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La disciplina amministrativa della proprietà privata e i limiti conseguenti
La nostra Costituzione definisce il diritto di proprietà come un diritto assoluto che può riferirsi a qualsiasi soggetto, pubblico o privato. L'art. 42, che si occupa proprio di questo, inoltre prevede che salvo indennizzo, possano essere imposti limiti o vincoli per legge alla proprietà privata, se questa proprietà al fine di assicurarne la funzione sociale.
Le limitazioni della P.A. alla proprietà privata
In generale le limitazioni che può subire la proprietà si possono dividere in tre gruppi: limiti negativi (obblighi di non fare), obblighi positivi (obblighi di fare) e privazione del diritto per il titolare.
Esempi di limiti negativi sono ad esempio, i limiti imposti nell'interesse della proprietà pubblica che vengono imposti ai proprietari di fondi limitrofi a beni demaniali o patrimoniali
Per quanto riguarda gli obblighi positivi, essi possono essere posti a tutela del demanio, come nel caso dell'obbligo dei proprietari frontisti di costruire e di tenere in buono stato i muri di sponda e gli argini dei corsi d'acqua , o come quelli posti a tutela dell'interesse dell'agricoltura.
Infine l'ultima categoria attribuisce alla Pubblica Amministrazione anche il potere di privare i proprietari del proprio diritto, come nel caso di atti di trasferimento coattivo del diritto: espropriazione, requisizione in proprietà, prelazione su cose d'arte, prelazione su materiale archivistico. Vi è poi il caso di attribuzione coattiva del diritto d'uso: requisizioni in uso, occupazione temporanea, concessione di terre incolte ai contadini. Infine, rientrano nell'ultima categoria anche atti che sacrificano diritti sui beni e tutti i provvedimenti che privano parzialmente del godimento di un bene (per esempio, servitù di elettrodotto).
La pubblica amministrazione, infatti, sulla base del dettato costituzionale, può porre in essere atti di attribuzione coattiva di diritto d'uso, coma ad esempio le requisizioni in uso, occupazione temporanea e occupazione per ricerche archeologiche.
Ci sono poi provvedimenti che privano parzialmente il titolare del bene dal suo godimento. Infatti, invece di espropriare la proprietà, tali atti espropriano le servitù esistenti a favore del fondo o costituiscono su di un fondo delle servitù, delle limitazioni o dei diritti di uso pubblico. Esempi di questi provvedimenti sono le servitù di elettrodotto o le servitù di passaggio e appoggio di fili telegrafici.