- Circonvenzione d'incapaci: cos'è
- Circonvenzione d'incapace: vittima e colpevole
- L'elemento oggettivo del reato
- Quando c'è circonvenzione d'incapace
- Circonvenzione d'incapaci: elemento soggettivo
- Procedibilità e aspetti procedurali
- La nullità degli atti dell'incapace
- La prescrizione del reato di circonvenzione d'incapace
Circonvenzione d'incapaci: cos'è
Il reato di circonvenzione d'incapace è integrato quando un soggetto, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso.
Inquadrato dal codice tra i reati contro il patrimonio, il delitto è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 206 a 2.065 euro.
Bene giuridico tutelato
In merito all'individuazione del bene giuridico tutelato dal reato di circonvenzione di incapace si fronteggiano in dottrina e in giurisprudenza principalmente due tesi.
Da una parte un orientamento c.d. "personalistico", secondo il quale il bene giuridico protetto dalla norma penale coinciderebbe con la dignità e la libertà di autodeterminazione dell'incapace, per cui ad essere leso non sarebbe tanto il patrimonio quanto l'interesse dello stesso alla libera esplicazione delle sue attività (cfr. in dottrina: Siniscalco, Antolisei, Ferrante, Ronco; in giurisprudenza: Cass. n. 1427/2004; Trib. Lecce 13.5.1991).
Dall'altra, un orientamento "patrimonialistico" che, partendo dalla collocazione sistematica del reato tra i delitti contro il patrimonio, individua il bene giuridico tutelato dalla norma nell'inviolabilità del patrimonio dell'incapace (cfr. in dottrina: Fiandaca, Musco, Pisapia; in giurisprudenza: Cass. n. 38508/2011; Cass. n. 41376/2010; Cass. n. 8908/1975; Cass. n. 1051/1967).
Non manca, tuttavia, in dottrina (cfr. Mantovani, Pagliaro, Romano) e in giurisprudenza (cfr. Cass. n. 17862/1988) chi lo considera un reato plurioffensivo, lesivo cioè sia dell'interesse patrimoniale del soggetto incapace che della sua libertà di autodeterminazione.
Circonvenzione d'incapace: vittima e colpevole
Pur trattandosi di un reato comune, considerato che l'art. 643 c.p. dispone che lo stesso può essere commesso da "chiunque", al fine di delimitarne l'ambito soggettivo, come per tutti i reati contro il patrimonio, la norma va integrata con il disposto di cui all'art. 649 c.p. che esclude, tout court, dal novero dei soggetti attivi i prossimi congiunti (coniuge, ascendenti e discendenti in linea retta, fratelli e sorelle conviventi, ecc.) e prevede che il reato possa essere perseguito solo a querela della persona offesa, se i fatti sono commessi a danno del coniuge legalmente separato, del fratello o della sorella non conviventi, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado conviventi con l'autore del reato, salvo che il delitto non sia commesso con violenza alle persone. Violenza che, secondo la giurisprudenza, può essere anche morale, consistente cioè in un atteggiamento di intimidazione del soggetto passivo, in grado di eliminare o ridurre la sua capacità di determinarsi, condizionando la sua già ridotta capacità di agire secondo la propria volontà indipendente (Cass. Pen. n. 35528/2008).
Quanto ai soggetti passivi, invece, dal dettato dell'art. 643 c.p. emergono espressamente tre categorie di incapaci: i minori, gli infermi di mente e chi si trova in stato di deficienza psichica. Ne consegue che tali condizioni, che assurgono a veri e propri caratteri peculiari dei soggetti passivi, ai fini della sussistenza del reato, devono essere oggettive e riconoscibili dall'agente (Cass. n. 45327/2011; Cass. n. 40383/2006; Cass. n. 2532/1998).
Il terzo danneggiato
Quanto, infine, al terzo che ha subito danni dal compimento dell'atto pregiudizievole cui è stato costretto l'incapace, dopo una lunga diatriba, la giurisprudenza è ormai orientata nel senso di escludere che lo stesso possa essere considerato soggetto passivo del reato ex art. 643 c.p., potendo essere considerato invece soggetto danneggiato e dunque legittimato ad esercitare l'azione civile ex art. 2043 c.c., ma non a proporre a querela, ai sensi dell'art. 649, 2° comma, c.p. (cfr., tra le altre, Cass. n. 7192/2008; Cass. n. 8034/1997; Cass. n. 7417/1985; Cass. n. 8908/1975).
