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La scelta del contraente
Per quanto concerne la procedura di scelta del contraente, il codice prevede tre tipi di procedure: aperte, ristrette e negoziate.
Quando si parla di procedura aperta ci si riferisce a quella in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta, mentre in quella ristretta possono partecipare alla procedura solo gli operatori precedentemente contattati dalla stazione appaltante.
L'art.55 del codice prevede che "le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa" .
Infine il ricorso alle procedure negoziate è condizionato da alcuni limiti. L'art.3, co. 40, definisce le procedure negoziate come quelle procedure in cui "le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata".
Il d.lgs. 163 del 2006, introduce inoltre novità di derivazione comunitaria, il dialogo competitivo, una procedura utilizzata in caso di appalti particolarmente complessi. In particolare, l'art.58 definisce gli appalti complessi "quando la stazione appaltante non è oggettivamente in grado di definire i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, o non è oggettivamente in grado di specificare l'impostazione giuridica o finanziaria di un progetto". Il procedimento si apre con la pubblicazione da parte delle stazioni appaltanti di un normale bando di gara contenente i requisiti di ammissione al dialogo competitivo per la selezione dei candidati. In seguito, con i candidati scelti, inizia un vero e proprio dialogo finalizzato alla individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare gli obiettivi. Dopo il dialogo, la stazione appaltante inviterà i candidati ammessi a formulare le loro offerte finali. Il comma 4 dell'art.58, afferma poi che "l'unico criterio per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico e' quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa".
L'art.59 del codice, previsto dall'art.32 della direttiva 2004/18, introduce poi l'accordo quadro, introdotto per assicurare una maggiore flessibilità negli appalti: infatti questo accordo permette alla staziona appaltante di rimandare l'individuazione o di modificare alcuni elementi in un secondo momento.
L'art.60 disciplina i sistemi dinamici di acquisizione, caratterizzati da tecniche altamente innovative. Come si legge dallo stesso articolo, "tali sistemi sono utilizzati esclusivamente nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessità, non possano essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione".
Infine l'art.85, introduce l'asta elettronica che può essere utilizzata in tutti i tipi di procedure (aperte, ristrette e negoziate) con un limite nell'utilizzo della stessa e cioè nel caso in cui non possono essere determinati con precisione tutti gli elementi dell'appalto. Si può utilizzare quando la valutazione delle offerte può essere effettuata automaticamente da un mezzo elettronico.
Stipulazione e approvazione del contratto
Dopo la fase di scelta del contraente e l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, la stipula del contratto deve avvenire nel termine stabilito e cioè 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva e non prima di 30 giorni dalla comunicazione ai contro interessati (altre società concorrenti).
In base a quanto previsto dall'art. 11, co. 13 del Codice, la stipulazione del contratto deve avvenire attraverso la redazione per iscritto del contratto (atto notarile, forma pubblica amministrativa, scrittura privata o forma elettronica). Il contratto stipulato è sottoposto alla condizione sospensiva dell'approvazione, che indica il momento necessario affinché il contratto possa esplicare i suoi effetti. L'approvazione deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla stipulazione del contratto salvo il caso in cui la legge non disponga un termine diverso, ha effetto retroattivo e può considerarsi la fase integrativa dell'efficacia del contratto.