- La disciplina normativa
- Elementi del reato
- La pena
- La procedibilitÃ
- La giurisprudenza sul maltrattamento di animali
- Approfondimenti su maltrattamento animali
La disciplina normativa
L'articolo 544-ter c.p. punisce "chiunque, per crudeltà o senza necessità , cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche".
Introdotto dalla l. n. 189/2004 nell'ambito del nuovo Titolo IX Bis, rubricato "Dei delitti contro il sentimento per gli animali" e oggetto di modifiche ad opera della successiva l. n. 201/2010 che ne ha inasprite le pene, il reato ex art. 544-ter c.p. si occupa dello stesso delitto precedentemente disciplinato dall'art. 727 c.p. (oggi abbandono di animali), uscendo però dall'ambito della mera contravvenzione per assurgere a vero e proprio reato, nell'ottica di un riconoscimento sempre più accentuato, in armonia con la ratio della legislazione del 2004 e di quella successiva, di una soggettività dell'animale e della necessità della sua tutela.
Il secondo comma dell'articolo in esame punisce, inoltre, per la prima volta, l'ipotesi del c.d. "reato di doping a danno di animali", con l'intento di reprimere in particolar modo le scommesse clandestine e le competizioni tra animali, disponendo che le stesse pene previste dal primo comma, si applichino "a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate, ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi".
Elementi del reato
Muovendosi nella nuova direzione della tutela dei sentimenti dell'uomo verso gli animali quali esseri viventi e non più del mero pregiudizio alla proprietà privata, l'art. 544-ter c.p. punisce chiunque si renda autore di "lesioni" o di "sevizie" ad un animale.
Elemento oggettivo
La giurisprudenza ha chiarito che per integrare il reato non occorrono lesioni necessariamente fisiche, ma è sufficiente la sofferenza degli animali, poiché la norma mira a tutelarli quali esseri viventi in grado di percepire dolore, anche nel caso di lesioni di tipo ambientale e comportamentale (Cass. n. 46291/2003; Trib. Pen. Torino 25.10.2006).
In merito alla sottoposizione a sevizie o a comportamenti, fatiche o lavori insopportabili per le caratteristiche etologiche dell'animale, assume valenza qualsiasi azione caratterizzata da un'evidente e conclamata incompatibilità con il comportamento della specie di riferimento come ricostruito dalle scienze naturali (Cass. n. 5979/2013).
Elemento soggettivo
Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, il delitto di cui all'art. 544-ter c.p. si configura "come reato a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale, che può consistere sia in un comportamento commissivo come omissivo, sia tenuta per crudeltà , e a dolo generico quando essa è tenuta, senza necessità " (Cass. n. 24734/2010).
E' chiaro che per ravvisarsi maltrattamento non è necessaria l'azione materiale di cagionare lesione ad un animale, ma sia sufficiente lasciarlo soffrire (per mancanza di cure, inedia, ecc.) attraverso condotte omissive consapevoli di tali inflizioni (Cass. n. 46291/2003).
Aldilà del requisito della crudeltà , richiesto per il dolo specifico, riferibile agli atti concreti che infliggono gravi sofferenze fisiche senza giustificati motivi ma dietro la spinta di motivazioni futili o abbiette (Cass. n. 9668/1999; Cass. n. 601/1996), per integrare il reato di maltrattamento è sufficiente anche il dolo generico ricavabile dal secondo requisito soggettivo, ovvero la mancanza di necessità .
Per cui, ai fini del reato di cui all'art. 544-ter c.p. può bastare la coscienza e la volontà di causare sofferenze agli animali e l'accettazione di esse (Trib. Pen. Torino 25.10.2006).
La pena
La pena prevista è la reclusione da tre a diciotto mesi o la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Le circostanze aggravanti
Il terzo comma dell'art. 544-ter introduce una speciale circostanza aggravante, la quale prevede, nel caso di morte dell'animale, in seguito alle condotte di maltrattamento disciplinate dal primo comma, che la pena nello stesso prevista sia aumentata della metà .
Risulta chiaro come la morte dell'animale debba essere colposa e non dolosa: una conseguenza non voluta del maltrattamento da parte del soggetto agente; in caso contrario, si configurerebbe il reato di uccisione di animali ex art. 544-bis c.
La procedibilitÃ
Il reato di cui all'art. 544-ter c.p. è perseguibile d'ufficio, pertanto, una volta che l'autorità giudiziaria è venuta conoscenza del fatto riconducibile in astratto a tale tipo di delitto, ha il dovere di procedere autonomamente, con le indagini, anche in assenza di altro impulso da parte di soggetti terzi eventualmente offesi.
