- Cosa sono gli atti osceni in luogo pubblico
- Bene giuridico tutelato
- Elemento oggettivo
- Il luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico
- L'elemento soggettivo
- Aspetti procedurali e circostanze aggravanti
- Differenza con il reato di atti contrari alla pubblica decenza
- Articoli su atti osceni
Cosa sono gli atti osceni in luogo pubblico
Fino a poco tempo fa l'art. 527 del codice penale considerava reato il compimento di atti osceni in luogo pubblico disponendo che "chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni, è punito con la reclusione da 3 mesi a 3 anni".
Oggi a seguito della depenalizzazione, la norma è stata riscritta e gli atti osceni puniti con sanzioni amministrative, ad eccezione per alcune ipotesi particolarmente gravi, per le quali resta la pena della reclusione.
L'art. 527 c.p.
Oggi il testo dell'art. 527 è il seguente:
"Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.
Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.
La definizione
Si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore (art. 529 c.p.). Mentre non si considerano oscene le opere d'arte o di scienza, "salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto".
Agli effetti della legge penale, nella nozione di osceno, rientra, dunque, (considerando in modo equivalente sia gli atti che gli oggetti, cfr. Cass. n. 3493/1985), tutto ciò che, tenuto conto della sensibilità dei consociati di “normale levatura morale, intellettuale e sociale" nel momento storico in cui si verifica il fatto incriminato, analizzato in base al criterio storico-evolutivo (Cass. n. 5308/1984), cagiona “una reazione emotiva immediata di disagio, turbamento e repulsione in ordine ad organi del corpo o comportamenti sessuali, i quali, per ancestrale istintività, continuità pedagogica e stratificazione di costumi ed esigenze morali, tendono a svolgersi nell'intimità e nel riserbo". (Cass. n. 37395/2004).
Bene giuridico tutelato
Data la collocazione della fattispecie delittuosa di cui all'art. 527 c.p. all'interno del titolo IX, libro II, del codice penale, tra i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, è chiaro che l'oggetto giuridico tutelato è l'interesse pubblico a garantire la tutela di entrambi i valori riferibili alla collettività in generale, assicurando “in relazione al contenuti morali e alle modalità di espressione del costume sessuale, una convivenza sociale conforme al principi costituzionali della tutela della dignità umana e del rispetto reciproco tra le persone" (Corte Cost. n. 368/1992).
L'elemento unificatore va individuato nell'offesa al pudore, secondo il “comune sentimento", ossia quello dell'uomo “medio" che ha raggiunto la maturità sul piano etico e psicologico, ed è “alieno dalla fobia o dalla mania per il sesso – accettando – il fenomeno sessuale come dato fondamentale della persona umana" (Cass. n. 10657/1997; Cass. n. 366/2000; Cass. n. 9786/2000).
Quanto al significato di pudore, secondo una giurisprudenza risalente ma ancora attuale, questo è un “fenomeno biologico umano, che si esprime in una reazione emotiva immediata ed irriflessa di disagio, turbamento e repulsione in ordine a organi del corpo o comportamenti sessuali che, per ancestrale istitutività, continuità pedagogica, stratificazione di costumi ed esigenze morali, tendono a svolgersi nell'intimità e nel riserbo" (Cass. n. 1809/1976; cfr. anche Cass. n. 48532/2004).
Elemento oggettivo
L'elemento materiale del reato di cui all'art. 527 c.p. consiste nel compimento degli atti osceni, idonei, appunto, ad offendere il comune sentimento del pudore nella generalità dei consociati. Si tratta di un reato comune e di pericolo, per la cui realizzazione è sufficiente l'astratta visibilità dell'atto osceno da parte dei terzi non consenzienti (Cass. n. 11541/1999).
Ne deriva che la capacità offensiva dell'osceno è condizionata dal contesto ambientale in cui è realizzato: per cui “la capacità di offendere il pudore è strutturalmente connessa al requisito della pubblicità, cioè alla percepibilità da parte di un numero indeterminato di persone, che è per così dire rappresentativo dell'uomo medio e della comune sensibilità in materia sessuale (Cass. n. 48532/2004). L'osceno, in tale visione restrittiva in linea con la lettura costituzionale fornita dal giudice delle leggi, attinge dunque il limite dell'antigiuridicità penale, e quindi della sua stessa punibilità “solo quando sia destinato a raggiungere la percezione della collettività, il cui sentimento del pudore può solo in tal modo essere posto in pericolo o subire offesa – mentre - ciò che si compie ed è destinato ad esaurirsi nella sfera privata, senza essere diretto alla comunicazione verso un numero indeterminato di persone, non è giuridicamente qualificabile come osceno" (Corte Cost. n. 368/1992).
