- Quando si applicano le pene accessorie
- Le pene accessorie per i delitti
- Le pene accessorie per le contravvenzioni
- Pubblicazione della sentenza di condanna
- Pene accessorie non codificate
Quando si applicano le pene accessorie
Le pene accessorie sono le pene che seguono alcune condanne penali. Hanno un carattere affittivo e fortemente limitativo dei diritti costituzionalmente garantiti.
Generalmente vengono applicate automaticamente e costituiscono uno degli effetti della condanna. Ci sono però dei casi in cui l’ordinamento vincola l’applicazione di tali pene alla libera discrezionalità del Giudice. In tal caso, ai fini della loro applicabilità, è necessaria una dichiarazione diretta da parte del giudice in sentenza che ne determinerà anche la durata.
Le pene accessorie possono essere perpetue e temporanee (hanno la stessa durata della pena principale) e in nessun caso possono avere una durata superiore al limite minimo e massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria.
Le pene accessorie per i delitti
L’articolo 19 del codice penale prevede sette pene accessorie che si comminano ai soli delitti. Vediamo di quali si tratta.
Interdizione dai pubblici uffici
Con l'interdizione dai pubblici uffici, disciplinata dall'articolo 28 c.p., il condannato viene privato del diritto di elettorato attivo e passivo e di ogni altro diritto politico, di ogni pubblico ufficio e di ogni incarico.
Tale pena accessoria può essere temporanea (con durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni) o perpetua (consegue alla pena dell’ergastolo e alla reclusione non inferiore a cinque anni).
Interdizione da una professione o da un'arte
L'interdizione da una professione o da un’arte, disciplinata dall'articolo 30 c.p., consiste nella perdita della capacità di esercitare, per tutto il tempo dell’interdizione, una professione o un’arte per cui è necessario uno speciale permesso o un'abilitazione.
Non può avere una durata inferiore a un mese né superiore a cinque anni. Decorso il periodo di interdizione, le licenze e/o i permessi possono essere riottenuti.
Interdizione legale
L'interdizione legale, disciplinata dall'articolo 32 c.p., è la pena accessoria per i delitti di maggiore gravità che priva il condannato della capacità di agire.
Salvo che il giudice disponga diversamente, tale misura priva anche della capacità genitoriale.
E’ automatica con la condanna alla pena dell’ergastolo e della reclusione non inferiore a cinque anni.
Interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, disciplinata dall'articolo 32 bis c.p., è stata introdotta al fine di aumentare il peso sanzionatorio di quei reati tipici dei cc.dd. colletti bianchi ovvero quei reati strettamente legati all’esercizio di un’attività imprenditoriale.
La sua durata è connessa alla durata della pena principale.
Incapacità di contrattare con le pubbliche amministrazioni
L'incapacità di contrattare con le pubbliche amministrazioni, disciplinata dall'articolo 32 ter c.p., comporta l’incapacità di concludere contratti con la PA salvo che per ottenere servizi di pubblica utilità.
Decadenza dalla responsabilità genitoriale
La decadenza dalla responsabilità genitoriale, disciplinata dall'articolo 34 c.p., comporta la decadenza dalla potestà dei genitori nonché di ogni altro diritto sui figli che spetta al genitore.
Viene prevista automaticamente con la pena dell’ergastolo e con quella della reclusione per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni.
Le pene accessorie per le contravvenzioni
Per le contravvenzioni l'articolo 19 del codice penale prevede invece due sole pene accessorie.
Sospensione dall’esercizio di una professione o un'arte
La sospensione dall'esercizio di una professione o un'arte, disciplinata dall'articolo 35 c.p., sospende temporaneamente la capacità di esercitare una professione.
Non può avere una durata inferiore a tre mesi né superiore a tre anni.
Sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
La sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, disciplinata dall'articolo 35 bis c.p., è stata introdotta nel sistema penale con la L. 689/81 e ha contenuto identico a quello previsto per la interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.
Non può avere una durata inferiore a quindici giorni né superiore a due anni.
Pubblicazione della sentenza di condanna
La pena accessoria comune sia ai delitti che alle contravvenzioni è quella relativa alla pubblicazione della sentenza di condanna, disciplinata dall'articolo 36 c.p..
Tale misura è disposta in sentenza, ove il giudice può ordinare la pubblicazione in uno o più giornali a spese del condannato.
In caso di ergastolo la sentenza viene pubblicata mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello in cui fu commesso il delitto e in quello in cui il condannato aveva l’ultima residenza.
Pene accessorie non codificate
Non è previsto un numero chiuso di pene accessorie per cui queste possono essere individuate anche se non espressamente codificate. Tipico esempio di misure non codificate sono la cancellazione dall’albo dei costruttori e dei fornitori, il divieto di espatrio ecc.
Data: 17 dicembre 2020