L'art. 54 c.p. esclude la punibilità di chi ha commesso il fatto per la necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona
- Cos'è lo stato di necessità
- Stato di necessità e legittima difesa
- I presupposti dello stato di necessità
- Giurisprudenza
Cos'è lo stato di necessità
Lo stato di necessità è la scriminante prevista dall'articolo 54 del codice penale secondo cui:
"1. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. 2. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. 3. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo".
Dalla lettura testuale della norma si desume che i requisiti perché si possa invocare lo stato di necessità sono:
- l'esistenza di un pericolo attuale e inevitabile;
- l'esistenza di un pericolo che riguardi un danno grave alla persona.
Attualità del pericolo
Al fine dell'operatività della scriminante in analisi, l'attualità del pericolo deve essere valutata ex ante con riferimento alla situazione in cui versa l'agente prima di porre in essere la sua condotta offensiva.
Grave danno alla persona
Per quanto riguarda il grave danno alla persona propria o altrui, va invece precisato che non necessariamente ad essere minacciato deve essere il bene vita o l'integrità fisica, ma la situazione di pericolo può investire anche altri diritti della personalità, come la libertà personale, l'onore e il decoro.
Stato di necessità e legittima difesa
Lo stato di necessità è cosa diversa dalla legittima difesa.
Nel caso di legittima difesa, infatti, il bene che viene leso dalla reazione dell'aggredito è un bene dell'aggressore stesso, mentre nelle ipotesi di cui all'art. 54 l'azione lesiva è diretta nei confronti di un soggetto che non ha nulla che vedere con l'azione posta in essere per stato di necessità.
Non c'è quindi un'aggressione da cui difendersi ma uno stato oggettivo di necessità.
I presupposti dello stato di necessità
Perché possa dirsi sussistente uno stato di necessità è indispensabile che lo stato di pericolo non sia stato volontariamente causato dall'agente e che non sia altrimenti evitabile, nonché che l'azione lesiva sia necessaria.
Ulteriore presupposto richiesto ai fini della configurabilità della scriminante in esame è la proporzionalità tra il danno arrecato con l'azione necessitata ed il pericolo di danno determinato dalla situazione necessitante. La comparazione deve effettuarsi con riferimento al valore dei beni in conflitto e con riguardo al grado di lesione minacciata e arrecata.
L'inevitabilità dell'azione
Con specifico riguardo al presupposto dell'inevitabilità della condotta necessitata, deve ritenersi che la causa di giustificazione dello stato di necessità non possa essere invocata qualora sussista una percorribile alternativa lecita che possa realizzare la medesima funzione di salvaguardia del bene messo in pericolo.
Giurisprudenza
Si riportano qui di seguito alcune massime della Cassazione penale sullo stato di necessità.
In materia di abusivismo edilizio, non è configurabile l'esimente dello stato di necessità in quanto, pur essendo ipotizzabile un danno grave alla persona in cui rientri anche il danno al diritto all'abitazione, difetti il requisito dell'inevitabilità del pericolo (Cassazione penale sentenza del 27/02/2020 n. 7755).
Il fatto che l'imputato si trovi in una situazione di difficoltà economica non legittima, ai sensi dell'art. 54 c.p., un'occupazione permanente di un immobile per risolvere un'esigenza abitativa (Cassazione penale sentenza del 06/02/2015 n. 8603).
In tema di favoreggiamento personale, la causa di esclusione della punibilità prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento alla libertà personale o all'onore opera anche nelle ipotesi in cui il soggetto agente abbia reso mendaci dichiarazioni per evitare un'accusa penale a proprio carico, essendo irrilevante l'esistenza di altre e diverse possibilità di difesa (Cassazione penale sentenza del 02/12/2014 n. 52118).
La decisione di non versare l'Iva per garantire gli stipendi ai dipendenti e per pagare i fornitori a fronte di una crisi di liquidità, non integra una ipotesi di causa di forza maggiore o di stato di necessità. L'assenza del dolo o l'impossibilità di adempiere l'obbligazione tributaria potrà avere valenza scriminante solo laddove siano assolti gli oneri di allegazione che, per quanto attiene alla crisi di liquidità, dovranno investire non solo l'aspetto della non imputabilità, a chi abbia omesso il versamento, della crisi economica, ma anche la prova che tale crisi non sarebbe stata altrimenti fronteggiabile tramite il ricorso, da parte dell'imprenditore, ad idonee misure da valutarsi in concreto come anche il credito bancario (Cassazione penale sentenza del 11/11/2014 n. 1725).
In materia di reato di evasione, non sussiste la causa di giustificazione dello stato di necessità per l'imputato che aveva portato al Pronto Soccorso dell'ospedale la convivente, in preda ad un malore, dopo avere chiamato l'ambulanza che però tardava ad arrivare, allorché sia stato appurato che la situazione di pericolo di un danno grave alla persona era stata provocata dallo stesso imputato, il quale aveva percosso la convivente, e che il pericolo avrebbe potuto essere evitato attendendo per qualche minuto l'arrivo dell'ambulanza (Cassazione penale sentenza del 21/10/2014 n. 48430).
Data: 1 dicembre 2020