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Cosa sono i servizi pubblici locali e come sono gestiti
Per servizio pubblico locale si intendere quell'attività finalizzata al perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile e dal punto di vista soggettivo questa attività viene ricondotta direttamente o indirettamente ad una figura del diritto pubblico.
Servizi pubblici locali: la disciplina
La prima normativa in materia di servizi pubblici risale alla legge l.103/1903, a sua volta modificata dal R.D.3074/1923 e dal R.D.2578/1925. La riforma più importante dopo queste normative è avvenuta nel 1990 con la legge 142 che ha fissato i criteri da rispettare nell'efficacia, di conseguire gli obiettivi prefissati, l'efficienza di conseguirli con i minimi costi possibile e la distinzione tra il momento delle scelte politiche e quello delle scelte gestionali.
Il d.lgs. 276/200, il testo unico sugli enti locali, che ha recepito la maggior parte delle disposizioni della l.142/1990, disciplina i servizi e gli interventi pubblici locali. La recente legge 133/2008 (legge di conversione del d.l.112/2008) che si è occupata di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali, a fronte di una grande frammentarietà anche nella normativa comunitaria. L'art.112 del d.lgs.276/2000 prevede che "gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali". L'articolo successivo si occupa poi di disciplinare la modalità di gestione e affido di tali servizi.
Nel testo unico sugli enti locali, il sistema dei servizi pubblici è basato sul criterio distintivo della rilevanza economica, anche se la normativa ha omesso di specificare il significato di questa locuzione, lasciando alla giurisprudenza il difficile compito interpretativo.
Secondo quanto previsto dall'art.113, co.2, "gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13", e cioè che gli "gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, - con procedure di gare ad evidenza pubblica – la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5".
Con l'introduzione della legge 112/2008, è stata introdotta una nuovo regolamentazione sull'affidamento e sulla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. La disciplina introdotta con il nuovo art.23-bis, individua, per l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, l'affidamento a terzi "a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità". Lo stesso articolo prevede inoltre che, per le situazioni che non permettono un utile ricorso al mercato per caratteristiche particolari relative al contesto territoriale, sociale, ambientale, l'affidamento possa avvenire nel rispetto dei principi comunitari, in deroga all'affidamento ordinario con un'adeguata pubblicità di scelta Sempre l'art.23-bis, prevede inoltre che la gestione dei servizi possa essere affidata a soggetti privati e che possa essere consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità si servizi pubblici locali. Deve poi essere dimostrato che la scelta sia stata vantaggiosa.