Le misure di prevenzione sono dei provvedimenti tesi a evitare la commissione di reati da parte di soggetti considerati socialmente pericolosi
- Quando si applicano le misure di prevenzione
- Misure di prevenzione normativa
- Misure di prevenzione personali
- Misure di prevenzione patrimoniali
- Misure di prevenzione procedimento
Quando si applicano le misure di prevenzione
Le misure di prevenzione si applicano indipendentemente dalla commissione di un reato: per legittimarle basta la semplice esistenza di un indizio a carico del soggetto destinatario.
Quest'ultimo, però, deve essere socialmente pericoloso, ovverosia:
- deve ritenersi che sia abitualmente dedito a traffici delittuosi, sulla base di elementi di fatto,
- deve ritenersi che viva abitualmente, anche solo in parte, con i proventi di attività delittuose, in ragione della sua condotta e del suo tenore di vita,
- deve ritenersi che sia dedito alla commissione di reati che offendono o mettono a rischio l'integrità fisica o morale di minori, la sanità , la sicurezza o la tranquillità pubblica, sulla base di elementi di fatto.
Misure di prevenzione normativa
La disciplina di riferimento delle misure di prevenzione non è contenuta nel codice penale ma nel decreto legislativo numero 159/2011 (cd. Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).
Misure di prevenzione personali
Le misure di prevenzione si distinguono in personali e patrimoniali.
Tra le prime si segnalano, innanzitutto, il foglio di via obbligatorio e l'obbligo di soggiorno o il divieto di soggiorno.
Il primo è il provvedimento con il quale il questore rimanda nel luogo di residenza le persone pericolose per la sicurezza pubblica che non vi si trovano. A tali soggetti è impedito di tornare nel Comune dal quale sono stati allontanati senza preventiva autorizzazione o prima che siano decorsi tre anni.
La seconda delle misure di prevenzione citate, invece, consiste nel vietare a un soggetto di soggiornare in uno o più Comuni o in una o più Regioni o nel prescrivergli di non allontanarsi da una certa abitazione senza preventivamente avvisare l'autorità preposta alla sorveglianza, di fronte alla quale deve presentarsi nei giorni indicati e a ogni chiamata.
La sorveglianza speciale
L'obbligo di soggiorno o il divieto di soggiorno sono di norma applicate unitamente alla misura di prevenzione personale più diffusa e conosciuta: la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
Questa determina un particolare controllo dei soggetti che sono già risultati destinatari di un avviso orale (che è un'altra misura di prevenzione personale) e che, tuttavia, non hanno modificato la propria condotta e il proprio stile di vita.
Misure di prevenzione patrimoniali
Le misure di prevenzione patrimoniale, invece, non colpiscono direttamente il soggetto ritenuto pericoloso, ma il suo patrimonio.
Tra di esse si segnalano il sequestro e la confisca.
Il sequestro è un provvedimento provvisorio, con il quale al destinatario viene sottratta la libera disponibilità di un bene che, sulla base di indizi sufficienti, si ritiene sia il frutto di un'attività illecita o ne costituisca il reimpiego.
La confisca, invece, è un provvedimento ablativo definitivo che riguarda i beni sequestrati dei quali non è stata dimostrata la legittima provenienza.
Misure di prevenzione procedimento
Il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione non è sempre lo stesso, ma varia a seconda della natura personale o patrimoniale e delle caratteristiche specifiche della misura da adottare in concreto.
Esso è disciplinato dal decreto legislativo n. 159/2011, che si interessa del procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali agli articoli 1 e seguenti (distinguendo l'ipotesi in cui l'applicazione sia disposta dal questore o dall'autorità giudiziaria) e del procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali agli articoli 16 e seguenti.
Data: 8 aprile 2020