Il reato di lesioni personali è integrato da chi cagiona ad altri una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente
- L'articolo 582 c.p.
- Il bene giuridico tutelato
- Soggetto attivo e passivo del reato
- La condotta
- La nozione di malattia
- Elemento soggettivo
- Le tipologie di lesioni
- Competenza per le lesioni dolose
L'articolo 582 c.p.
Le lesioni personali dolose sono punite dall'articolo 582 del codice penale, il quale, al primo comma, sancisce che "Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni"
Il bene giuridico tutelato
Il bene tutelato dall'articolo 582 è l’incolumità fisica e psichica della persona (nonché l’interesse dello Stato all’integrità psico-fisica dei consociati); risultano escluse, pertanto, sia l’offesa all’incolumità pubblica, verso un numero indeterminato di persone (punita in altra parte del codice penale, cfr. artt. 422 e ss. c.p.), sia le autolesioni (che, analogamente, possono assumere rilievo in altre fattispecie incriminatrici).
Il contenuto del concetto di "incolumità individuale", espressamente protetto dalle fattispecie di cui agli artt. 582 e ss. c.p. viene ad identificarsi con il più ampio e dinamico concetto di "salute" costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. n. 2437/2008).
Soggetto attivo e passivo del reato
Trattandosi di reato comune, il soggetto attivo, come recita la stessa norma penale, può essere chiunque cagioni ad altri una lesione personale.
Il soggetto passivo è, invece, la persona cui la lesione è stata cagionata, se dalla stessa deriva una malattia, nel corpo o nella mente, come dispone expressis verbis l’art. 582 c.p., e non già una mera sensazione di dolore, vertendosi in tal caso in materia di delitto di percosse ex art. 581 c.p. (Cass. n. 15420/2008).
Tutt’oggi controversa è la configurabilità del delitto in capo al feto.
Per parte della dottrina, sarebbe esclusa giacché il feto non può considerarsi persona vivente, ovvero capace di vita autonoma rispetto all’organismo materno (cfr. tra gli altri, Cornacchia, Canestrari).
Per altra parte, invece, le lesioni prenatali potrebbero ricondursi al reato di cui all’art. 582 c.p. ove abbiano effetti postnatali: in altre parole, il reato di lesioni in danno del feto potrebbe ritenersi consumato al momento della nascita (cfr., tra gli altri, Zagrebelsky, Zanchetti).
La condotta
Le lesioni personali rappresentano un reato d’evento a forma libera, che, pertanto, può essere commesso con qualunque mezzo in grado di sottoporre la persona altrui ad una violenta manomissione (Cass. n. 9448/1983), compresi un urto e una spinta intenzionale (Cass. n. 12867/1986), anche mediante omissione (Cass. n. 41939/2006) e persino con una condotta priva di violenza fisica, ma in grado di cagionare malattia (come ad es. nel caso di esposizione alle intemperie, privazione di cibo, ecc.), emissione di fumi industriali insalubri (Trib. Rovereto 17.1.1969); spruzzo di sostanze (spray) urticanti (Cass. n. 6371/2010) (ecc.).
Secondo la lettera dell’art. 582 c.p. inoltre il reato descriverebbe due eventi (la lesione e la conseguente malattia); tuttavia, la dottrina prevalente (cfr. Antolisei, Mantovani, ecc.) ritiene che l’espressione indichi un unico evento, quello della malattia.
La nozione di malattia
L’elemento centrale del delitto di lesioni personali, valevole a connotare il tipo di offesa al bene giuridico dell’incolumità individuale protetta dalla fattispecie incriminatrice e a distinguerlo dalla confinante fattispecie di percosse di cui all’art. 581 c.p. (vai alla guida), è la malattia.
La nozione di malattia, giuridicamente rilevante, comprende qualsiasi alterazione anatomica o funzionale che innesti un significato processo patologico, anche non definitivo, ossia un’alterazione anatomica che comporti una riduzione apprezzabile di funzionalità (e un processo di reintegrazione), sia pur di breve durata (cfr., da ultimo, Cass. n. 44026/2014).
