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Gli atti ablativi e l'espropriazione per pubblica utilità da parte della Pubblica Amministrazione
Secondo la dottrina il potere ablatorio (o ablativo) permette alla Pubblica Amministrazione di sacrificare il diritto o la facoltà di un soggetto a favore del vantaggio che la collettività ne ricava a fronte del sacrificio del privato e con l'ulteriore conseguenza dell'acquisizione di quella facoltà o di quel diritto a favore del beneficiario.
Gli atti ablativi
Dal punto di vista della classificazione possiamo distinguere provvedimenti ablatori che incidono su diritti personali, è questo il caso dei diritti ablatori personali. Ci sono poi i provvedimenti ablatori obbligatori che incidono sui rapporti di obbligazione e devono essere previsti per legge. Infine i provvedimenti ablatori reali che appunto incidono sui diritti reali, sono seguiti da un giusto indennizzo, come che si configura come presupposto di legittimità del provvedimento e devono inoltre essere emessi solo in presenza di motivi di interesse generale.
L'espropriazione per pubblica utilità
L'espropriazione per pubblica utilità è l'atto ablativo più importante. Esso può essere definito come quell'istituto del diritto pubblico in base al quale un soggetto, previo versamento dell'indennizzo, può essere privato in tutto o in parte di uno dei suoi beni immobili di sua proprietà per una causa di pubblico interesse.
L'espropriazione crea un vero e proprio rapporto di diritto pubblico, il rapporto d'esproprio in cui le parti sono, l'espropriante, che è il soggetto pubblico o privato a vantaggio del quale viene fatta l'espropriazione. Secondo soggetto del rapporto è l'espropriato, soggetto privato o pubblico a danno del quale viene fatto l'esproprio. Infine abbiamo l'autorità procedente: organo pubblico che esegue l'espropriazione.
La normativa in materi di esproprio per pubblica utilità è il Decreto del Presidente della Repubblica n.327 del 2001.
L'oggetto dell'espropriazione può essere un diritto di proprietà o un altro diritto reale e il presupposto di legittimità di questo istituto è l'indennizzo che rappresenta il presupposto di legittimità del provvedimento espropriativo. È bene sottolineare che l'indennità d'esproprio non coincide con il prezzo del bene immobile espropriato.
Per quanto riguarda la competenza, il soggetto c cui spetta coincide con l'autorità amministrativa competente per la realizzazione dell'opera di pubblica utilità, in base al cd. principio di simmetria.
Il D.P.R. n. 327 del 2001 fornisce un unico modello di procedura espropriativa. Secondo quanto previsto dall'art.8, la procedura può essere suddivisa in varie parti.
La prima fase riguarda l'apposizione del vincolo di esproprio che ha durata di cinque anni. Entro questo periodo può essere emanato il provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. Se infatti non viene dichiarata la pubblica utilità dell'opera entro cinque anni il vincolo finalizzato all'esproprio decade anche se può essere reiterato con motivazione.
Una volta apposto il vincolo interviene la dichiarazione di pubblica utilità, che può essere emessa fino a quando non decade il vincolo d'esproprio. Il provvedimento che dichiara "la pubblica utilità" del bene immobile deve inoltre prevedere un termine entro cui il decreto di esproprio va eseguito. Se tale termine manca, si ritiene che sia sempre di cinque anni. La terza fase del procedimento concerne la determinazione dell'indennità di esproprio. Questa fase può essere definita un vero e proprio subprocedimento per la determinazione dell'indennità. L'ultima fase riguarda il decreto di esproprio che determina il passaggio di proprietà dall'espropriato. L'esecuzione del decreto si attua attraverso l'immissione nel possesso del bene documentata con redazione di un verbale entro due anni dall'emanazione del decreto. Il provvedimento ablatorio acquista efficacia nei confronti dei destinatari con la comunicazione dello stesso effettuata anche nelle forme previste per la notifica ai soggetti irreperibili dal codice di procedura civile.