- Principi generali sulla tutela amministrativa e sulla ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo
- La tutela in via amministrativa: Il ricorso gerarchico, il ricorso in opposizione, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
- La tutela giurisdizionale ordinaria
- La tutela giurisizionale amministrativa
- Il processo amministrativo: il ricorso, l'istruttoria, la decisione
- La tutela cautelare nel processo amministrativo
- Le impugnazioni nel processo amministrativo: revocazione, appello, opposizione di terzo
Indice della guida alla Giustizia Amministrativa
La tutela giurisdizionale ordinaria relativamente ai provvedimenti della Pubblica Amministrazione
Il giudice ordinario può conoscere dei comportamenti o degli atti compiuti in
esecuzione dei provvedimenti della P.A. che ledano diritti soggettivi. La legge
sull’abolizione del contenzioso amministrativo (legge 2248/1865 allegato E),
stabilisce, agli artt. 4 e 5, i limiti interni della giurisdizione del giudice
ordinario in riferimento agli atti amministrativi. Il giudice ordinario può
conoscere degli effetti dell’atto e quindi si limiterà a valutare, in via
incidentale, la legittimità dell’atto, ma non potrà né annullarlo, né revocarlo,
soltanto disapplicarlo, cioè potrà tenerne conto ai fini della singola questione
da decidere. La valutazione sulla legittimità dell’atto non avrà effetti di
giudicato ma esplicherà i suoi effetti solo ed esclusivamente in riferimento al
caso particolare dedotto in giudizio.
La giurisprudenza più recente ha però
modificato la portata dell’art.4 dell’allegato E affermando che il divieto di
revoca e annullamento riguarda gli atti amministrativi a carattere costitutivo e
non riguarda gli atti dichiarativi.
Inoltre anche alle attività materiali,
purché perseguano un fini istituzionali e a tutte le attività discrezionali si
estende il divieto previsto nell’art.4.
La disapplicazione degli atti amministrativi da parte del giudice
ordinario
Il potere di disapplicare, previsto dall’art.4 dell’Allegato E, legge 2248
del 1865, nasce sulla base del principio della separazione dei poteri: il
giudice ordinario può solo disapplicare l’atto in questione e non annullarlo, né
revocarlo per evitare di entrare nella sfera propria di un altro potere dello
Stato e cioè quello esecutivo.
Per quanto concerne l’ambito di applicazione,
è bene fare una precisazione: mentre nell’art.4, l’atto amministrativo lesivo di
un diritto, è l’oggetto principale del ricorso, nell’art.5, l’atto
amministrativo costituisce semplice oggetto di accertamento incidentale:
la valutazione sulla legittimità o meno dell’atto costituisce solo un passaggio
logico necessario alla decisione. Si è posta il problema in dottrina della
rilevabilità o meno del vizio di eccesso di potere da parte del giudice
ordinario, in sede di disapplicazione e si è concluso per la rilevabilità di
qualsiasi vizio e quindi anche di quello di eccesso di potere ad eccezione della
rilevabilità dei vizi di merito.
Il potere di disapplicare può essere
esercitato d’ufficio dal giudice senza un’apposita istanza di parte. Altro
argomento dibattuto in dottrina, è la possibilità della disapplicazione “in
malam� parte e cioè la disapplicazione di un atto che amplia la sfera giuridica
del soggetto.
Azioni ammissibili nei confronti della P.A. davanti al giudice
ordinario
1. Azioni dichiarative: sono sempre consentite in quanto sono dirette ad accertare
uno stato di fatto e al fine di eliminare l’incertezza intorno ad una
situazione. 2. Azioni costitutive: sono finalizzate ad ottenere una sentenza che
costituisca, modifichi o estingua un rapporto giuridico. Inizialmente, questo
tipo di azioni non erano ammesse, per evitare che il giudice si potesse
sostituire alla P.A. Oggi possiamo dire che le azioni costitutive sono
ammissibili fintantoché non incidano sui poteri pubblici della P.A.
3. Azioni di condanna: volte, previo accertamento dell'esistenza di un obbligo giuridico in capo ad una delle parti, ad ottenere una sentenza con la quale il giudice ordini una certa prestazione. Il giudice non può ordinare alla P. A. un facere specifico o modificare un atto/comportamento espressione del potere pubblicistico, ma può pacificamente condannare al pagamento di una somma di denaro in forza di un valido titolo giuridico.
4. Azioni di risarcitorie (sottospecie delle azioni di condanna): possono considerarsi sempre
ammissibili in quanto la P.A. può sempre essere condannata al pagamento di una
somma di danaro.
5. Azioni reintegratorie (sottospecie delle azioni di condanna): consistono in un “facere�
specifico che però non abbia carattere pecuniario (come ad esempio quando il
giudice ordinario ordini alla P.A. di rilasciare un immobile detenuto senza
titolo) e sono ammissibili nel caso in cui la pubblica amministrazione abbia
agito senza titolo, sulla base di un titolo inefficace o eccedendo il titolo
stesso. Sono però da ritenersi inammissibili quelle azioni reintegratorie che
richiedano l’emanazione di un provvedimento amministrativo: sarebbe una
sostituzione del giudice, espressione del potere giudiziario, alla P.A. che è riconducibile al potere esecutivo.
L’unica eccezione a questa regola riguarda i diritti
fondamentali.
6. Azioni possessorie: sono ammissibili tutte le azioni
possessorie a fronte di una attività posta in essere sine titulo, iure
privatorum e senza potere.
Altre azioni esperibili nei confronti della P.A.:
1. Sequestro e provvedimenti di urgenza ex art.700
c.p.c.
2. Convalida di sfratto
3. Actio negotiorum
gestio
4. Actio de in rem verso
Azioni esecutive