Le cause soggettive di esclusione del reato sono cause in presenza delle quali viene meno la colpevolezza (elemento soggettivo) del reato
- Classificazione delle scusanti
- Scusanti che determinano l'esclusione del nesso psichico
- Scusanti che determinano la mancanza di dolo e colpa
Classificazione delle scusanti
[Torna su]
Le scusanti si possono suddividere in due categorie:
- le scusanti che determinano l'esclusione del nesso psichico;
- le scusanti che determinano la mancanza di dolo e colpa.
Scusanti che determinano l'esclusione del nesso psichico
[Torna su]
Le scusanti che determinano l'esclusione del nesso psichico sono:
- l'incoscienza indipendente da volontà: il soggetto pone in essere una condotta criminosa trovandosi in uno stato di incoscienza;
- il caso fortuito o la forza maggiore: il caso fortuito non sempre esclude l'esistenza dell'azione e si configura quando il fatto (evento lesivo) deriva dall'incrocio tra un accadimento naturale e la condotta umana; con la forza maggiore, invece, la volontà del soggetto viene sempre annullata giacché lo stesso viene costretto da una forza esterna a se stesso che, per il suo potere superiore, inevitabilmente, lo obbliga (contro la sua volontà) a compiere l'azione incriminata dall'ordinamento;
- il costringimento fisico: non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto, mediante violenza fisica, alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi. In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l’autore della violenza�?. E’ la tipica ipotesi di forza maggiore in cui la forza esterna è determinata dalla violenza fisica di un altro soggetto. Il reato quindi non viene commesso da chi agisce materialmente ma da chi ha posto in essere la costrizione.
Scusanti che determinano la mancanza di dolo e colpa
[Torna su]
Sono invece scusanti che determinano la mancanza di dolo o colpa:
- il caso fortuito: si verifica quando un evento dannoso si realizza a causa di un comportamento dell’agente posto in essere senza la sua volontà né da lui causato per imprudenza e/o diligenza (es. ferito da una terza persona che muore dopo il ricovero a causa di un incendio fortuitamente scoppiato in ospedale). Il caso fortuito non esclude l’esistenza dell’azione ma impedisce che l’agente possa essere chiamato a rispondere dell’evento cagionato con il concorso di fattori che esulano dall’ordine normale delle cose;
- errore sul fatto costituente reato: in forza di quanto previsto dall'art. 47 c.p., "l’errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell’agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. L’errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso. L’errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce reato". L’errore sul fatto si ha quindi quando il soggetto che agisce ha un’errata percezione della realtà nel senso che il soggetto è convinto di porre in essere un fatto concreto diverso da quello vietato dalla norma penale. Per essere rilevante l’errore deve essere essenziale (cadere cioè su uno o più elementi essenziali richiesti per la sussistenza del reato) e scusabile (al soggetto non deve essergli mosso alcun rimprovero).
Data: 1 dicembre 2020