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Come è disciplinato il pubblico impiego, dalle fonti del rapporto alla contrattazione collettiva nazionale e integrativa
In forza di quanto previsto dall'art. 2, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, "i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto".
La disposizione prosegue affermando, con le modifiche apportate dal decreto legislativo numero 75/2017, che "Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili".
- La contrattazione collettiva
- I soggetti della contrattazione collettiva
- La formazione del contratto collettivo
La contrattazione collettiva
Merita quindi un qualche approfondimento il sistema di contrattazione collettiva operante nel mondo del pubblico impiego.
Tale sistema, in particolare, prevede due diversi livelli di contrattazione:
- la contrattazione collettiva nazionale, che riguarda i singoli comparti nei quali si suddivide il pubblico impiego
- la contrattazione collettiva integrativa, che è fatta a livello di singola amministrazione per assicurare adeguati standard di efficienza e produttività.
I soggetti della contrattazione collettiva
Il procedimento di contrattazione collettiva nel pubblico impiego è specificamente disciplinato dal d.lgs. n. 165/2001.
L'aspetto che maggiormente lo caratterizza è dato dalla previsione di un unico soggetto che esercita, a livello nazionale, le attività sindacali, di negoziazione dei contratti collettivi e di assistenza delle pubbliche amministrazioni: l'ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.
I compiti affidati all'ARAN non sono solo questi ma tale organo si occupa anche dello studio, del monitoraggio e della documentazione utili per l'esercizio della contrattazione collettiva e predispone ogni semestre un rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti, da trasmettere al Governo, ai comitati di settore dei comparti Regioni e Autonomie locali e Sanità e alle Commissioni parlamentari competenti.
Dalla parte dei lavoratori, invece, ci sono le organizzazioni sindacali. Possono stipulare contratti quelle che, nel comparto di riferimento, hanno una rappresentatività non inferiore al 5% considerando la media tra il dato associativo e il dato elettorale.
I comparti
Si è fatto più volte cenno ai comparti. Ma cosa sono?
Si tratta delle unità fondamentali della contrattazione collettiva del pubblico impiego. Un tempo erano 11, oggi invece sono 4. In particolare, il settore pubblico, ai fini della contrattazione, è diviso nel seguente modo:
- funzioni centrali
- funzioni locali
- istruzione e ricerca
- sanità.
La formazione del contratto collettivo
La procedura di contrattazione collettiva nel pubblico impiego prende il via con l'emanazione degli indirizzi da parte dei comitati di settore, che li sottopongono poi al Governo il quale può esprimere le proprie valutazioni entro 20 giorni.
Decorso tale termine, l'atto di indirizzo è inviato all'ARAN, che formula un'ipotesi di accordo. Il documento è sottoposto quindi al vaglio del Governo e della Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. Se la certificazione è positiva, il Presidente dell'Aran e le organizzazioni sindacali sottoscrivono definitivamente il contratto collettivo. Se la certificazione non è positiva le trattative devono ricominciare.
Il contratto, una volta sottoscritto, ha efficacia per le amministrazioni e per tutti i dipendenti (erga omnes).
Aggiornamento: settembre 2018