- Cosa sono le scriminanti
- Tipologie di scriminanti
- Cause codificate di esclusione del reato
- Cause non codificate di esclusione del reato
- Scriminanti, scusanti ed esimenti
Cosa sono le scriminanti
Le cause di esclusione del reato sono tassativamente individuate dalla legge ed escludono l’antigiuridicità di una condotta che, in loro assenza sarebbe penalmente rilevante e sanzionabile.
Sono situazioni normativamente previste, in presenza delle quali viene meno il contrasto tra un fatto conforme ad una fattispecie incriminatrice e l’intero ordinamento giuridico. In presenza di tali circostanze, infatti, una condotta (altrimenti dalla legge punibile) diviene lecita e ciò in quanto una norma, desumibile dall’intero ordinamento giuridico, la ammette e/o la impone.
In presenza di cause di giustificazione, l’ordinamento, in ossequio al principio di non contraddizione, riconosce meritevoli di tutela altri interessi che possono essere prevalenti, mancanti o equivalenti rispetto a quelli tutelati dalla norma violata (da cui dovrebbe discendere l’applicazione di una sanzione).
Tipologie di scriminanti
Le scriminanti possono essere classificate, innanzitutto, in:
- comuni: sono previste nella parte generale del codice e hanno una portata generalissima;
- speciali: sono previste dalla parte speciale o in leggi speciali e si applicano solo a specifiche figure di illecito penale e non ad altre.
Un'altra possibile classificazione è quella che distingue tra scriminanti:
codificate, ovverosia quelle previste dagli articoli 50-54 del codice penale;
non codificate o tacite, ovverosia quelle che non sono state espressamente previste dall’ordinamento giuridico e la cui applicazione deriva, quindi, da un procedimento analogico. A tal proposito, si precisa che l'opinione dominante ritiene che esse siano legittime, in quanto le cause di giustificazione, non potendo essere considerate norme penali in senso stretto (trattandosi, piuttosto, di semplici norme generali) non rientrano nel divieto di applicazione analogica sancito dall'articolo 14 delle preleggi.
Cause codificate di esclusione del reato
Le cause codificate di esclusione del reato previste dalla legge sono molteplici. Analizziamole nel dettaglio.
Consenso dell’avente diritto
In forza di quanto previsto dall'articolo 50 c.p., "Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne".
Il consenso del titolare del diritto esclude quindi l’illeceità del fatto.
In base alla norma, il consenso deve avere ad oggetto un diritto disponibile (sono indisponibili tutti gli interessi che fanno capo allo Stato, agli Enti Pubblici e alla famiglia), deve essere prestato dal soggetto titolare del diritto che sia capace di prestarlo (e che lo presti validamente) e deve sussistere al momento del fatto (il consenso infatti è sempre revocabile). Per quanto attiene al bene dell’integrità fisica, la portata della scriminante va determinata assumendo quale parametro di riferimento, l’art. 5 c.c..
Esercizio di un diritto e adempimento di un dovere
L'articolo 51 c.p. stabilisce che "l’esercizio di un diritto […] esclude la punibilità". Chi agisce quindi nell’esercizio di un suo diritto, resta immune da colpa anche se commette reato.
La norma prevede poi che "l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità". Quindi, non commette reato neanche chi pone in essere una condotta (considerata criminosa dal codice penale) in adempimento di un suo preciso dovere.
Secondo tale disposizione, in sostanza, l’agente non commette reato quando non ha alcuna facoltà di scelta e deve porre in essere la condotta "criminosa" in adempimento di un preciso obbligo impartitogli. Del fatto risponderà, eventualmente, il superiore gerarchico.
La norma tende a far prevalere la tutela dell’interesse di chi agisce esercitando un diritto/dovere rispetto alla tutela degli interessi eventualmente configgenti.
Legittima difesa
In base all'articolo 52 c.p., "non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa".
Questa scriminante rappresenta un residuo di autotutela che l’ordinamento riconosce al cittadino nei soli in casi in cui l’intervento dell’Autorità non può risultare tempestivo.
Affinché la condotta non venga punita occorre che vi sia un pericolo attuale (per sé stessi o anche per altri) derivante da un’aggressione ingiusta posta in essere da un terzo e che non vi siano altri modi per evitarla.