Il luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico
La condotta per essere penalmente rilevante deve essere realizzata in un luogo pubblico, aperto al pubblico oppure in un luogo esposto al pubblico.
Mentre quest'ultimo va inteso come un luogo non accessibile a tutti, ma facile oggetto di osservazione da un numero indeterminato di soggetti, per consolidata dottrina e giurisprudenza, l'espressione "luogo pubblico" sta ad indicare il “luogo di diritto o di fatto continuativamente libero a tutti o a un numero indeterminato di persone" (ad esempio, una piazza).
Per “luogo aperto al pubblico" si intende invece, il luogo, “anche privato, ma al quale un numero indeterminato, ovvero un'intera categoria, di persone, può accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo" (ad esempio, una biblioteca) (Cass. n. 37596/2014).
Nel corso degli anni la giurisprudenza, in relazione alla configurabilità del reato di atti osceni, ha qualificato come luoghi pubblici o aperti al pubblico: il pianerottolo di un palazzo e le parti comuni di un edificio condominiale (Cass. n. 6434/2008); il bosco non recintato; i cinema; le carceri e le caserme; il pronto soccorso di un ospedale (Cass. n. 12988/2009); lo studio, anche privato, dove viene effettuata la visita medica (Cass. n. 46184/2013); un locale abbandonato, privo di porta accessibile a chiunque (Cass. n. 8104/1984) e persino la sagrestia (Cass. n. 4486/1992) e un'autovettura in movimento (Cass. 12419/2008).
L'elemento soggettivo
L'elemento soggettivo del reato è rappresentato dal dolo generico, pertanto per la sua configurazione è sufficiente “la volontà cosciente di compiere l'atto obiettivamente idoneo ad offendere immediatamente la verecondia sessuale, essendo irrilevante il motivo che ha determinato l'agente al comportamento osceno" (Cass. n. 1702/1972).
Non assume rilevanza, ai fini della configurabilità del reato di atto osceni commesso in luogo pubblico, neanche “il grado di percettibilità" degli atti stessi e “l'efficienza delle cautele impiegate per evitare l'indiscrezione altrui", né è sufficiente, allo scopo di degradare il dolo a colpa, l'azione dell'agente che tenti, con mezzi inadeguati (come nascondersi dietro un cespuglio), di escludere la visibilità anche accidentale degli atti, “stante la consapevolezza del reo della possibilità dell'altrui percezione e l'accettazione del relativo rischio" (Cass. n. 6278/1978).
Aspetti procedurali e circostanze aggravanti
In ordine agli aspetti procedurali, il reato in esame è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 5.000 a euro 30.000.
Se però gli atti osceni sono compiuti vicino a luoghi frequentati da minori e c'è il pericolo che essi vi assistano, la pena è della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi.
Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.
La competenza è del tribunale in composizione monocratica e il reato è procedibile d'ufficio.
Il fermo non è consentito ma è consentito l'arresto nella ipotesi di cui al secondo comma.
Differenza con il reato di atti contrari alla pubblica decenza
Con riferimento ai rapporti con altri reati, a rilevare è innanzitutto la differenza tra gli atti osceni di cui all'art. 527 c.p. e quelli contrari alla pubblica decenza ex art. 726 c.p.: differenza che, per la consolidata giurisprudenza, va individuata nel fatto che mentre i primi "offendono in modo intenso e grave, il pudore sessuale, suscitando nell'osservatore sensazioni di disgusto oppure rappresentazioni o desideri erotici", i secondi "ledono il normale sentimento di costumatezza, generando fastidio e riprovazione" (Cass. n. 5478/2014; Cass. n. 15676/2010).
In sostanza, il criterio di distinzione va ricercato nel contenuto più specifico della norma che punisce gli atti osceni, che si richiama alla verecondia sessuale, rispetto a quello di cui all'art. 726 c.p. che "invece sanziona la violazione dell'obbligo di astenersi da quei comportamenti che possano offendere il sentimento collettivo della costumatezza e della compostezza" (Cass. n. 26388/2004).
Articoli su atti osceni
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Data: 31 marzo 2021