Il concetto di imputabilità
La norma afferma che “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile". Al secondo comma precisa che “È imputabile chi ha la capacità di intendere e volere".
La capacità di intendere e di volere
La colpevolezza presuppone quindi che il soggetto, al momento della commissione dell’illecito, sia munito congiuntamente della capacità di intendere e di volere e, laddove ne sia privo, non potrà essere considerato imputabile e quindi punibile (non gli si potrà addebitare la sanzione penale) anche se il suo comportamento integri una fattispecie di reato.
La capacità di intendere indica l’attitudine di ogni persona a comprendere il valore del proprio comportamento, nonché le conseguenze morali, giuridiche e fattuali che le proprie azioni od omissioni hanno sulla realtà esterna, richiedendo quindi il possesso di capacità di cognizione ed anche di previsione.
Si tratta di qualcosa di diverso dall’ignorare l’antigiuridicità normativa di un’azione, poiché l’art. 5 c.p. chiaramente afferma che “nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale".
La capacità di volere riguarda, invece, la facoltà di una persona ad autodeterminarsi liberamente e autonomamente; entra in gioco l’elemento volitivo, attuativo di uno scopo, che segue la corretta rappresentazione e percezione della realtà.
Imputabilità attenuata o esclusa
Il codice penale prende in considerazione ipotesi tipiche in cui l’imputabilità è attenuata o esclusa, in considerazione di situazioni in cui presuntivamente il soggetto è incapace di autodeterminarsi.
Minore età
Gli artt. 97 e 98 c.p. prevedono rispettivamente che “non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni" e che “è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere e volere; ma la pena è diminuita".
Il legislatore, per esigenze di uguaglianza, certezza e semplicità, fissa a 18 anni l’età in cui il soggetto presumibilmente ha raggiunto una maturità psichica tale da essere normalmente imputabile, mentre per i minorenni effettua una distinzione.
Il minore di anni 14 non è mai imputabile in quanto sussiste a suo carico una presunzione assoluta di incapacità d’intendere e di volere, mentre, per il minore di età compresa tra 14 e 18 anni, questa presunzione non sussiste e per la sua non imputabilità dovrà adeguatamente dimostrarsi, caso per caso, l’insussistenza dei requisiti di capacità.
Vizio di mente e infermità
Gli artt. 88 e 89 c.p. disciplinano rispettivamente il vizio totale e parziale di mente, affermando che “Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere" (art.88 c.p.) mentre “Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, risponde del reato commesso, ma la pena è diminuita".
Da queste norme si evince che la presunzione d’imputabilità prevista dal legislatore, trova una deroga in caso il soggetto, al momento della commissione dell’illecito, sia gravato da un’alterazione mentale tale da ingenerare uno stato patologico di incapacità totale di intendere o di volere (quindi dell’una o dell’altra, non necessariamente di entrambe).
La disciplina dell’imputabilità si differenzia in relazione alla differenza quantitativa tra i due vizi mentali: se l’infermità è di portata tale da sopprimere completamente la capacità di intendere e di volere del soggetto, egli sarà non imputabile; invece, la seminfermità di mente, tale da far scemare grandemente al momento del reato la capacità di intendere e di volere senza eliminarla del tutto, determina la piena imputabilità e il suo status potrà valere da attenuante.
Si dovrà ovviamente, in ambo i casi, dimostrare il nesso eziologico sussistente tra il vizio mentale e lo specifico fatto di reato commesso.
L’art. 96 c.p. stabilisce invece che “non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità, la capacità d'intendere o di volere. Se la capacità d'intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita".
Anche in questo caso viene in rilievo uno stato di infermità precisamente identificato (il sordomutismo) che, se determina al momento dell’illecito uno stato di incapacità totale di intendere o di volere, può escludere l’imputabilità del reo.
Assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti
Mentre “gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità" (art. 90 c.p.) di un soggetto sano, il quale è in grado di controllare le proprie pulsioni non essendo affetto da infermità di mente, diverso è il discorso per i soggetti la cui alterazione psichica derivi da alcol e stupefacenti.
Solo in caso di ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore (art. 91 c.p.), a causa del quale il soggetto non sia in grado di intendere o di volere al momento della commissione del fatto, il legislatore esclude l’imputabilità del reato. Deve trattarsi di una situazione imprevedibile o inevitabile, diversa dall'ipotesi in cui l'ubriachezza sia volontaria o colposa (art. 92 c.p.): in questo secondo caso l’imputabilità non è ne diminuita né esclusa.
Analogicamente, la stessa disciplina si applica anche nel caso di assunzione di sostanze stupefacenti.
Il legislatore, tuttavia, precisa all'art. 95 che lo status di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, è assimilabile ai fini dell'imputabilità ad un'infermità, quindi dovrà applicarsi quanto disposto dagli artt. 88 e 89 c.p.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 114/1998 ha chiarito che l'intossicazione cronica è diversa dall'ubriachezza abituale, in quanto l'intossicazione permane in maniera irreversibile, indipendentemente dall'assunzione o meno della sostanza.
Anche nei c.d. intervalli di astinenza, il soggetto con patologia cronica continua a presentare segni di intossicazione in grado di alterarne, in maniera totale o parziale, la capacità di intendere e di volere.
Data: 31 gennaio 2022