Il franchising: la disciplina dell'affiliazione commerciale
L'affiliato con il contratto di affiliazione si impegna a pagare un corrispettivo (che può assumere la forma di una fee di ingresso una tantum o di una royalty periodica). Il vantaggio dell'affiliato non è dato solo dalla possibilità di utilizzare del marchio dell'affiliante, ma anche dal poter contare sull'assistenza e il know-how del (franchisor) che può risultare d'aiuto nel superare le difficoltà a cui generalmente si va incontro quando si intraprende una nuova attività commerciale.
Altri benefici nascono naturalmente dalla notorietà del marchio e dal "branding pubblicitario" dell'affiliante.
In questa pagina pubblichiamo il testo della Legge 120/2004 che disciplina il contratto di affiliazione commerciale.
Legge 6 maggio 2004, n. 129
"Norme per la disciplina
dell’affiliazione commerciale"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004
Art. 1. Definizioni
1. L’affiliazione commerciale (franchising) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.
2. Il contratto di affiliazione commerciale può essere utilizzato
in ogni settore di attività economica.
3. Nel contratto di affiliazione
commerciale si intende:
a) per know-how, un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall’affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato; per segreto, che il know-how, considerato come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non è generalmente noto né facilmente accessibile; per sostanziale, che il know-how comprende conoscenze indispensabili all’affiliato per l’uso, per la vendita, la rivendita, la gestione o l’organizzazione dei beni o servizi contrattuali; per individuato, che il know-how deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità;
b) per diritto di ingresso, una cifra fissa, rapportata anche
al valore economico e alla capacità di sviluppo della rete, che l’affiliato
versa al momento della stipula del contratto di affiliazione
commerciale;
c) per royalties, una percentuale che l’affiliante
richiede all’affiliato commisurata al giro d’affari del medesimo o in quota
fissa, da versarsi anche in quote fisse periodiche;
d) per beni
dell’affiliante, i beni prodotti dall’affiliante o secondo le sue istruzioni e
contrassegnati dal nome dell’affiliante.
Art. 2. Ambito di applicazione della legge
1. Le disposizioni relative al contratto di affiliazione commerciale, come definito all’articolo 1, si applicano anche al contratto di affiliazione commerciale principale con il quale un’impresa concede all’altra, giuridicamente ed economicamente indipendente dalla prima, dietro corrispettivo, diretto o indiretto, il diritto di sfruttare un’affiliazione commerciale allo scopo di stipulare accordi di affiliazione commerciale con terzi, nonché al contratto con il quale l’affiliato, in un’area di sua disponibilità, allestisce uno spazio dedicato esclusivamente allo svolgimento dell’attività commerciale di cui al comma 1 dell’articolo 1.
Art. 3. Forma e contenuto del contratto
1. Il contratto di affiliazione commerciale deve essere redatto per iscritto a pena di nullità.
2. Per la costituzione di una rete di affiliazione commerciale
l’affiliante deve aver sperimentato sul mercato la propria formula
commerciale.
3. Qualora il contratto sia a tempo determinato, l’affiliante
dovrà comunque garantire all’affiliato una durata minima sufficiente
all’ammortamento dell’investimento e comunque non inferiore a tre anni. È fatta
salva l’ipotesi di risoluzione anticipata per inadempienza di una delle
parti.
4. Il contratto deve inoltre espressamente indicare:
a) l’ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l’affiliato deve sostenere prima dell’inizio dell’attività;
b) le modalità di calcolo e di pagamento delle
royalties, e l’eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare
da parte dell’affiliato;
c) l’ambito di eventuale esclusiva
territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed
unità di vendita direttamente gestiti dall’affiliante;
d) la specifica
del know-how fornito dall’affiliante all’affiliato;
e) le
eventuali modalità di riconoscimento dell’apporto di know-how da parte
dell’affiliato;
f) le caratteristiche dei servizi offerti
dall’affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed
allestimento, formazione;
g) le condizioni di rinnovo, risoluzione o
eventuale cessione del contratto stesso.
