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L'affidamento diretto dei servizi pubblici locali
Per quanto riguarda i servizi di rilevanza economica, l'art.113, comma 4 del T.U.E.L. prevede che la gestione possa essere affidata senza l'espletamento della procedura ed evidenza pubblica anche a società allo scopo costituite. L'ente, in questo esempio di affidamento che viene definito "affidamento in house", (letteralmente, gestione in proprio), preferisce costituire una società al proprio interno in cui rimane azionista, al posto di indire una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione e la scelta di un contraente esterno, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale, esercitino sulla società un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi "la parte più importante della propria attività" con l'ente o con gli enti pubblici che la controllano.
Tale ipotesi però contrasta con le norme comunitarie in quanto scarta a priori la procedura a evidenza pubblica, precludendo la partecipazione a terzi soggetti. La Corte di Giustizia, in una sentenza del 2005, ha parlato di "delegazione interorganica" al fine di giustificare il non ricorso al mercato, facendo passare l'ipotesi come una vicenda meramente interna all'amministrazione procedente. Parte della dottrina è favorevole a questa impostazione affermando che non esiste un obbligo della P.A. di esternalizzare, sussistendo la possibilità di scelta tra il mercato o l'affidamento interno. Anche se la maggior parte della dottrina ritiene che il ricorso al mercato sia l'unica regola, reputando l'affidamento in House un'eccezione alla regola generale rappresentata dal ricorso a procedure di evidenza pubblica.