Il contratto collettivo

Cos'è il contratto collettivo di lavoro (CCNL), che efficacia ha nel nostro ordinamento e che ruolo assume nelle relazioni tra le parti del rapporto di lavoro


Indice della guida
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A cura di: Aldo Carpineti - (Indice della guida)

  1. Cos'è il contratto collettivo
  2. Contratto collettivo: l’efficacia
  3. I livelli della contrattazione collettiva
  4. Contratto collettivo: la durata
  5. Il contenuto del contratto collettivo

Cos'è il contratto collettivo

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Il contratto collettivo è uncontratto di lavoro stipulato tra le organizzazioni rappresentative deilavoratori e quelle rappresentative dei datori di lavoro o, a seconda deilivelli, dal datore di lavoro stesso, per regolare i molteplici aspetti checaratterizzano il rapporto lavorativo in maniera più puntuale rispetto alla legge.

Contratto collettivo: l’efficacia

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L’articolo 39 della Costituzione,ai commi 2, 3 e 4, prevede il conferimento ai sindacati di personalitàgiuridica, a seguito di un processo di registrazione da normarelegislativamente, con conseguente possibilità di stipulare contratti collettivicon efficacia erga omnes.

In realtà, per una serie diragioni politiche e di ostruzionismo da parte dei sindacati stessi, tali comminon sono mai stati attuati, con la conseguenza che la disciplina dei contratticollettivi deve essere ricondotta a quella del diritto privato e che la loroefficacia è pertanto limitata agli iscritti alle organizzazioni sindacalifirmatarie.

Nel corso dei decenni non sonotuttavia mancati interventi che hanno esteso, con diversi espedienti, il campodi applicazione dei contratti collettivi.

Oggi, ad esempio, si è solitifare rinvio al contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nelcontratto individuale di lavoro, con conseguente vincolo delle partiinteressate ad attenersi a quanto previsto dal CCNL.

Contrattocollettivo: rapporto con la legge

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Il contratto collettivo, nelsistema gerarchico delle fonti, si pone in posizione subordinata rispetto allalegge. La conseguenza di ciò sta nel fatto che i contratti collettivi possonoderogare quanto previsto dalla legge solo in senso migliorativo, mentre èvietata la reformatio in pejus.

Generalmente la legge pone itrattamenti minimi inderogabili in favore dei lavoratori, che i contrattipossono modificare soltanto prevedendo tutele aggiuntive, il che vuol dire chein caso di contrasto tra legge e contrattazione, la prima prevale a meno che laseconda non preveda trattamenti migliorativi. In altri casi, i contratticollettivi intervengono a disciplinare dei vuoti normativi lasciati deliberatamentedalla legge. Ci sono infine delle ipotesi eccezionali in cui è lo stessolegislatore a dare alla contrattazione collettiva la possibilità di derogarealla disciplina di legge in senso peggiorativo. Si pensi, ad esempio, a quantostabilito dal secondo comma dell’articolo 2120 del codice civile relativo alTFR.

Contratto collettivo: rapporto con il contrattoindividuale

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L’inderogabilità in pejus valeanche nei rapporti tra contratto collettivo e contratto individuale.

Essa, in questo caso, si fonda suquanto previsto dall’articolo 2077 del codice civile, che, al comma 2, cosìdispone: “Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti osuccessivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle delcontratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoliai prestatori di lavoro”.

Anche il contratto individualepuò comunque prevedere per il singolo lavoratore dei trattamenti migliorativirispetti a quelli previsti dalla contrattazione collettiva.

In parole più semplici: se uncontratto collettivo prevede che la retribuzione dei lavoratori di undeterminato livello sia pari a 1000 euro, detta retribuzione non potrà in alcunmodo essere abbassata a 900 euro, ma potrà a buon titolo essere alzata a 1100euro.

I livelli della contrattazione collettiva

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I contratti collettivi siarticolano sostanzialmente su due livelli: quello nazionale (si parla in questocaso di CCNL – contratto collettivo nazionale di lavoro) e quello territorialeo aziendale.

Senza scendere troppo neldettaglio, si può affermare che il CCNL (contratto di primo livello) stabiliscedei trattamenti economici e normativi validi per i lavoratori di un determinatosettore e definisce le materie che sono invece delegate alla contrattazioneaziendale o territoriale.

Il contrattoaziendale/territoriale (di secondo livello) è invece lo strumento con il qualevengono soddisfatte le specifiche esigenze aziendali o locali e disciplinate lequestioni economiche e normative che possono venire in rilievo in taliambiti. 

Vi è poi un ulteriore livello, aldi sopra di quelli appena visti, che è quello in cui si collocano gli accordiinterconfederali, che definiscono le regole generali della contrattazione.

Contratto collettivo: la durata

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La durata del contrattocollettivo è stabilita dalle parti.

Il CCNL ha una durata triennale,per entrambe le parti che lo compongono, ovverosia quella economica e quellanormativa. Prima del 2009, invece, la parte normativa durava quattro anni equella economica due anni.

Tre mesi prima della scadenza delCCNL vengono presentate le piattaforme rivendicative e si apre la procedura dirinnovo contrattuale. In questa occasione non è messo in discussione l’interocontratto precedente, ma vengono discusse delle modifiche particolari cheandranno a sostituire gli articoli corrispondenti, lasciando inalterato tuttoil resto delle disposizioni.

Il contenuto del contratto collettivo

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Per completezza resta dasoffermarsi un po’ più nel dettaglio sul contenuto del contratto collettivo.

Questo infatti affrontaproblematiche di diversa natura: dalla costituzione di organi sindacali interniall’azienda, le cosiddette rappresentanze sindacali unitarie, alle clausole digestione del contratto attraverso collegi di conciliazione ed arbitrato; ma leparti più significative riguardano i diritti e i doveri reciproci dei datori edei lavoratori.