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Le cinque categorie dei poteri della pubblica amministrazione
I poteri della pubblica amministrazione possono essere suddivisi in 5 categorie: i poteri autorizzativi, i poteri concessori, i poteri ablatorii I poteri sanzionatori, i poteri di ordinanza.
Poteri autorizzativi
I poteri autorizzativi della P.A. hanno la caratteristica di rimuovere i limiti fissati dalla legge rispetto ad una preesistente situazione di vantaggio. È però necessario valutare che l'esercizio di questo potere sia compatibile con l'interesse pubblico. Con il potere autorizzatorio, l'amministrazione esprime il proprio consenso all'attività prospettata dal richiedente. Esempi di potere autorizzatorio sono le abilitazioni, che vengono rilasciate in seguito alla verifica di determinate qualità tecniche; il nullaosta, con cui un'altra amministrazione da quella procedente, dichiara che non vi sono ostacoli all'approvazione del provvedimento finale. Dopo l'esercizio di questo potere il destinatario diventa titolare di interessi legittimi pretensivi. I tradizionali modelli procedimentali in tema di autorizzazioni basati sull'emanazione di provvedimenti espressi sono stati sostituiti da modelli nuovi: infatti l' art.19 della legge 241 del 1990 è stato modificato dalla legge 80/2005 con l'introduzione della cd. dichiarazione d'inizio attività che da la possibilità di sostituire ogni atto di autorizzazione vincolata con la dichiarazione stessa. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione alla amministrazione competente. In caso di carenza dei presupposti di legittimità, l'amministrazione competente adotta provvedimenti motivati di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, ferma restando la possibilità da parte del soggetto di conformare l'attività alla normativa entro un termine mai inferiore a 30 giorni.L'amministrazione competente può assumere in ogni caso determinazioni in via di auto tutela. Inoltre sempre la l.80/2005 ha modificato l'art. 20 della legge sul procedimento amministrativo, con l'introduzione della regola per cui il silenzio dell'amministrazione ha lo stesso valore del provvedimento di accoglimento dell'istanza del privato, nel caso in cui la P.A. non dia risposta entro un termine per il rilascio del provvedimento stesso. Questo meccanismo non si applica nelle materie concernenti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente e la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità. Non si applica inoltre in tutti gli atti imposti dalla normativa comunitaria o nei casi in cui la legge qualifichi il silenzio come rigetto dell'istanza.
Poteri concessori
Con l'esercizio dei poteri concessori da parte della pubblica amministrazione è possibile attribuire al destinatario, situazioni giuridiche che prima non facevano parte della sua sfera giuridica (non essendone precedentemente il titolare). Esempio di questi poteri sono le sovvenzioni, attraverso cui si attribuisce al destinatario vantaggi economici. a fronte dell'esercizio di questo potere il destinatario diventa titolare di interessi legittimi pretensivi.
Poteri ablatori
I poteri ablatori incidono negativamente nella sfera giuridica del destinatario imponendo obblighi (ablatori personali), oppure sottraendo situazioni favorevoli dal privato all'amministrazione (ablatori reali). In questo caso, il destinatario dell'esercizio del potere si presenta come titolare di interessi legittimi oppositivi. Tra i provvedimenti ablatori reali ricordiamo le espropriazioni, e cioè quei provvedimenti che producono l'effetto di costituire un diritto di proprietà o un altro diritto reale in capo ad un soggetto (espropriante che spesso, ma non sempre, è l'amministrazione procedente) prima dell'estinzione dello stesso diritto in capo ad un altro soggetto. Il tutto, finalizzato alla realizzazione di un'opera pubblica o per altri motivi di pubblico interesse e dietro versamento di indennizzo, come previsto dall'art.42, terzo comma della Costituzione.
Poteri sanzionatori
I poteri sanzionatori, invece, producono effetti sfavorevoli in capo al destinatario dell'esercizio del potere. Questi effetti sfavorevoli sono le sanzioni, che hanno carattere prevalentemente afflittivo. Possiamo distinguere le sanzioni ripristinatorie, che vanno a colpire la cosa e sono finalizzate a reintegrare l'interesse pubblico leso, dalle sanzioni afflittive che hanno come destinatario direttamente l'autore dell'illecito.
Poteri di ordinanza
Il potere di ordinanza, infine, si esercita in situazioni di "necessità ed urgenza". La caratteristica di questo potere è che la legge non determina anticipatamente il contenuto della statuizione. Esempi del potere di ordinanza sono le ordinanze di necessità e urgenza. Queste ordinanze, che sembrerebbero non rispettare il principio di tipicità dei poteri amministrativi (principio di legalità), sono legittime purché, come ha affermato la Corte costituzionale in diverse sentenze, vengano fissati dei limiti all'esercizio di questo potere e cioè il rispetto delle riserve di legge previste dalla Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento, oltre che dell'obbligatorietà della motivazione nelle ordinanze, della pubblicazione e, infine, della loro efficacia limitata nel tempo.