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L'amministrazione statale, il modello del decentramento e i vari organi amministrativi
Sono due formule organizzative attraverso cui può essere organizzato un ente: decentrata, con l'attribuzione di poteri decisionali non solo agli uffici centrali ma anche a quelli periferici o attraverso la formula accentrata, con l'attribuzione delle potestà decisionali ai soli uffici centrali. Gli uffici periferici si trovano in un rapporto gerarchico di subordinazione con gli uffici centrali.
Nella nostra Costituzione, è l'art. 5 che definisce il nostro modello organizzativo, affermando che "la Repubblica (…) attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento".
Tale principio è stato ancora ampliato con la riforma del titolo V con la legge costituzionale n. 3 del 2001.
- Il Presidente della Repubblica
- Il Governo
- I ministeri
- Gli organi di rilievo costituzionale
- Le conferenze permanenti
- L'Avvocatura dello Stato
- L'organizzazione periferica dello Stato
Il Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica, come organo amministrativo si presenta come un organo di "amministrazione attiva" anche se bisogna precisare che non tutti gli atti che sono attribuito formalmente al Capo dello Stato sono da attribuire alla sua volontà ma a quella di altri organi ( a questo proposito, la dottrina distingue tra atti presidenziali e atti non presidenziali).
Il Governo
Il Governo è un organo costituzionale che partecipa alla funzione di direzione politica e gode della fiducia della maggioranza al parlamento che lo sostiene.
Secondo quanto previsto dalla nostra Costituzione, in particolare all'art.92, il governo è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri e dal Consiglio dei Ministri.
La legge 400 del 1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) prevede poi altri organi non necessari, come il consiglio di Gabinetto, Comitati di Ministri e Comitati Interministeriali, vicepresidenti del Consiglio, Ministri senza portafoglio, Sottosegretari di Stato e Commissari del Governo.
Sempre la legge 400/88 rafforza le attribuzioni del Consiglio dei Ministri. Secondo quanto previsto dall'art.2 della legge 400 "il Consiglio dei ministri determina la politica generale del Governo e, ai fini dell'attuazione di essa, l'indirizzo generale dell'azione amministrativa; delibera altresì su ogni questione relativa all'indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere" e dirime le controversie tra i ministri. Il Consiglio dirime le controversie tra i Ministri.. Spettano inoltre al Consiglio le decisioni sulle scelte normative del governo. È sempre quest'organo che determina l'atteggiamento del Governo nei confronti delle Regioni.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica e controfirmato dal Presidente del Consiglio entrante.
Il presidente del Consiglio sceglie i suoi collaboratori e propone la loro nomina al Presidente della Repubblica. È in una posizione di supremazia nei confronti dei Ministri ma non in una vera e propria superiorità gerarchica nei confronti dei Ministri. In base all'art.95, il Presidente del Consiglio "dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri".
I ministeri
Ogni Ministero ha una competenza per un ramo dell'attività amministrativa e per determinate materie e affari. Sulla base della delega prevista dalla legge 59/1997, è stata emanato dal governo il decreto n. 300 del 1999 (modificato dal d.l. 181/2001 e convertito nella l. 233/2006) con cui è stata attuata la riforma dei ministeri.
Le più recenti riforme (l. 244/2007, la legge finanziaria del 2008) hanno poi ridotto ulteriormente il numero dei ministeri.
In ogni caso, il numero dei componenti del governo (tra ministri con o senza portafoglio vice Ministri e Sottosegretari) non può superare il numero di 60.
Il d.lgs. 300/1999 ha interamente ridisegnato l'organizzazione interna dei Ministeri. Alcuni sono suddivisi al loro interno per dipartimenti, altri per direzioni generali.
Secondo questa riforma organizzativa, ad ogni ministero è assegnata una "missione fondamentale". Le strutture di primo livello in ogni Ministero son i dipartimenti o le direzioni generali al cui apice può essere nominato un direttore generale organo di raccordo tra il Ministero e il personale ministeriale. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, può nominare alcuni Ministeri "senza portafoglio", Ministri non preposti ad un dicastero e quindi senza compiti amministrativi né responsabilità.
I sottosegretari di Stato, sono organi non contemplati dalla Costituzione. Sono previsti però dalla legge ordinaria (l.400/1988). Fanno parte del Governo e hanno il compito di coadiuvare il lavoro dei Ministri.
