Il reato di mancata esecuzione dell'ordine di un giudice è un delitto contro l'amministrazione della giustizia che viola l'autorità dello Stato
- Cos'è il reato di mancata esecuzione dell'ordine di un giudice?
- L'atto fraudolento
- L'elusione
- La pena per la mancata esecuzione dell'ordine di un giudice
Cos'è il reato di mancata esecuzione dell'ordine di un giudice?
Il reato di mancata esecuzione, punito dall'art. 388 c.p., si verifica quando un qualunque soggetto, dopo una sentenza, si rifiuti di eseguire l'ordine del giudice o compia un atto volto a renderne impossibile l'applicazione; ad esempio quando qualcuno, a seguito di una sentenza di pignoramento di beni, si adoperi in modo da occultare o distruggere il proprio patrimonio.
Si tratta, dunque, di una condotta omissiva nei confronti di un preciso obbligo.
Per la configurazione di questo reato è però necessaria la ricorrenza del dolo e, dunque, la dimostrazione di un atteggiamento coscientemente volto all'omissione.
L'atto fraudolento
In base a quanto previsto dall'articolo 388 c.p., il reato di mancata esecuzione dolosa dell'ordine di un giudice può configurarsi, sostanzialmente, con due diverse modalità: mediante atto fraudolento o mediante elusione.
L'atto fraudolento si verifica quando un qualunque soggetto commette con volontà e coscienza delle azioni volte a rendere impossibile l'applicazione della sentenza del giudice.
In parole povere, un esempio d'atto fraudolento può essere la distruzione dei propri beni sottoposti a pignoramento o, ancora, il falsare attivamente la dichiarazione dei beni di un qualunque debitore.
Questa ipotesi di reato si configura, quindi, quando un qualsiasi soggetto decide in modo attivo di commettere un atto che impedisca l'adempimento (sia totale che parziale) degli obblighi civili ordinati da un giudice.
L'elusione
L'elusione, invece, è un tipo di comportamento che mira appunto ad eludere l'ordine del giudice, senza che si verifichino però atti fraudolenti veri e propri. In questo caso, il reato sta nell'assenza di azione e nella disobbedienza a seguito di un ordine del giudice.
Questa ipotesi non prevede dunque un comportamento commissivo, ma una vera e propria omissione; anche in questo caso, però, l'omissione dev'essere giudicata come voluta e cosciente.
La pena per la mancata esecuzione dell'ordine di un giudice
L'articolo 388 c.p., in realtà, prevede tantissime casistiche specifiche in cui questo reato può estrinsecarsi, alle quali corrispondono altrettante pene.
Limitiamoci ad analizzare le pene previste per le ipotesi in cui più comunemente si manifesta tale fattispecie di reato.
La distruzione di un oggetto o un bene sottoposto a pignoramento, da parte del proprietario stesso, comporta la reclusione fino a un anno e una multa fino ad un massimo di 309 euro.
Se lo stesso reato è commesso dal custode del bene, al solo scopo di favorire il legittimo proprietario, la pena diventa più dura: la reclusione prevista oscilla tra un minimo di 4 mesi fino ad un massimo di 3 anni e le pene pecuniarie vanno da 51 a 516 euro.
Inoltre, sia l'atto fraudolento sui beni che l'elusione di un provvedimento del giudice (di qualunque genere) sono puniti con la reclusione fino ad un massimo di 3 anni ed una multa da 103 a 1032 euro.
Data: 26 marzo 2021