In questi casi l’ordinamento riconosce al soggetto che ha agito una forma di tutela autorizzandolo a reagire nei confronti dell’aggressione con un’azione che normalmente è considerata reato dal Codice Penale. L’azione deve quindi essere necessaria e proporzionata all’offesa.
L’ordinamento precisa che per aggressione si intende qualsiasi offesa di un diritto (personale e/o patrimoniale), ingiusta (contraria al diritto) che si concretizzi in un pericolo attuale. La reazione deve poi essere necessaria (non deve essere possibile un’altra forma alternativa di reazione che sia meno dannosa per l’aggressore) e proporzionata all’offesa (secondo la dottrina più recente la proporzione deve sussistere tra il male minacciato e quello che verrebbe inflitto).
Nel 2006 all'art.52 è stato aggiunto un secondo comma, in base al quale: "Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione". Tale disposizione trova applicazione anche se il fatto è avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
La legge n. 36/2019, ha aggiunto la precisazione in base alla quale, nei predetti casi, "agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone".
Uso legittimo delle armi
L'articolo 53 c.p. stabilisce che "non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità, e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona".
Tale scriminante ha natura sussidiaria e si applica solo quando non può trovare applicazione la legittima difesa e l’adempimento di un dovere. Per poter beneficiare della scriminante occorre essere un Pubblico Ufficiale.
Stato di necessità
Secondo quanto stabilito dall'articolo 54 c.p. "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo".
In presenza di un pericolo attuale di un grave danno alla persona, il soggetto interessato può compiere, in danno di un terzo, un fatto previsto dalla legge come reato. Ai fini della esclusione del reato, occorre che tale comportamento sia necessario per salvarsi, che sia proporzionato al pericolo e che non sia stato posto in essere e/o provocato dal soggetto agente.
Lo stato di necessità si differenzia dalla legittima difesa per il bene tutelato (solo diritti personali) e per il fatto che il danno non viene provocato all’aggressore ma a un soggetto terzo incolpevole.
Eccesso colposo
Infine, l'articolo 55 c.p. afferma che "quando nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo".
Tale circostanza si verifica quando sussistono i presupposti di fatto di una causa di giustificazione ma l’agente, per colpa ne travalica i limiti. Si distingue dall’errore colposo (art. 59 c.p.) in quanto in quest’ultima situazione la scriminante non esiste nella realtà ma soltanto nella mente del soggetto agente, mentre nell’eccesso colposo la scriminante esiste ma il soggetto, colposamente, ne supera i limiti.
Cause non codificate di esclusione del reato
Tra le cause non codificate possiamo citare:
- l’attività medico – chirurgica, per le lesioni provocate ai pazienti inevitabilmente durante gli interventi);
- l’attività sportiva violenta, per le lesioni che involontariamente gli atleti si provocano durante le competizioni sportive.
Scriminanti, scusanti ed esimenti
Le scriminanti vanno distinte sia dalle scusanti che dalle esimenti.
Le cause di giustificazione, infatti, escludono l’antigiuridicità del fatto e rendono inapplicabile la sanzione (es. legittima difesa). Tali cause vengono applicate a tutti coloro che hanno preso parte alla realizzazione del fatto.
Le scusanti, invece, lasciano integra l’antigiuridicità o la illiceità oggettiva del fatto e fanno venir meno solo la possibilità di muovere un rimprovero al soggetto agente. Rientrano in tali cause tutte quelle situazioni in cui il soggetto agente commette un reato in quanto costretto da pressioni psicologiche che gli coartano la volontà. Il soggetto agisce quindi in difetto del richiesto elemento soggettivo. Proprio per tale ragione, tali circostanze operano solo se conosciute dal soggetto e, poiché lasciano integra l’illeceità del fatto, operano solo a vantaggio del soggetto agente e non possono essere applicabili ad altri eventuali soggetti che hanno contribuito alla realizzazione del fatto.
Le esimenti, infine, consistono in circostanze che lasciano sussistere sia l’antigiuridicità sia la colpevolezza. La ragione dell’esistenza di tali cause va ricercata nelle ragioni di opportunità circa la necessità o la meritevolezza della pena, avuto anche riguardo all’esigenza di salvaguardare contro-interessi che risulterebbero altrimenti lesi da un’applicazione della pena nel caso concreto. Anche tali circostanze non possono essere applicate ai correi.
Data: 1 dicembre 2020