Si definisce querelante colui che sporge formale querela nei confronti di una persona chiedendo che si proceda nei suoi confronti.
Ai sensi dell'articolo 120 c.p. il diritto di querela sorge in capo a ogni persona offesa da un reato per il quale non si deve procedere d'ufficio o dietro richiesta o istanza.
Se più sono le persone offese, ai fini della punibilità del reato la querela può essere presentata anche da una soltanto di esse.
Il diritto di querela, per i minori di quattordici anni e per gli interdetti a causa di infermità mentale è esercitato dal genitore o dal tutore.
Se non c'è chi abbia la rappresentanza di tali soggetti o chi la eserciti si trovi in conflitto di interessi con la persona stessa, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale.
I minori che abbiano già compiuto i quattordici anni e gli inabilitati possono invece esercitare il diritto di querela. Essi, tuttavia, possono anche essere sostituiti nell'esercizio dal genitore, dal tutore e dal curatore, nonostante ogni loro eventuale dichiarazione, espressa o tacita, di volontà contraria.
- Fac-simile di un atto di querela