- Cos'è la pena
- Il cd. doppio binario
- Categorie di pena
- Pene detentive
- Pene pecuniarie
- Personalità e legalità della pena
Cos'è la pena
Essa svolge diverse funzioni: da un lato, quella di punire il colpevole per il fatto commesso; dall’altro lato, quella di rieducare e riabilitare il reo al fine del suo reinserimento in società.
Tale duplice finalità risponde al principio stabilito dall'articolo 27 della Costituzione che, al terzo comma, sancisce che le pene non possono consistere in trattamenti disumani e che debbono tendere alla rieducazione del condannato in modo da consentirgli il reinserimento nella società.
Il cd. doppio binario
Va sin da subito precisato che il nostro sistema penale è retto dal cd. doppio binario, in forza del quale le sanzioni applicabili all'autore del reato sono riconducibili a due diverse categorie:
- le pene, che sono strettamente connesse alla colpevolezza di chi le subisce e commisurate alla gravità del reato;
- le misure di sicurezza, che si fondano sul concetto di pericolosità sociale dell'autore del reato e che hanno una durata indeterminata.
In sostanza, la prevenzione generale viene affidata alla pena mentre la prevenzione speciale è affidata alle misure di sicurezza.
Categorie di pena
Le pene sono distinte in:
- principali, che sono inflitte dal Giudice in sentenza di condanna;
- accessorie, che derivano automaticamente dalla condanna anche senza una espressa previsione in tale senso (ad es. l'interdizione dai pubblici uffici);
- sostitutive, che, in presenza di determinate condizioni, vengono inflitte in sostituzione delle pene detentive brevi.
Pene detentive
Le pene possono distinguersi, poi, in detentive o pecuniarie: le prime consistono nella privazione e/o limitazione della libertà personale, mentre le seconde colpiscono il patrimonio del reo.
Per quanto riguarda, in particolare, le pene detentive, esse sono:
- l'ergastolo e la reclusione, per i delitti;
- l'arresto, per le contravvenzioni.
Pene pecuniarie
Le pene pecuniarie, invece, sono:
- la multa, per i delitti;
- l'ammenda, per le contravvenzioni.
Personalità e legalità della pena
Sulla base di quanto disposto dall’art. 27 della Costituzione, la pena è personale (principio della personalità della pena) e pertanto potrà essere inflitta solo all’autore del reato.
La pena, inoltre, può essere inflitta solo dall’Autorità giudiziaria, con la garanzia del procedimento penale, e nei soli casi espressamente stabiliti dalla legge (principio della legalità della pena).
Essa è inderogabile e proporzionata al reato e può essere revocata solo nei casi previsti dalla legge.
Data: 26 novembre 2020