- Cosa sono gli arresti domiciliari
- Luogo degli arresti domiciliari: le esigenze della persona offesa
- I permessi durante gli arresti domiciliari
- Arresti domiciliari: i contatti con il mondo esterno
- Arresti domiciliari e indispensabili esigenze di vita: l'interpretazione estensiva della Corte di Cassazione
- Divieto di arresti domiciliari
- Arresti domiciliari: controlli
Cosa sono gli arresti domiciliari
Essi si sostanziano nel divieto di allontanarsi dalla propria abitazione, da altro luogo di privata dimora, da un luogo pubblico di cura o di assistenza o da una casa famiglia protetta. Il soggetto sottoposto agli arresti domiciliari deve, pertanto, permanere nel perimetro delle mura domestiche o degli altri siti di esecuzione della misura e, nel caso il giudice lo abbia espressamente disposto, non può utilizzare internet, il telefono e altri mezzi di comunicazione a distanza e non può ricevere persone, al di fuori di coloro che abitano con lui o che lo assistono.
Per la legge, il soggetto agli arresti domiciliari si considera in custodia cautelare.
Luogo degli arresti domiciliari: le esigenze della persona offesa
La scelta del luogo in cui dovranno avere esecuzione gli arresti domiciliari va fatta dal giudice con particolare cura. Non è infatti possibile limitarsi a valutare le esigenze dell'indagato ma occorre assicurare sempre le prioritarie esigenze di tutela della persona offesa dal reato per il quale si procede.
I permessi durante gli arresti domiciliari
Particolari situazioni possono rendere necessario un allontanamento del soggetto, anche per un brevissimo tempo, dal luogo prescritto. In presenza di determinate e comprovate motivazioni e a fronte di un'istanza presentata all'autorità giudiziaria competente, l'imputato agli arresti domiciliari può fruire di permessi al fine di allontanarsi dal luogo di detenzione per il tempo strettamente necessario al compimento delle incombenze.
Molto ampia è la casistica di situazioni che possono dare luogo alla concessione di permessi: si pensi al soggetto che deve fare la spesa o recarsi in farmacia o provvedere ad altre indispensabili esigenze di vita oppure alla persona che deve sottoporsi a visite mediche, a sedute ambulatoriali dall'odontoiatra o a un programma di recupero per tossicodipendenti.
I permessi durante gli arresti domiciliari possono essere concessi anche per consentire all'imputato di svolgere un'attività lavorativa o per accompagnare i figli a scuola (sempre che non vi sia nessun altro disponibile a farlo e non vi siano i mezzi economici per assumere qualcuno che vi provveda).
Arresti domiciliari: i contatti con il mondo esterno
Il soggetto sottoposto agli arresti domiciliari è privato della libertàpersonale allo stesso modo di un detenuto.
Per salvaguardare l'inalienabile diritto di difesa, l'imputato può sempre comunicare con il suo avvocato, ma il giudice, ordinando gli arresti domiciliari, può limitare, anche in modo incisivo, i contatti con il mondo esterno del soggetto sottoposto alla misura coercitiva.
In concreto, il giudice può vietare all'imputato di ricevere persone (le visite possono essere escluse tout court o il divieto può riguardare solo determinati soggetti) e di comunicare con altri soggetti, salvo che con coloro che coabitano o gli prestano assistenza. In queste ipotesi, ad essere precluso non è solo il contatto vis-à-vis, ma anche l'interloquire con altri soggetti di persona, tramite telefono o con mezzi informatici.
Anche i social network non possono essere utilizzati come mezzi di comunicazione, ma solo a scopi conoscitivi.
Arresti domiciliari e indispensabili esigenze di vita
In cosa consistono le indispensabili esigenze di vita che legittimano il giudice ad autorizzare l'allontanamento dell'imputato dal luogo in cui viene eseguita la misura degli arresti domiciliari per il tempo strettamente necessario al soddisfacimento di tali bisogni?
In base ad un'interpretazione estensiva del comma 3 dell'articolo 284 c.p.p., la Corte di Cassazione ritiene che il riferimento alle indispensabili esigenze di vita possa includere il soddisfacimento di bisogni di natura religiosa, il mantenimento delle relazioni familiari e sociali e l'espletamento delle funzioni genitoriali e che, coerentemente con il dettato costituzionale inteso alla valorizzazione dei diritti fondamentali dell'individuo, l'autorizzazione all'allontanamento possa essere disposta non solo per assicurare la sopravvivenza fisica della persona, ma anche per soddisfare bisogni di ordine spirituale come il trascorrere del tempo al di fuori delle mura domestiche con il figlio minore.
Divieto di arresti domiciliari
Benché gli arresti domiciliari siano da preferire rispetto alla custodia cautelare in carcere, gli stessi non sempre possono essere concessi. Tale misura è infatti esclusa se l'imputato, nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, sia stato condannato per il reato di evasione. Resta comunque ferma la possibilità, per il giudice, di ritenere che il fatto sia di lieve entità e che, quindi, le esigenze cautelari possano essere comunque soddisfatte con gli arresti domiciliari.
Un'ulteriore divieto di applicazione della misura degli arresti domiciliari è contemplata non dall'articolo 284 c.p.p., ma dall'articolo 275. Esso, in particolare, dispone che non è possibile applicare tale misura (né la custodia cautelare in carcere) se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.
Arresti domiciliari: controlli
Durante gli arresti domiciliari, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria possono controllare in ogni momento, anche di propria iniziativa, che l'imputato osservi le prescrizioni che gli sono state imposte.
Inoltre il giudice, quando dispone tale misura cautelare, deve prescrivere le misure di controllo con mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, salvo il caso in cui la natura e il grado delle esigenze cautelari da soddisfare le facciano sembrare superflue. Nei confronti di chi nega il proprio consenso all'adozione dei predetti mezzi e strumenti è disposta l'applicazione della custodia cautelare.
A tale ultimo proposito, va infatti detto che l'imputato è chiamato ad accettare i mezzi e gli strumenti di controllo o a negare la loro applicazione con una dichiarazione espressa da rendere all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura e, se accetta, deve agevolare le procedure di installazione.
Giovanna Molteni
Data: 17 dicembre 2020