I Comitati interministeriali
Sono costituiti da più ministeri per curare settori determinati dell'amministrazione. Il progressivo aumento dei compiti dello stato ha infatti reso necessario l'esistenza di questi organi collegiali. I comitati in quanto organi "interni" si costituiscono mediante decreto del Consiglio dei Ministri o del Presidente del Consiglio dei Ministri. È necessaria invece una legge per istituire quelli con rilievo esterno.
Le agenzie e aziende autonome
Le agenzie pubbliche istituite con il d.lgs.300/1999 si configurano come il braccio operativo di ogni dicastero per le attività a carattere tecnico. Sono vigilate e controllate dai ministeri ma godono di piena autonomia operativa e di bilancio. Le aziende autonome sono organismi atipici, solitamente privi di personalità giuridica ma con una propria organizzazione amministrativa.
Gli organi di rilievo costituzionale
Sono organi espressamente previsti dalla Costituzione ma non disciplinati dalla stessa.
Essi sono:
Consiglio nazionale economia e lavoro
E' previsto dall'art.99 della Costituzione. È composto da esperti rappresentati delle associazioni di promozione sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle categorie produttive. È un organo di consulenza delle camere e ha iniziativa legislativa.
Consiglio supremo di difesa
E' un organo collegiale, con funzioni consultive e deliberative. È presieduto dal Presidente della Repubblica.
Consiglio superiore della Magistratura
E' un potere dello Stato e svolge le funzioni amministrative in riferimento alla categoria dei magistrati (in attuazione del principio costituzionale dell'indipendenza dei giudici e dell'autonomia funzionale ed organizzatoria della Magistratura).
È presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto da 24 membri (10 scelti tra i giudici di merito, 4 tra i P.M., 2 fra i magistrati di Cassazione e 8 nominati dal Parlamento in seduta comune). Vengono eletti ogni 4 anni.
Consiglio di Stato
E' composto da 7 sezioni e ha funzioni consultive, esprimendo pareri obbligatori o facoltativi in materia giuridico-amministrativa e funzioni giurisdizionali, rappresentando la giurisdizione amministrativa di secondo grado avverso le sentenze dei TAR e in primo grado per il giudizio di ottemperanza quando, al fine di evitare l'impugnativa successiva, il Governo provoca la decisione del Consiglio di Stato su un provvedimento non ancora emanato.
Corte dei Conti
Esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo e quello successivo sulla gestione del bilancio dello stato. Partecipa inoltre al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
Consigli dei giudici speciali
- Consiglio della magistratura militare
- Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
- Consiglio di presidenza della Corte dei Conti
- Consiglio di presidenza della giustizia tributaria
Le conferenze permanenti
Sono organi collegiali con funzioni consultive e decisionali di cui ne fanno parte rappresentanti dello Stato, delle Regioni e degli enti locali. Sono ispirate alla principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni, principio costituzionalizzato dall'art. 120. Al fine di armonizzare le rispettive legislazioni e il conseguimento di obiettivi comuni, il governo fa ricorso alle intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata. Esistono 3 tipi di conferenze: conferenza permanete per i rapporti tra Stato, Regioni, e le Province autonome, Conferenza permanente Stato – città e autonomie locali e la Conferenza unificata.
L'Avvocatura dello Stato
È l'organo con carattere ausiliario e competenza generale a cui è affidata la rappresentanza e la difesa in giudizio di tutte le amministrazioni dello Stato. È posta alle dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri.
L'organizzazione periferica dello Stato
L'amministrazione dello Stato si avvale anche di uffici amministrativi distribuiti su tutta la nazione: questi uffici costituiscono l'amministrazione periferica dello Stato.
Il Prefetto
Organo alle dipendenze del Ministro dell'Interno che rappresenta il governo sul territorio. È nominato con decreto del Presidente della Repubblica. È tenuto ad uniformarsi alle direttive governative. Il D.P.R. 180/2006 definisce i compiti di tale organo.
Il Sindaco come ufficiale di governo
Esercita funzioni statali in veste di ufficiale di governo nel proprio comune. Dipende gerarchicamente dal prefetto e quindi anche dal ministero dell'interno.