- Il furto in abitazione: la norma
- Furto in abitazione, reato complesso
- Il bene giuridico protetto
- La privata dimora
- Elemento soggettivo
- Elemento oggettivo
- Altri elementi del furto in abitazione
- La Cassazione sul furto in abitazione
Il furto in abitazione: la norma
Il furto in abitazione è contemplato dall'art. 624 bis c.p., in forza del quale: "Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032."
La ratio è quella di tutelare la sicurezza del soggetto che si trova in un luogo di privata dimora nel momento di realizzazione della sottrazione.
Furto in abitazione, reato complesso
Il furto in abitazione è un'ipotesi di reato complesso, composto da un furto comune e una violazione di domicilio.
Il bene giuridico protetto
Il reato in analisi è un reato plurioffensivo che viola il patrimonio e il domicilio. Il bene protetto è la relazione di fatto tra la persona e la cosa mobile.
In ogni caso si precisa che, ai fini della configurazione del furto in abitazione, non è necessario che il soggetto a cui è sottratta la cosa ne sia proprietario, essendo sufficiente la mera detenzione.
La privata dimora
L'espressione privata dimora, rilevante ai fini di cui all'art. 624-bis c.p., ha un significato più ampio di quello di domicilio e abitazione.
La Cassazione, già con sentenza n. 169790/85, ha definito la privata dimora come ogni luogo privato funzionale all'esplicazione della vita culturale, professionale e politica di ogni soggetto. Il termine include tutti i luoghi in cui la persona compie, anche in modo transitorio e contingente, gli atti della vita privata (Cassazione, sezione V, sentenza n. 7293/2015), compresi altresì studi professionali, stabilimenti industriali ed esercizi commerciali (Cassazione n. 43671/2003).
Elemento soggettivo
Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, al dolo specifico del furto (finalità di trarre un profitto) si affianca la coscienza e la volontà d'introdursi in un luogo e la consapevolezza che la dimora o la sua pertinenza è altrui.
Elemento oggettivo
Elemento oggettivo è invece, genericamente, una cosa mobile altrui, comprese le energie con un valore economico (energia elettrica). In dottrina si ritiene che si possa ricorrere alla definizione civilistica di bene mobile (art. 812 c.c.) per definire la cosa mobile.
Altri elementi del furto in abitazione
Riepilogando gli altri elementi del reato di furto in abitazione.
- Soggetto agente: chiunque.
- Soggetto passivo: il possessore della cosa mobile che viene sottratta.
- Consumazione: il furto in abitazione si consuma quando il soggetto, dopo aver fatto ingresso nel luogo di privata dimora, si impossessa del bene mobile altrui. L'ingresso nel luogo di privata dimora deve essere quindi finalizzato alla commissione del furto. Come ha avuto modi di precisare la Corte di Cassazione con sentenza n. 21881/2010: "Risponde del delitto di furto in abitazione consumato e non tentato colui che, pur non essendosi allontanato dall'abitazione, abbia occultato in una borsa, conservandone il controllo, la refurtiva, così acquisendone il possesso".
- Aggravanti: le aggravanti specifiche sono previste dall'art 625 c.p., quelle comuni dall'art. 61 c.p. Le aggravanti specifiche possono concorrere tra di loro e con le aggravanti comuni.
- Procedibilità: d'ufficio. A querela della persona offesa solo se non si configurano circostanze aggravanti.
- Competenza: tribunale in composizione monocratica.
La Cassazione sul furto in abitazione
Di seguito una serie di massime della Cassazione sul furto in abitazione:
Cassazione sentenza n. 1167/2021
Integra il reato di furto in abitazione (art. 624 bis c.p.), la condotta di colui che si impossessi - previamente sottraendoli al legittimo detentore . di beni mobili mediante l'introduzione nell'abitazione del soggetto passivo a seguito di consenso di quest'ultimo carpito con l'inganno.
Cassazione sentenza n. 38236/2016
Il camper destinato a uso abitativo costituisce luogo di privata dimora, tuttavia, trattandosi di un mezzo di locomozione non si può prescindere dall'utilizzo concreto che ne viene fatto dalla persona offesa.
Cassazione sentenza n. 24763/2015
Integra il reato previsto dall'articolo 624-bis c. p., la condotta del soggetto che, per commettere un furto, si introduce all'interno di un ristorante durante l'orario di chiusura, poiché il concetto di privata dimora è più ampio di quello di abitazione, ricomprendendo tutti i luoghi non pubblici nei quali le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata.
Cassazione sentenza n. 12180/2015
Integra il delitto di furto in abitazione previsto dall'articolo 624 bis c. p. il fatto commesso nello spogliatoio di un circolo sportivo.
Data: 18 marzo 2021