L'elemento oggettivo del reato
Ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale del delitto di circonvenzione di incapace, devono concorrere:
- una minorata condizione di autodeterminazione della vittima (minore, infermo o deficiente psichico) relativamente alla sfera dei suoi interessi;
- l'induzione a compiere un atto che comporti, per il soggetto passivo o i terzi, effetti giuridici dannosi di qualsiasi natura, consistente in un'attività di persuasione e pressione morale tale da porre l'atto dispositivo compiuto in un rapporto di causa/effetto;
- l'abuso dello stato di incapacità in cui si trova il soggetto passivo, da parte dell'agente che, conscio di tale vulnerabilità o debolezza, cerchi di sfruttarla per procurare a sé o ad altri un profitto (Cass. n. 39144/2013; Cass. n. 1419/2014).
Autodeterminazione della vittima
Quanto alla prima condizione, affinché possa configurarsi il reato, non è necessario che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, o che sia dichiarato interdetto o inabilitato, essendo sufficiente "anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo" (ad esempio in ragione dell'età avanzata o di altri fattori non patologici), tale che chiunque possa abusarne per raggiungere i propri fini illeciti (Cass. n. 28907/2014; Cass. n. 3209/2014; Cass. n. 6971/2011).
Induzione e abuso
Con riferimento all'induzione e all'abuso, tali condotte consistono rispettivamente, "in qualsiasi pressione morale idonea al risultato avuto di mira dall'agente e in tutte le attività di sollecitazione e suggestione capaci di far sì che il soggetto passivo presti il suo consenso al compimento dell'atto dannoso" (Cass. n. 31320/2008).
Per la sussistenza dell'elemento dell'induzione non occorre l'uso di mezzi di coazione, di artifici o di raggiri, essendo richiesta tuttavia un'attività "apprezzabile" di pressione morale o di suggestione o ancora di persuasione, finalizzata a determinare (o per lo meno a rafforzare) la minorata volontà dell'incapace (Cass. n. 18158/2010), non potendo ravvisarsi induzione nella mera semplice richiesta al soggetto passivo del reato di compiere un atto giuridico (Cass. n. 1419/2014).
Ai fini della prova dell'induzione, non è richiesta la dimostrazione di specifici episodi, potendo il convincimento del giudice formarsi anche su elementi indiziari, quali la natura degli atti compiuti dall'incapace e il pregiudizio dagli stessi derivante (Cass. n. 17415/2009).
Quando c'è circonvenzione d'incapace
L'evento del reato di circonvenzione d'incapace si realizza nel momento in cui è compiuto l'atto in grado di produrre un qualsiasi effetto dannoso per il soggetto passivo o per altri (Cass. n. 2827/1988).
La nozione di "atto" di cui all'art. 643 c.p., è piuttosto ampia e ricomprende oltre ai documenti, ai contratti, qualsiasi dichiarazione, comportamento o fatto materiale, riconducibile ad una manifestazione di volontà e/o di conoscenza da parte del circonvenuto, suscettibili di produrre effetti giuridici dannosi (cfr. in dottrina, Marini, Fiandaca, Musco, Antolisei).
Quanto a tali effetti, per la configurabilità del delitto di circonvenzione, l'indirizzo maggioritario ritiene che non occorra l'attualità del pregiudizio, ossia che l'effetto dannoso consegua all'atto indotto quale conseguenza giuridica immediata e che quindi, l'attitudine a determinare un danno (o un pericolo di danno) costituisca una manifestazione tipica dell'atto stesso, essendo sufficiente "che questo, determinato dal dolo o dalla frode dell'agente, sia idoneo ad ingenerare un pregiudizio o un pericolo di pregiudizio per il soggetto passivo che l'ha posto in essere o per altri" (Cass. n. 2063/2000; tra le altre: Cass. n. 12406/2009; Cass., SS.UU., n. 1669/1973), finendo così col ricondurre il delitto all'interno della categoria dei reati di pericolo.
Circonvenzione d'incapaci: elemento soggettivo
Ai fini della configurabilità del delitto di circonvenzione di incapace ex art. 643 c.p., è necessaria la coscienza e la volontà di abusare dello stato di incapacità in cui versa il soggetto passivo.
Occorre cioè il "dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto di carattere non necessariamente patrimoniale, ed è sufficiente che si ingeneri un pericolo di pregiudizio per il soggetto passivo, atteso che trattasi di reato di pericolo" (Cass. n. 48537/2004).
