- L'art. 629 del codice penale
- Estorsione: reato comune e plurioffensivo
- Elemento oggettivo del reato di estorsione
- Elemento soggettivo del reato di estorsione
- Pena e procedibilità
L'art. 629 del codice penale
Estorsione: reato comune e plurioffensivo
Elemento oggettivo del reato di estorsione
Rispetto all'elemento oggettivo, la condotta è integrata dalla costrizione mediante violenza o minaccia nei confronti di taluno per fargli commettere determinati comportamenti attivi o omissivi.
Vis e costrizione si pongono quindi in un rapporto strumentale (violenza/minaccia per costringere) e eziologico (costrizione a causa di violenza/minaccia).
In questo senso, l'estorsione è un reato complesso in senso lato poiché costituito dalla vis e da un quid pluris che non necessariamente integra un'autonoma fattispecie di reato.
È appena il caso di precisare che la minaccia estorsiva può avere ad oggetto anche un'omissione qualora venga prospettato il mancato impedimento di un male che il soggetto attivo ha l'obbligo di impedire.
Il soggetto passivo della vis, peraltro, può anche non coincidere con il soggetto passivo del reato.
L'evento
L'evento conseguenza della condotta è quadruplice e consiste:
- nella coazione relativa: violenza o minaccia personale o reale rilevano nella misura in cui siano in grado di condizionare la volontà della vittima avendo riguardo al parametro della normale impressionabilità;
- nel compimento dell'atto di disposizione: un dare, facere o non facere aventi ad oggetto qualsiasi elemento attivo del patrimonio;
- nel danno altrui: il nocumento causato dalla disposizione dovuta alla vis è insito nello stesso atto di disposizione;
- nel profitto ingiusto: in assenza di un'utilità esorbitante o non dovuta, che non si fonda su una pretesa riconosciuta o tutelata dall'ordinamento, si avrebbe il diverso reato di violenza privata.
Essendo reato di evento, l'estorsione sussiste solo quando tutti gli eventi sono realizzati.
Elemento soggettivo del reato di estorsione
Pena e procedibilità
La pena prevista per il reato di estorsione è la reclusione da cinque a dieci anni e la multa da euro 1.000 ad euro 4.000.
Aggravanti speciali dell'estorsione
L'art. 629 c. 2 c.p. richiama le medesime aggravanti del reato di rapina.
In questi casi, la pena reclusiva da 5 a 10 anni e la multa da 1000 a 4000 euro di cui al comma 1 vengono aumentate a reclusione da 6 a 20 anni e multa da 5000 a 15000 euro.
Tali aggravanti sussistono:
- se la violenza o la minaccia sono poste in essere con l'uso di armi, da persona travisata o da più persone riunite;
- se la violenza induce qualcuno in stato di incapacità di volere o di agire;
- se la violenza o la minaccia sono poste in essere da soggetto appartenente ad un'associazione mafiosa;
- se il fatto è commesso nell'abitazione o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, o all'interno di un mezzo di trasporto pubblico;
- se il fatto è commesso nei confronti di chi sta fruendo o ha appena fruito dei servizi di banche, uffici postali o sportelli automatici per il prelievo di denaro;
- se il fatto è commesso contro un soggetto ultrasessantacinquenne.
Procedibilità
L'estorsione rientra tra i reati procedibili d'ufficio
Data: 24 novembre 2021