Art. 4. Obblighi dell’affiliante
1. Almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto di affiliazione commerciale l’affiliante deve consegnare all’aspirante affiliato copia completa del contratto da sottoscrivere, corredato dei seguenti allegati, ad eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che comunque dovranno essere citati nel contratto:
a) principali dati relativi all’affiliante, tra cui ragione e capitale sociale e, previa richiesta dell’aspirante affiliato, copia del suo bilancio degli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attività, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
b) l’indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli
estremi della relativa registrazione o del deposito, o della licenza concessa
all’affiliante dal terzo, che abbia eventualmente la proprietà degli stessi, o
la documentazione comprovante l’uso concreto del marchio;
c) una
sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l’attività oggetto
dell’affiliazione commerciale;
d) una lista degli affiliati al momento
operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell’affiliante;
e)
l’indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati
con relativa ubicazione negli ultimi tre anni o dalla data di inizio
dell’attività dell’affiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre
anni;
f) la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti
giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dell’affiliante e che si siano
conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di affiliazione
commerciale in esame, sia da affiliati sia da terzi privati o da pubbliche
autorità, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy.
2. Negli allegati di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1 l’affiliante può limitarsi a fornire le informazioni relative alle attività svolte in Italia. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le informazioni che, in relazione a quanto previsto dalla predette lettere d), e) ed f), dovranno essere fornite dagli affilianti che in precedenza abbiano operato esclusivamente all’estero.
Art. 5. Obblighi dell’affiliato
1. L’affiliato non può trasferire la sede, qualora sia indicata nel contratto, senza il preventivo consenso dell’affiliante, se non per causa di forza maggiore.
2. L’affiliato si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine al contenuto dell’attività oggetto dell’affiliazione commerciale.
Art. 6. Obblighi precontrattuali di comportamento
1. L’affiliante deve tenere, in qualsiasi momento, nei confronti dell’aspirante affiliato, un comportamento ispirato a lealtà, correttezza e buona fede e deve tempestivamente fornire, all’aspirante affiliato, ogni dato e informazione che lo stesso ritenga necessari o utili ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, a meno che non si tratti di informazioni oggettivamente riservate o la cui divulgazione costituirebbe violazione di diritti di terzi.
2. L’affiliante deve motivare all’aspirante affiliato l’eventuale
mancata comunicazione delle informazioni e dei dati dallo stesso
richiesti.
3. L’aspirante affiliato deve tenere in qualsiasi momento, nei
confronti dell’affiliante, un comportamento improntato a lealtà, correttezza e
buona fede e deve fornire, tempestivamente ed in modo esatto e completo,
all’affiliante ogni informazione e dato la cui conoscenza risulti necessaria o
opportuna ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale,
anche se non espressamente richiesti dall’affiliante.
Art. 7. Conciliazione
1. Per le controversie relative ai contratti di affiliazione commerciale le parti possono convenire che, prima di adire l’autorità giudiziaria o ricorrere all’arbitrato, dovrà essere fatto un tentativo di conciliazione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede l’affiliato. Al procedimento di conciliazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni.
Art. 8. Annullamento del contratto
1. Se una parte ha fornito false informazioni, l’altra parte può chiedere l’annullamento del contratto ai sensi dell’articolo 1439 del codice civile nonché il risarcimento del danno, se dovuto.
Art. 9. Norme transitorie e finali
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i contratti di affiliazione commerciale in corso nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della legge stessa.
2. Gli accordi di affiliazione commerciale anteriori alla data di
entrata in vigore della presente legge se non stipulati a norma dell’articolo 3,
comma 1, devono essere formalizzati per iscritto secondo le disposizioni della
presente legge entro un anno dalla predetta data. Entro lo stesso termine devono
essere adeguati alle disposizioni della presente legge i contratti anteriori
stipulati per iscritto.
3. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.