La notizia di reato può provenire, su iniziativa e segnalazione, di qualsiasi soggetto, il quale può rivolgersi direttamente all'autorità (tramite denuncia presso qualunque ufficio di polizia giudiziaria: carabinieri, polizia di Stato, corpo forestale, ecc.), tenuta ad intervenire in ordine a un reato a danno degli animali, ovvero avvalendosi delle associazioni animaliste o di enti riconosciuti che, secondo l'art. 7 della l. n. 189/2004 perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla legge ai sensi dell'art. 91 c.p.p.
Per determinati soggetti che, vengano a conoscenza del reato, durante lo svolgimento delle proprie mansioni (come per esempio i veterinari, liberi professionisti o dipendenti delle aziende sanitarie locali), vige l'obbligo di denunciare il reato alle autorità .
L'organo giudicante competente è il Tribunale penale in composizione monocratica.
La giurisprudenza sul maltrattamento animali
Ecco di seguito una serie di massime della Cassazione sul reato di maltrattamento di animali che denotano l'evoluzione, negli anni, di una giurisprudenza sempre più attenta alla tutela e al benessere degli animali:
Cassazione penale n. 2237/2022
In tema di uccisione o maltrattamento di animali, se la crudeltà si identifica con l’inflizione all’animale di gravi sofferenze per mera brutalità , la necessità si riferisce ad ogni situazione che induca all’uccisione dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno a sé o ad altri o ai propri beni, quando tale danno l’agente ritenga non altrimenti evitabile (Sez. 5, n. 8449 del 04/02/2020, Serra, Rv. 278660; Sez. 3, n. 49672 del 26/04/2018, B., Rv. 274075, secondo cui appunto la nozione di “necessità � che esclude la configurabilità del reato di uccisione di animali di cui all’art. 544-bis cod. pen. non comprende soltanto lo stato di necessità previsto dall’art. 54 cod. pen.).
Cassazione penale n. 10758/2021
L'utilizzo di collare elettronico, che produce scosse o altri impulsi elettrici trasmessi al cane tramite comando a distanza, integra la contravvenzione di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, poiché concretizza una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull’integrità psicofisica dell’animale. Va tuttavia osservato che la condotta vietata, oggetto di incriminazione, non è la mera apposizione sull’animale del collare elettronico, ma il suo effettivo utilizzo, nella misura in cui ciò provochi “gravi sofferenze": evento del reato, da intendersi nell’insorgere nell’animale di patimenti psico-fisici, in assenza dei quali si fuoriesce dal perimetro della tipicità .
Cassazione penale n. 22579/2019
Configura la lesione rilevante per il delitto di maltrattamento di animali, art. 544-ter, in relazione all'art. 582 c.p., l'omessa cura di una malattia che determina il protrarsi della patologia con un significativo aggravamento fonte di sofferenze e di un'apprezzabile compromissione dell'integrità dell'animale.
Cassazione penale n. 16755/2019
In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, le nuove fattispecie di uccisione e maltrattamento di animali degli artt. 544 bis e 544 ter c.p., si differenziano dalla fattispecie di uccisione o danneggiamento di animali altrui di cui all'art. 638 c.p., sia per la diversità del bene oggetto di tutela penale (proprietà privata nell'art. 638 c.p., e sentimento per gli animali nelle nuove fattispecie), sia per la diversità dell'elemento soggettivo.
Cassazione penale n. 3674/2018
In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, ai fini della configurabilità dei reati di uccisione (art. 544-bis c.p.) e di maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.) non è necessaria la compiuta identificazione dell'animale offeso.
Cassazione penale n. 5235/2017
E' ravvisabile il reato di maltrattamento di animali, previsto dall'art. 544-ter, secondo comma, c.p., nella somministrazione di sostanze medicamentose ad un cavallo, senza prescrizione medica e con l'unica finalità di superare quella che altrimenti sarebbe stata l'impossibilità della sua partecipazione ad una gara.
Cassazione penale n. 32837/2013
Nel reato di maltrattamento di animali, la nozione di lesione, sebbene non risulti perfettamente sovrapponibile a quella prevista dall'art. 582 c.p., implica comunque la sussistenza di un'apprezzabile diminuzione dell'originaria integrità dell'animale che, pur non risolvendosi in un vero e proprio processo patologico e non determinando una menomazione funzionale, sia comunque diretta conseguenza di una condotta volontaria commissiva o omissiva.
Approfondimenti su maltrattamento animali
- Il reato di abbandono di animali
- La Cassazione sul maltrattamento di animali
- Rubare un cane per salvarlo da maltrattamenti è reato?
- Maltrattamento animali: segnalazioni via mail al ministero
- Maltrattamento animali: un esempio di comportamento ingiustificato
- Aragoste e astici acquistati a ristorante da liberare in mare
- Sequestro a Green Hill, lager di beagle
- Cassazione: no all'uso del collare antiabbaio
Data aggiornamento: 17 maggio 2022