In una nozione talmente ampia di malattia sono potute, dunque rientrare nel tempo anche le "contusioni", intese quali alterazioni anatomiche e funzionali dell’organismo anche se di breve o brevissima durata (Cass. n. 25681/2012); le "ecchimosi", ossia le infiltrazioni di sangue nel tessuto sottocutaneo (Cass. n. 10986/2010), le "escoriazioni" (Cass. n. 43763/2010), gli "ematomi" poiché esiti di uno stato morboso come quello descritto dall’art. 582 c.p. e le "lividure sanguinanti" (Cass. n. 26029/2011).
Elemento soggettivo
L’elemento soggettivo richiesto nelle lesioni personali di cui all’art. 582 c.p. è il dolo.
Ciò vale a distinguerlo dalla fattispecie di lesioni personali colpose disciplinate dall’art. 590 c.p.
Il dolo richiesto nel reato de quo è quello "generico", consistente "nella consapevolezza che la propria azione provochi o possa provocare danni fisici alla vittima; non occorre, al contrario, che la volontà dell’agente sia diretta alla produzione di determinate conseguenze lesive" (Cass. n. 17985/2009).
È sufficiente a integrare il delitto di lesioni volontarie anche il dolo eventuale, "ossia la mera accettazione del rischio che la manomissione fisica della persona altrui possa determinare effetti lesivi" (Cass. n. 35075/2010).
Le tipologie di lesioni
L'art. 582 c.p. definisce la forma "semplice" del reato delimitata dalle circostanze aggravanti previste dal successivo art. 583 c.p.
La fattispecie di reato, infatti, si articola in quattro tipi a seconda della gravità delle lesioni.
Lesioni lievi e lievissime
L’art. 582 prevede le lesioni c.d. "lievi" e "lievissime": queste ultime sono espressamente disciplinate dal secondo comma e punite a querela della persona offesa, ove non superiori ai venti giorni e non in concorso con le circostanze aggravanti previste dagli artt. 583 e 585 c.c. o con le eccezioni indicate nel numero 1 e nell’ultima parte dell’art. 577 c.p. (delitti commessi contro l’ascendente o il discendente, il coniuge, il fratello o la sorella, il padre, la madre o il figlio adottivi o contro un affine in linea retta); tra le prime rientrano, invece, le lesioni determinanti una malattia di durata compresa tra i 21 e i 40 giorni (altrimenti si ricadrebbe nelle ipotesi di cui all’art. 583 c.p.) e sono procedibili d’ufficio e sanzionate con la reclusione da tre mesi a tre anni.
Lesioni gravi e gravissime
Le lesioni personali dolose "gravi" e "gravissime" rientrano, invece, tra le circostanze aggravanti di cui all’art. 583 c.p.
Per le prime, si applica la reclusione da tre a sette anni, quando dalla lesione sia derivata: una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa; un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni, ovvero un indebolimento permanente di un senso o di un organo.
La lesione personale è, invece, "gravissima", quando la malattia è con probabilità o certezza inguaribile; provoca la perdita di un senso, di un arto (o una mutilazione tale da renderlo inservibile), di un organo, della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave incapacità della parola oppure la deformazione o uno sfregio permanente del viso.
La reclusione, in tal caso, va da un minimo di sei a un massimo di dodici anni.
Competenza per le lesioni dolose
Quando la procedibilità è a querela della persona offesa, la competenza è del Giudice di Pace (l. n. 274/2000) e, in tal caso, la pena applicabile è la multa che va da un minimo di 516 a un massimo di 2.582 euro o la permanenza domiciliare da un minimo di 15 a un massimo di 45 giorni o la prestazione di lavoro di pubblica utilità da un minimo di 20 giorni a un massimo di 6 mesi.
Per tutte le altre ipotesi, la competenza è del tribunale in composizione monocratica.
Data: 19 gennaio 2021