- Principi generali sulla tutela amministrativa e sulla ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo
- La tutela in via amministrativa: Il ricorso gerarchico, il ricorso in opposizione, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
- La tutela giurisdizionale ordinaria
- La tutela giurisizionale amministrativa
- Il processo amministrativo: il ricorso, l'istruttoria, la decisione
- La tutela cautelare nel processo amministrativo
- Le impugnazioni nel processo amministrativo: revocazione, appello, opposizione di terzo
Indice della guida alla Giustizia Amministrativa
A cura di Maria Luisa Foti
e con approfondimenti di Filippo De Luca
Le impugnazioni nel processo amministrativo: revocazione, appello, opposizione di terzo
I mezzi di impugnazione contro le sentenze emessa dai tribunali amministrativi regionali sono:
1. la revocazione
2. l’appello
3. l’opposizione di
terzo
La revocazione
La revocazione è un mezzo di gravame a critica vincolata e cioè un mezzo di
impugnazione attraverso cui si possono far valere solo determinati vizi. La
revocazione può essere proposta entro 60 giorni dalla scoperta dei vizi previsti
dall’art. 395 nn.1,2,3 e 6: in questo caso si parlerà di revocazione
straordinaria perché può riguardare sentenza passate in giudicato. Nei casi
previsti dall’art.395 nn.4 e 5 invece la revocazione è ordinaria e può essere
proposta entro 60 giorni dalla notifica della sentenza che si vuole impugnare.
La non proposizione di tale mezzo di impugnazione pregiudica il passaggio in
giudicato della sentenza.
Il ricorso per la revocazione straordinaria della
sentenza, ai sensi dell’art. 28 legge Tar (che fa riferimento agli artt. 395 e
396) del c.p.c è ammesso contro le sentenze che siano l’effetto del dolo di una
delle parti a danno dell’altra (n.1). Se la sentenza è stata emessa sulla base
di prove dichiarate o riconosciute come false dopo la sentenza, oppure che la
parte ignorava essere state riconosciute e dichiarate false prima della sentenza
(n.2). Può inoltre essere proposta quando, dopo la sentenza sono stati ritrovati
documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa
di forza maggiore o per fatto dell’avversario (n.3). Infine, al n.6
dell’art.395, vi è il caso del dolo del giudice , accertato con sentenza passato
in giudicato.
I numeri 4 e 5 dell’art.395, invece prevedono le ipotesi di
revocazione ordinaria e che si può proporre quando la sentenza sia contraria ad
altra precedente avente l’autorità di casa giudicata, purchè la sentenza non si
sia pronunciata sulla relativa eccezione. Infine il numero 4 prevede il caso di
errore di fatto (incontestabile) che risulta da atti o documenti della causa.
L'appello
Entro 60 giorni dalla notifica della sentenza è ammesso il ricorso al
Consiglio di Stato. È un tipo di giudizio di secondo grado che realizza il
“principio del doppio grado di giurisdizione�.
L’appello al Consiglio di
Stato è caratterizzato da un momento rescindente, in cui viene annullata la
sentenza di primo grado, e dal momento rescissorio in cui il Consiglio di Stato
decide la controversia nel merito, senza alcun rinvio.
Il giudizio di
appello si caratterizza per il suo essere devolutivo: il giudice di appello
infatti ha cognizione piena sulla questione che si trasferisce totalmente al
Consiglio di Stato che avrà quindi la stessa estensione di giudizio del Tar. Si
discute se oggetto dell’appello sia la sentenza impugnata o l’atto che si assume
lesivo della situazione giuridica. La maggior parte della dottrina si è
schierata però a favore della prima soluzione. Con la proposizione dell’appello
non viene meno l’esecutività della sentenza, a norma degli art.33, co.1 e 2. È
possibile però, per gravi e irreparabili danni, chiedere la sospensione
dell’esecutività della sentenza con apposita istanza cautelare fatta con atto
separato o con lo stesso atto con cui si propone appello al Consiglio di
Stato.
Le sentenze impugnabili davanti al consiglio di Stato sono le
tutte le sentenze definitive di rito o di merito che mettano fine al rapporto
processuale di primo grado, le sentenza parziali, che decidono solo su un punto
della controversia. Inoltre, le ordinanze con carattere decisorio e le sentenze
sui ricorsi per l’ottemperanza del giudicato.
I limiti per la proposizione
dell’appello sono da individuare nella non possibilità di dedurre vizi del
provvedimento che non siano stati già denunciati con il ricorso di primo grado.
Non possono inoltre presentarsi domande modificative rispetto a quelle
presentate nel ricorso. È possibile però chiedere “gli interessi, i frutti e gli
accessori maturati dopo la pronuncia di primo grado�.
La sentenza di appello
può essere di due tipi e cioè di rigetto, qualora il Consiglio di Stato non
reputi fondata la proposizione dell’appello, o di accoglimento, quando il
Consiglio di Stato decida di annullare la decisione emessa in primo grado
dal Tar. Contro le sentenze pronunciate in grado di appello è possibile proporre
il ricorso per revocazione e il ricorso per Cassazione ma solo per i motivi
attinenti alla giurisdizione.
L'opposizione di terzo
Con la sentenza del 17 maggio 1995 n. 177, il giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 28 e 36 della legge Tar, nella parte in cui non veniva inserita l’opposizione di terzo ordinaria tra i mezzi di impugnazione delle sentenze dei Tar divenute giudicato e del Consiglio di Stato. In seguito a questa sentenza, anche nel processo amministrativo è stata inserita questa impugnazione che permette ad un soggetto che non abbia partecipato ad un giudizio già concluso, la possibilità di esperire un’azione giudiziaria che gli consenta di opporsi ad una decisione che pregiudichi la sua sfera giuridica, a norma dell’art.404 del codice di rito.