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La categoria degli atti amministrativi che non sono provvedimenti
Sono una categoria di atti amministrativi che, pur essendo posti da una pubblica amministrazione, non hanno i requisiti tipici dei provvedimenti. Assolvono per lo più a funzioni strumentali e secondarie in procedimenti finalizzati all'emanazione di altri provvedimenti, come ad esempio pareri, accertamenti preparatori o visti. Questi atti non hanno l'esecutorietà e neanche l'imperatività. Non sono inoltre, né tipici ne nominati.
Atti amministrativi: le categorie
Esistono due categorie di questi atti: atti consistenti in manifestazioni di volontà e atti non consistenti in manifestazioni di volontà.
Atti paritetici
Nella prima categoria rientrano i cd. atti paritetici e cioè quegli atti con cui la P.A. è tenuta a far fronte ad un obbligo a suo carico. La P.A. provvederà quindi a determinare unilateralmente il contenuto dell'obbligo. Ci sono poi atti della prima categoria, che vengono adottati all'interno del procedimento amministrativo come ad esempio la richiesta, la designazione, le deliberazioni preliminari e gli accordi preliminari.
Manifestazioni di scienza
Nella seconda categoria rientrano gli atti consistenti in manifestazioni di scienza e conoscenza che servono a dare certezza di fatti giuridicamente rilevanti. Gli atti consistenti in manifestazioni di giudizio comprendono i pareri e cioè quegli atti a carattere ausiliario contenenti un giudizio con cui gli organi dell'amministrazione mirano a consigliare altri organi di amministrazione attiva. I pareri possono essere facoltativi o obbligatori. Ci sono poi le intimazioni che consistono in formale avvertimento ad un soggetto di ottemperare al proprio obbligo.
Atti propulsivi
Gli atti propulsivi o di iniziativa mirano a promuovere l'attività di soggetti privati o statali.
Accertamenti costitutivi
Infine gli accertamenti costitutivi sono provvedimenti che vengono adottati sul semplice accertamento circa la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge. La loro particolarità sta nel fatto che, l'effetto costitutivo è collegato all'adozione di un atto vincolato di carattere dichiarativo.