- Cos'è la bancarotta
- La disciplina normativa della bancarotta
- Il reato di bancarotta fraudolenta
- Il reato di bancarotta semplice
- Il concorso nel reato di bancarotta
- La bancarotta nel nuovo codice della crisi d’impresa
Cos'è la bancarotta
La bancarotta è un reato che si configura ogniqualvolta un imprenditore o una società dichiarati falliti con sentenza dall'autorità giudiziaria mettono in atto azioni imprudenti per impedire ai creditori di rifarsi sul patrimonio personale o sociale.
Non è possibile fornire una definizione univoca della bancarotta perché la legge fallimentare ne contempla diverse figure. Queste si distinguono per le diverse condotte e i diversi stati psicologici necessari affinché si configurino le distinte fattispecie.
Ne consegue che l'elemento costitutivo comune alle varie tipologie di bancarotta è la dichiarazione giudiziale di fallimento dell'imprenditore commerciale o della società che si rendono penalmente responsabili a causa delle loro condotte.
La disciplina normativa della bancarotta
La bancarotta è contemplata dalla Legge Fallimentare (Regio Decreto n. 267 del 16.03.1942), modificata dal D.L. n. 59 del 3.05.2016, convertito e modificato dalla L. n. 119 del 30.06.2016 in vigore dal 3.07.2016. Gli artt. 216 e 217 della legge fallimentare contemplano rispettivamente il reato di bancarotta fraudolenta e di bancarotta semplice.
Il concorso nei reati propri di bancarotta è disciplinato dall'art. 223 legge fallimentare da interpretare unitamente agli artt. 216 e 217.
Si precisa sin da subito che la disciplina della fattispecie delittuosa in analisi sarà profondamente riformata con l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, attualmente fissata al 1° settembre 2021.
Il reato di bancarotta fraudolenta
La bancarotta fraudolenta si caratterizza per la frode commessa dall'imprenditore o dalla società diretta ad aggravare il proprio stato d'insolvenza a suo esclusivo vantaggio e in danno delle legittime pretese avanzate dai creditori.
Per comprendere al meglio il significato della disposizione si rende quindi necessario definire lo stato d'insolvenza del soggetto fallito, secondo quanto le previsioni dell'art. 5 della legge fallimentare: "1. L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito. 2. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni".
Il reato di bancarotta fraudolenta racchiude al suo interno tre diverse tipologie di illecito: per distrazione, preferenziale e documentale.
La bancarotta fraudolenta per distrazione
La bancarotta fraudolenta preferenziale
La bancarotta fraudolenta documentale
L’illegittimità costituzionale dell’art. 216
Con riferimento alla bancarotta fraudolenta, va infine segnalata la pronuncia di parziale illegittimità costituzionale dell’articolo 216 della legge fallimentare del 25 settembre – 5 dicembre 2018.
Con la sentenza numero 222/2018, in particolare, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ultimo comma della predetta disposizione nella parte in cui prevede che la condanna per bancarotta fraudolenta importa “per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa", anziché “l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni".
Il reato di bancarotta semplice
- ha sostenuto spese personali sproporzionate alle sue reali possibilità economiche,
- ha compiuto operazioni finanziarie palesemente imprudenti,
- ha messo in atto azioni imprudenti per ritardare il fallimento (Cass. n. 35708/2015)
- ha aggravato la sua condizione non chiedendo personalmente il fallimento o commettendo altra grave colpa,
- non ha adempiuto le obbligazioni scaturite da una precedente procedura fallimentare,
- non ha tenuto le scritture per i tre anni che hanno preceduto il fallimento (Cass. n. 5246/2016).
Il concorso nel reato di bancarotta
La bancarotta è un reato proprio che presuppone specifiche qualità del soggetto: imprenditore o società dichiarati falliti dall'autorità giudiziaria. Questo non significa che un soggetto esterno non possa concorrere nel reato.
Il concorso dell'extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta è normativamente disciplinato dal combinato disposto degli art. 216 - 217 e 223 della legge fallimentare. La Cassazione penale, richiamando precedente giurisprudenza ha definito così il concorso in bancarotta fraudolenta: "è configurabile il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta da parte di persona estranea al fallimento qualora la condotta realizzata in concorso col fallito sia stata efficiente per la produzione dell'evento e il terzo concorrente abbia operato con la consapevolezza e la volontà di aiutare l'imprenditore in dissesto a frustrare gli adempimenti predisposti dalla legge a tutela dei creditori dell'impresa" (cfr. Cass. n. 8349/2016; n. 27367/2011).
La bancarotta nel nuovo codice della crisi d’impresa
Dal 1° settembre 2021, come accennato, il reato di bancarotta avrà una nuova regolamentazione, che è quella dettata dal nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Non rientrando tra le previsioni di immediata applicazione, è a partire dalla data predetta che, con riferimento a tale fattispecie delittuosa, occorrerà fare riferimento non più agli articoli 216 e 217 del regio decreto numero 267/1942, ma alle disposizioni del nuovo codice.
In particolare, occorrerà guardare agli articoli 322 e 323 del decreto legge numero 14/2019.
La nuova bancarotta fraudolenta
La nuova bancarotta fraudolenta, nel dettaglio, sarà disciplinata dal predetto articolo 322, che così dispone:
"1. È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore che:
a) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
b) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
2. La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato in liquidazione giudiziale, che, durante la procedura, commette alcuno dei fatti preveduti dalla lettera a) del comma 1, ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.
3. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore in liquidazione giudiziale che, prima o durante la procedura, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.
4. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni".
La nuova bancarotta semplice
La nuova bancarotta semplice, invece, è disciplinata dall’articolo 323, che così dispone:
"1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente:
a) ha sostenuto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;
b) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
c) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare l'apertura della liquidazione giudiziale;
d) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di apertura della propria liquidazione giudiziale o con altra grave colpa;
e) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o liquidatorio giudiziale.
2. La stessa pena si applica all'imprenditore in liquidazione giudiziale che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di liquidazione giudiziale ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.
3. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni".
Data: 24 marzo 2021