Ciò significa che il soggetto attivo, oltre a conoscere le condizioni della vittima e a voler abusare del suo stato, deve rappresentarsi altresì gli effetti giuridici dannosi che l'atto, cui induce l'incapace, potrà causare nella sfera patrimoniale (e non solo) di quest'ultimo o di soggetti terzi.
La condotta dell'agente deve essere finalizzata, inoltre, "a procurare a sé o ad altri un profitto" che, anche se non espressamente indicato dalla norma, deve essere "ingiusto", giacché, diversamente, "non vi può essere frode patrimoniale, sicché il delitto dev'essere escluso quando nulla è stato frodato o si volle frodare" (Cass. n. 9991/1983).
Procedibilità e aspetti procedurali
Il reato è procedibile d'ufficio ed è di competenza del tribunale monocratico.
Sono consentiti l'arresto facoltativo in flagranza (art. 381 c.p.p.) e l'applicazione delle misure cautelari personali (280, 287 c.p.p.).
I prossimi congiunti (coniuge, fratelli, sorelle conviventi, ecc.) non sono punibili ex art. 649, 1° comma, c.p., salvo le ipotesi previste al secondo comma dello stesso articolo, procedibili però soltanto a querela della persona offesa, quale portatrice dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice e non anche del terzo che abbia subito pregiudizi in ragione degli atti dispositivi posti in essere dall'incapace.
Il terzo riveste, infatti, per la più recente giurisprudenza, soltanto la qualità di persona danneggiata dal reato, come tale legittimata ad esercitare l'azione civile ex art. 2043 c.c. e non già a presentare querela (Cass. n. 19180/2013; Cass. n. 8034/1997).
La nullità degli atti dell'incapace
Gli atti (e i contratti) stipulati dall'incapace, quale frutto del reato ex art. 643 c.p., sono nulli e non semplicemente annullabili, perché l'inosservanza del disposto penalistico, perpetra la violazione di una norma imperativa posta a tutela di un interesse pubblico, trascendente la mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti, ricadendo perciò nella previsione generale della nullità ex art. 1418, comma 1, c.c. (Cass. civ. n. 19665/2008; Cass. civ. n. 1427/2004; Cass. civ. n. 3272/2001; Cass. Civ. n. 8948/1994).
Nelle ipotesi riconducibili all'art. 643 c.p. è evidente, infatti, come la presenza del quid pluris rappresentato "dal particolare grado di intensità del dolo posto in essere dal soggetto attivo, e dalla, altrettanto particolare, condizione del soggetto passivo, costituiscano le ragioni per le quali il legislatore ha ritenuto di ricorrere alla tutela penale del contraente più debole, in siffatti casi, così formulando una scelta che non può che rispondere ad esigenze di pubblico interesse che si riflettono, sul piano civilistico, connotando di imperatività il divieto di compiere atti" (Cass. n. 2860/2008).
Secondo l'orientamento, ormai pacifico, della giurisprudenza, infatti, la nullità del contratto concluso da un soggetto incapace, vittima del delitto di circonvenzione, è desumibile dal dettato dell'art. 1418 c.c. che prevede che "il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente", per cui in assenza di disposizioni che comminano espressamente la nullità, nonché di previsioni contrarie da parte dell'ordinamento, la violazione deve essere sanzionata applicando la regola generale di cui all'art. 1418 c.c.
Viceversa, non riconoscendo nella fattispecie di un atto derivante dalla consumazione di un reato, la violazione di una norma imperativa, sanzionata con la nullità, optando invece per l'annullamento, si renderebbe inattaccabile, nei suoi effetti civilistici, un atto negoziale che integra gli estremi di un delitto (Cass. n. 4824/1979).
La prescrizione del reato di circonvenzione d'incapace
La prescrizione del reato di circonvenzione d'incapace, quando questo assuma in concreto (analogamente a quanto può verificarsi nel caso di reati quali l'usura, la truffa o la corruzione) le caratteristiche di un reato a condotta frazionata o multipla (non necessariamente assimilabile alla permanenza), decorre dall'ultimo degli episodi che abbiano comportato effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto, con correlativo danno della persona offesa (principio affermato, nella specie, con riferimento ad un caso in cui l'agente, dopo aver indotto la persona offesa a rilasciarle una delega ad operare sul proprio conto corrente bancario, se ne era più volte poi servita per il suo personale profitto) (cfr. Cass. n. 45786/2012).
Data: 15 febbraio 2021