- Diffamazione significato
- Il testo dell'art. 595 c.p.
- Procedibilità
- Esempi di diffamazione
- Il reato di diffamazione è stato depenalizzato?
- Elementi costitutivi del reato
- Aggravanti speciali della diffamazione
- Diffamazione a mezzo stampa
- Reato di diffamazione sui social network
- Speciali cause di non punibilità
- Prescrizione del reato di diffamazione
- Diffamazione e calunnia
- Fac-simile di querela per diffamazione
Diffamazione significato
Si tratta di un reato comune posto a tutela dell'onore in senso oggettivo, quale stima che il soggetto passivo riscuote presso i membri della comunità di riferimento.
Il testo dell'art. 595 c.p.
"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2065 euro".
Procedibilità
La procedibilità è a querela della persona offesa.
Esempi di diffamazione
Sono esempi di diffamazione, tratti dalla giurisprudenza:
- l'utilizzo, da parte della suocera, di espressioni offensive e volgari nei confronti della nuora dinanzi ai nipoti (leggi Suocera contro nuora, è diffamazione l'offesa davanti ai bambini)
- l'offesa al giudice fatta tra i commenti a un post pubblicato su una bacheca social (leggi Facebook: reato di diffamazione aggravata anche per chi commenta)
- il titolo di un articolo giornalistico che accosta un soggetto alla mafia (leggi Diffamazione: basta il titolo di un articolo per il reato)
Il reato di diffamazione è stato depenalizzato?
Da quanto detto finora è evidente che il reato di diffamazione è ancora un reato a tutti gli effetti e che nessuna depenalizzazione è intervenuta. Essa infatti ha coinvolto altri reati, tra i quali quello di ingiuria, con il quale si fa sempre ancora confusione.
In realtà le due fattispecie sono ben distinte soprattutto per una differenza fondamentale: nel reato di diffamazione la persona destinataria del reato non è presente, è un po' insomma come un "parlare alle spalle", nell'ingiuria invece il soggetto che offende lo fa rivolgendosi direttamente alla persona presente in quel momento.
Elementi costitutivi del reato
Dottrina e giurisprudenza maggioritaria qualificano la diffamazione quale reato di danno, per la cui configurabilità è necessaria la realizzazione dell'evento inteso quale percezione e comprensione dell'offesa da parte di più persone.
Il requisito della pluralità di soggetti risulta soddisfatto in presenza anche non contestuale di almeno due persone, escludendo dal computo i concorrenti nel caso in cui il soggetto attivo non sia unico; in altre parole, non è necessario che sia riscontrabile una compresenza spaziale di coloro che percepiscono l'offesa ma deve esserci continuità del fatto.
Rispetto all'elemento soggettivo, è da rilevare come ad integrare la fattispecie sia sufficiente il dolo generico, anche in forma eventuale, inteso come idoneità offensiva delle espressioni utilizzate e consapevolezza di comunicare con più persone, senza che sia altresì richiesta l'intenzione di offendere.
Aggravanti speciali della diffamazione
Le aggravanti comportano un aumento della pena edittale prevista dall'art. 595 c. 1 c.p. (reclusione fino ad un anno o multa fino a 1.032 euro) nei seguenti casi:
- attribuzione di un fatto determinato (c. 2): la maggiore credibilità dell'offesa giustifica la reclusione fino a due anni o la multa fino a 2.065 euro;
- offesa arrecata a mezzo stampa, pubblicità, atto pubblico (c. 3): l'intensa capacità diffusiva delle vie di comunicazione impiegate giustifica la reclusione da sei mesi a tre anni o la multa non inferiore a 516 euro;
- offesa arrecata a corpo politico, amministrativo, giudiziario, sua rappresentanza, autorità costituita in collegio (c. 4): la collettività degli enti offesi giustifica l'incremento di un terzo rispetto alla pena base.
Diffamazione a mezzo stampa
In particolare, il reato di diffamazione viene scriminato quando la condotta rispetta i limiti di rilevanza, verità e continenza:
- Rilevanza del fatto narrato - l'interesse pubblico dei fatti esposti risulta prevalente sulla tutela della reputazione. La vicenda non deve soddisfare una mera curiosità ma assumere rilevanza pubblica anche quando parzialmente attinente alla vita privata del soggetto passivo;
- Verità dei fatti narrati o criticati - poichè la diffamazione non è configurabile nella forma colposa, se il soggetto attivo diffonde le notizie ritenendole vere mentre in realtà non lo sono, trova applicazione l'art. 59 c. 4 c.p. e la scriminante erroneamente supposta viene valutata a favore dell'agente. Secondo l'orientamento più rigoroso il requisito della verità deve essere riferibile sia al fatto dell'intervista sia al contenuto della stessa. Viceversa, l'orientamento meno rigoroso ritiene sussistere l'interesse pubblico a conoscere quanto rilasciato in occasione di un'intervista a prescindere dalla verità della stessa;
- Continenza delle espressioni usate: le modalità espressive, pur offensive, devono essere pacate e contenute. Tale requisito risulta meno rigido nel caso del diritto di critica, ove l'autore esprime un giudizio riguardo al fatto narrato, rispetto al diritto di cronaca, ove il fatto viene semplicemente riportato.
