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La l. 241/1990 impone alla PA di concludere il procedimento con l'adozione di provvedimento espresso. Vediamo cosa accade nel caso in cui non vi provveda.
Silenzio-assenso
A fronte del silenzio della pubblica amministrazione, la regola generale è rappresentata dal cd. silenzio-assenso.
Esso si ha quando la legge attribuisce al silenzio valore di accoglimento dell'istanza. Secondo quanto previsto dall'art.20, co.1, l.241/1990, "nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2" e cioè "non indice una conferenza dei servizi, "entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, (...) anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati".
Silenzio-diniego
Quando la legge collega all'inerzia della P.A. il significato di un diniego dell'istanza, ci troveremo nel caso di silenzio-diniego. Ci sono pochi esempi, nel nostro ordinamento da ricollegare a questa fattispecie. Ad esempio, l'art.53, co.10 del d.lgs.165/2001, prevede che l'autorizzazione richiesta da dipendenti pubblici "deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico (...). In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni (...) Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione (...) si intende definitivamente negata".
Silenzio-devolutivo
Si configura quando il silenzio di una pubblica amministrazione determina l'attribuzione della competenza ad un'altra autorità. Secondo quanto prevede l'art.17, co.1, l.241/1990, infatti "ove per diposizione espresse di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari" questa regola non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
Silenzio-inadempimento
Si ha silenzio-inadempimento in tutte quelle ipotesi in cui, nonostante la richiesta di provvedimento, la P.A. abbia omesso di provvedere e la legge non contenga nessuna indicazione da attribuire al silenzio dell'amministrazione. Si tratta di situazioni in cui la P.A. ometta di provvedere a conclusione di provvedimenti concernenti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente e la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, nel caso in cui la normativa europea imponga di adottare un provvedimento espresso e in relazione a quei procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della funzione pubblica, di concerto con i ministri competenti.
Silenzio-facoltativo
E' un tipo di silenzio a carattere procedimentale. Si configura in tutte quelle ipotesi in cui sia richiesto un parere di tipo facoltativo. Trascorso il termine per emettere il parere, l'amministrazione potrà andare avanti con gli atti successivi senza attendere più l'atto facoltativo.
Data: 22 marzo 2021