Il furto con strappo è una forma speciale di furto, commessa da chi si impossessa una cosa mobile altrui strappandola di mano o di dosso
- Il furto con strappo: la norma
- La pena per il furto con strappo
- Elemento soggettivo
- Elemento oggettivo
- Altri elementi del furto con strappo
- Giurisprudenza sul furto con strappo
Il furto con strappo: la norma
La norma che si occupa di disciplinare il furto con strappo è l'art. 624 bis c.p., comma 2, ai sensi del quale commette tale fattispecie delittuosa: "... chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona."
La ratio della predetta norma è la tutela del possesso o della mera detenzione di una cosa mobile.
La pena per il furto con strappo
Il furto con strappo è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.
Elemento soggettivo
Elemento soggettivo del reato è il dolo specifico che si traduce nella coscienza e volontà della condotta al fine di trarre profitto per sé o per altri.
Elemento oggettivo
La condotta consiste nell’impossessamento di una cosa mobile altrui tramite sottrazione a chi la detiene. Per sottrazione si intende la privazione dell’altrui possesso finalizzato all'impossessamento da parte del soggetto agente, che in questo modo acquisisce un potere autonomo sulla cosa.
Altri elementi del furto con strappo
- Soggetto agente: chiunque.
- Soggetto passivo: il detentore della cosa mobile sottratta.
- Consumazione: il furto con strappo si realizza nel momento in cui il ladro si impossessa della cosa mobile altrui.
- Aggravanti: le aggravanti specifiche sono previste dall'art. 625 c.p., quelle comuni dall'art. 61 c.p. Le speciali possono concorrere tra di loro o con le comuni.
- Procedibilità: a querela della persona offesa. D'ufficio se ricorre una o più circostanze aggravanti previste dagli artt. 61 n. 7 e 625 c.p.
- Competenza: tribunale monocratico.
Giurisprudenza sul furto con strappo
La Corte costituzionale, con sentenza n. 125/2016, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 656, comma 9, lettera a) c.p.p. nella parte in cui prevede che non si possa disporre la sospensione dell’esecuzione nei confronti dei soggetti condannati per aver commesso il reato di furto con strappo.
Possiamo poi citare le seguenti pronunce di legittimità e di merito:
Cassazione sentenza n. 15524/2020
Per i delitti di furto in abitazione e di furto con strappo, previsti dall'art. 624-bis cod. pen., si procede con citazione diretta a giudizio, ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen., atteso che la mancata espressa previsione di tale fattispecie nell'elencazione di cui alla predetta norma è da ricondursi unicamente ad un difetto di adeguamento normativo, cui è possibile supplire in via interpretativa, considerato che il delitto di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625 cod. pen., è inserito tra quelli elencati e punito con la medesima pena della reclusione da uno a sei anni.
Cassazione sentenza n. 24297/2016
Integra il reato di furto con strappo la condotta di violenza immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, mentre ricorre il delitto di rapina, quando la res sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo vincerne la resistenza e non solo superare la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica fra il possessore e la cosa sottratta.
Cassazione sentenza n. 49832/2013
Si configura il furto con strappo quando la violenza è immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, anche se, a causa della relazione fisica intercorrente tra cosa sottratta e possessore, può derivare una ripercussione indiretta e involontaria sulla vittima, mentre ricorre la rapina allorché la "res" è particolarmente aderente al corpo del possessore e questi, istintivamente e deliberatamente, contrasta la sottrazione, cosicché la violenza necessariamente si estende alla sua persona, dovendo l'agente vincerne la resistenza e non solo superare la forza di coesione inerente al normale contatto della cosa con essa.
Corte d'Appello Taranto sentenza n. 647/2014
La condotta delittuosa consistita nella sottrazione con strappo, in danno della persona offesa, della borsa nella disponibilità della stessa (nella specie contenente una modesta somma di denaro e le chiavi di casa) integra il delitto previsto e punito dall'articolo 624 bis, comma 2, c.p. In circostanze siffatte deve, invero, dirsi realizzato l'impossessamento della borsa e del suo contenuto con sottrazione della stessa alla persona offesa, compiuta mediante strappo, così come previsto dalla richiamata norma codicistica.
Data: 18 marzo 2021