Vedi anche la guida: Diffamazione a mezzo stampa
Reato di diffamazione sui social network
Il reato di diffamazione è integrabile anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie.
I luoghi virtuali preferiti per diffamare sono i social network, Facebook primo tra tutti.
La giurisprudenza della Cassazione al riguardo è costante. Anzi, sempre più spesso la Suprema Corte qualifica come aggravata ai sensi dell'art. 595 comma 3 c.p. la diffamazione che si realizza attraverso i social network, a causa soprattutto della capacità di raggiungere un numero indeterminato o comunque apprezzabile di persone.
Secondo la S.C. "non vi è dubbio che il delitto di diffamazione possa essere commesso anche a mezzo di Internet, con uso dei social network e che tale ipotesi integra l'ipotesi aggravata di cui al terzo comma della norma incriminatrice" (cfr. Cass. n. 24212/2021).
Gli Ermellini, sempre in un caso di diffamazione sui social, hanno chiarito che non occorre neppure fare nomi e cognomi per integrare il reato di diffamazione se le frasi che solo finalizzate a ledere l'onore e la reputazione consentono l'identificazione della persona offesa (cfr. Cass. n. 10762/2022).
Perfino la CEDU si è espressa più volte in materia, sostenendo che quando la diffamazione si realizza a mezzo social network, ad essere violato è l'art. 8 della CEDU, che tutela la vita privata del singolo in cui deve intendersi ricompreso anche il diritto alla reputazione. Agli Stati pertanto il compito di procedere ad una valutazione continua del bilanciamento tra il diritto appunto alla reputazione e alla libertà di manifestazione del pensiero.
Speciali cause di non punibilità
Le cause di non punibilità sono disciplinate agli artt. 596 e ss. c.p. e, in particolare, ricorrono in caso di:
- prova della verità del fatto (art. 596 c.p.): la cd. exceptio veritatis costituisce prova liberatoria quando l'offesa riguarda l'attribuzione di un fatto determinato e le parti, prima della sentenza irrevocabile, si accordano per deferire il giudizio sulla verità ad un giurì d'onore ovvero la parte prova la verità del fatto "1) se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni; 2) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale; 3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito";
- esercizio del diritto di difesa (art. 598 c.p.): la cd. libertas convicii ha come presupposti l'esistenza di un procedimento giurisdizionale ordinario o amministrativo e l'afferenza delle divulgazioni diffamatorie, contenute negli scritti o pronunciate in udienza, con l'oggetto della causa;
- provocazione (art. 599 c.p.): a differenza dell'art. 62 n. 2) c.p. cui consegue unicamente una diminuzione di pena, lo stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui comporta l'esclusione della pena quando l'offesa alla reputazione è arrecata nell'immediatezza del fatto.
Prescrizione del reato di diffamazione
Il reato di diffamazione, per quanto riguarda i termini di prescrizione, segue le regole generali di cui all'art. 157 c.p.
Esso cioè si estingue decorsi sei anni da quando è stato commesso il fatto.
In base alla regola generale infatti un reato si estingue decorso il tempo corrispondente alla pena massima prevista per quel reato e in ogni caso mai prima che siano decorsi sei anni, se trattasi di un delitto, quattro anni se trattasi di una contravvenzione, anche se puniti con la sola pena pecuniaria.
Diffamazione e calunnia
Abbiamo visto che si tende a fare confusione tra diffamazione e ingiuria, ma non solo. Lo stesso problema si verifica anche con il reato di calunnia (art. 368 c.p), che è un reato che si configura quando un soggetto non si limita a parlar male di un altro in presenza di almeno due soggetti.
La calunnia infatti si realizza quando un soggetto incolpa un soggetto, che sa essere completamente innocente, di un reato, arrivando a denunciarlo alle autorità. Trattandosi di un reato che, come è evidente, è più grave della diffamazione, viene punito anche con una sanzione più pesante, ossia la reclusione fino a 6 anni, che può salire ovviamente in presenza delle aggravanti.
Fac-simile di querela per diffamazione
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