La colpa si ha quando il reato non è voluto ma si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline
- Colpa: definizione
- Colpa specifica o generica
- Colpa propria o impropria
- Colpa cosciente o incosciente
Colpa: definizione
La definizione di colpa è data dall'articolo 43 del codice penale, ove si legge che il delitto "è colposo o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline".
In sostanza, si ha colpa quando il soggetto attivo commette un reato non perché aveva la volontà di provocarlo ma perché non ha utilizzato la dovuta e richiesta diligenza.
Colpa specifica o generica
Della colpa possono farsi diverse classificazioni.
Innanzitutto, può distinguersi tra colpa specifica o generica:
- la colpa è specifica quando deriva dall'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline ovvero di norme che impongono determinate cautele;
- è generica, invece, quando deriva da imprudenza, negligenza o imperizia.
Colpa propria o impropria
La colpa può essere, poi, propria o impropria.
La colpa propria è l'ipotesi tipica in cui l'agente non vuole l'evento dannoso che in realtà ha cagionato.
La colpa impropria, invece, si ha quando l'agente risponde di reato colposo nonostante l'evento sia stato da lui voluto. E' un'ipotesi eccezionale che si verifica solo in caso di eccesso colposo nelle contravvenzioni (art. 55 c.p.), erronea supposizione della sussistenza di cause di giustificazione (art. 59 c.p.), errore di fatto sul fatto costituente reato, determinato da colpa (art. 47 c.p.).
Colpa cosciente o incosciente
Si distingue, inoltre, tra colpa cosciente e colpa incosciente.
La prima si ha quando l'agente ha previsto l'evento anche se non lo ha voluto.
Si ha colpa incosciente, invece, quando l'agente non solo non ha voluto l'evento cagionato con la sua condotta ma non lo ha neanche previsto.
Quest'ultima si distingue dal dolo preterintenzionale perché chi ha commesso il fatto non ha accettato l'evento possibile, ma ha agito con la convinzione che la sua condotta non potesse provocare alcuna conseguenza rilevante.
Data: 13 luglio 2020