Le pene principali, nel diritto penale, sono cinque: l'ergastolo, la reclusione e la multa per i delitti, l'arresto e l'ammenda per le contravvenzioni
Ergastolo
L’ergastolo, disciplinato dall'articolo 22 del codice penale, consiste nella privazione della libertà personale per l’intera durata della vita del soggetto.
Tale pena è “perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno. Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al lavoro all’aperto�.
La particolare severità dell'ergastolo ne legittima l'applicazione solo per particolari ipotesi gravissime di delitto.
Reclusione
La reclusione, disciplinata dall'articolo 23 del codice penale, consiste nella privazione della libertà personale per un determinato periodo di tempo stabilito dal giudice nella sentenza di condanna a seconda del reato commesso. Si tratta, in sostanza, della pena detentiva per i delitti.
La norma prevede espressamente che “la pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno. Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all’aperto�.
L'esecuzione della reclusione è disciplinata dalla legge sull'ordinamento penitenziario (L. 354/75) che, tra le altre cose, prevede l’esecuzione della pena nelle case di reclusione, l'obbligo del lavoro e l'isolamento notturno.
Differimento della reclusione
Sono previste alcune cause di differimento dell’esecuzione della reclusione. In alcuni casi, come ad esempio in presenza di una donna incinta o che ha partorito da meno di sei mesi, di persona affetta da HIV in casi particolari, il differimento è obbligatorio.
E' invece facoltativo se è stata presentata domanda di grazia, se il soggetto si trova in condizioni di grave infermità fisica e se la donna ha partorito da più di sei mesi e da meno di un anno e non vi è modo di affidare il figlio ad altri che alla madre (art. 147 c.p.).
Arresto
L'arresto è disciplinato dall'articolo 25 del codice penale e rappresenta la pena detentiva per le contravvenzioni.
Sulla base di quanto disposto dalla norma, tale pena “si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno. Il condannato all’arresto può essere addetti a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni�.
Si differenzia dalla reclusione riguardo alla disciplina della semilibertà .
Multa
La multa, disciplinata dall'articolo 24 del codice penale, è la pena pecuniaria prevista per i delitti e “consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire diecimila, né superiore a dieci milioni. Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da lire diecimila a lire quattro milioni�.
Si precisa che, a seguito dell'entrata in vigore dell'euro, la multa va da un minimo di 5 euro a un massimo di 5.164 euro.
Il giudice ha comunque la possibilità di aumentare o diminuire la misura della multa fino al triplo, se il reo si trovi in particolari condizioni economiche e la misura massima della pena risulti inefficace o quella minima troppo gravosa.
Ammenda
L'ammenda, infine, è la pena pecuniaria previste per le contravvenzioni e trova la sua fonte di disciplina nell'articolo 25 del codice penale.
Secondo quanto disposto dalla norma, essa “consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire quattromila né superiore a lire due milioni�.
Si precisa che, a seguito dell'entrata in vigore dell'euro, l'ammenda va da 2 euro a 1.032 euro.
Anche con riferimento all'ammenda è prevista la possibilità per il giudice di aumentarne e/o diminuirne la misura fino al triplo, in presenza di determinate condizioni economiche del reo e se la misura massima risulti inefficace o quella minima troppo gravosa.
Pene applicabili dal Giudice di pace
La Legge 274/2000 ha previsto, per i casi di competenza del Giudice di pace, una sostituzione delle pene sanzionatorie. In particolare, le pene privative della libertà sono state sostituite con delle sanzioni alternative che sono:
obbligo di permanenza domiciliare (da eseguirsi, salve specifiche esigenze del condannato, nei giorni di sabato e domenica per un periodo di tempo non inferiore a 6 giorni né superiore a giorni 45);
prestazioni di lavoro di pubblica utilità (non retribuito, per un periodo non inferiore a 10 giorni e non superiore a sei mesi).
Data: 17 dicembre 2020