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Quali sono le autorità per i servizi di pubblica autorità presenti nel nostro ordinamento, quali funzioni svolgono e come sono regolamentate
La legge numero 481/1995 ha previsto l'introduzione nel nostro ordinamento di due autorità di regolamentazione dei servizi di pubblica utilità che oggi operano con il fine, fissato dalla legge, di "garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità".
Si tratta, nello specifico, dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (oggi ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni (Agcom).
Indice:
L'Autorità per l'energia
L'Autorità per l'energia, in particolare, è un organismo di regolazione che svolge la propria azione nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, in materia di servizi idrici e di teleraffrescamento e nell'ambito dei rifiuti urbani e assimilati.
Sostanzialmente, la sua azione è volta a:
- stabilire e verificare la qualità dei servizi,
- assicurare la fruibilità dei servizi e la loro omogenea diffusione su tutto il territorio nazionale,
- fissare le tariffe seguendo la metodologia del cd. price cap,
- sanzionare i comportamenti che ledono l'interesse pubblico,
- tutelare gli utenti che sporgono reclamo.
I componenti dell'autorità per l'energia
L'ARERA è composta dal Presidente e da quattro membri, che sono nominati con decreto del Presidente della Republica. I nomi sono proposti dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e approvati dal Consiglio dei Minsitri. Su di essi è apposto il parere vincolante, a maggioranza dei 2/3, delle Commissioni parlamentari. Tutti i componenti restano in carica per 7 anni, durante i quali vige un regime di incompatibilità con altre attività lavorative; per i due anni successivi alla cessazione dell'incarico, poi, i componenti non possono intrattenere rapporti di collaborazione o impiego con le imprese che operano nei settori di competenza dell'autorità.
Autonomia, indipendenza e trasparenza dell'ARERA
L'ARERA opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nel quadro degli indirizzi di politica generale.
I suoi provvedimenti sono adottati sulla base di criteri di efficienza e trasparenza, seguendo le procedure disciplinate da propri regolamenti interni e dai regolamenti sul funzionamento generale della PA. Un ruolo di rilievo è conferito alla consultazione dei soggetti interessati.
Agli atti e ai provvedimenti dell'Autorità è poi data pubblicità legale attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale e contro i suoi provvedimenti è possibile ricorrere al TAR Lombardia.
L'AGCOM
Venendo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, essa è stata effettivamente istituita ad opera della legge numero 249/1997.
Si tratta di un organo al quale sono affidati, sostanzialmente, i seguenti compiti:
- assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato,
- tutelare i consumi di libertà fondamentali degli utenti,
- regolare e vigilare i settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo, dell'editoria e delle poste.
Nel svolgerli, l'Autorità opera con indipendenza e autonomia.
I componenti dell'AGCOM
L'AGCOM è composta da:
- il Presidente,
- la Commissione per le infrastrutture e le reti,
- la Commissione per i servizi e i prodotti,
- il Consiglio.
Le Commissioni sono organi collegiali costituiti dal Presidente e da due Commissari, mentre il Consiglio è un organo, anch'esso collegiale, composto dal Presidente e da tutti i Commissari.
I componenti dell'Autorità sono eletti dal Parlamento, che, inoltre, stabilisce i poteri dell'Agcom e ne definisce lo statuto. Dinanzi al Parlamento, poi, l'AGCOM risponde del proprio operato.
Aggiornamento: settembre 2018