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Funzioni, disciplina e organi delle comunità montane, enti locali costituiti da comuni montani e parzialmente montani
In base a quanto previsto dall'art. 27, le comunità montane "sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali".
Per la costituzione delle comunità montane, è necessario un provvedimento del Presidente della Giunta regionale.
Una volta costituita, la comunità ha un organo rappresentativo e uno esecutivo composti dai sindaci e dagli organi dei comuni partecipanti alla comunità.
Le stesse regole valgono per la costituzione delle Comunità isolane e d'arcipelago.