- Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale
- Il bene giuridico tutelato
- Soggetto attivo e passivo
- Elemento oggettivo del reato
- Elemento soggettivo
- Cause di esclusione ed estinzione
- Offesa a pubblico ufficiale: niente particolare tenuità
Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale
Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, previsto attualmente dall'art. 341-bis del codice penale, punisce l’offesa proferita “in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone", all’onore e al prestigio di un pubblico ufficiale “mentre compie un atto d’ufficio e a causa o nell’esercizio delle sue funzioni".
La condotta è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e la pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.
Il decreto sicurezza bis
Più nel dettaglio, la cornice edittale della norma è stata modificata ad opera della conversione in legge del D.L. n. 53/2019 (Decreto Sicurezza Bis): il massimale di pena è rimasto immutato, mentre è stato previsto un minimo di sei mesi di reclusione.
In conclusione, per il reato di cui all'art. 341-bis c.p., mentre prima era prevista la reclusione sino a tre anni, oggi si prevede anche che la stessa è di minimo sei mesi.
La condotta
La norma, pur mantenendo identità di rubrica e presentando diverse analogie con la precedente disposizione, delinea una figura di illecito caratterizzata da “un mutato ambito oggettivo, per l'inserimento nella fattispecie di presupposti fattuali qualificanti la condotta ed indicativi del fatto che ciò che viene riprovato dall'ordinamento non è la mera lesione in sé dell'onore e della reputazione del pubblico ufficiale, quanto la conoscenza di tale violazione da parte di un contesto soggettivo allargato a più persone presenti al momento dell'azione, da compiersi in un ambito spaziale specificato come luogo pubblico o aperto al pubblico e in contestualità con il compimento dell'atto dell'ufficio ed a causa o nell'esercizio della funzione pubblica (Cass. n. 15367/2014).
Il bene giuridico tutelato
Il bene giuridico tutelato dal reato è il regolare svolgimento dei compiti assegnati al pubblico ufficiale e ciò giustifica la reintroduzione di un’autonoma fattispecie più grave rispetto al reato di ingiuria.
Le offese arrecate ai pubblici soggetti, infatti, nell’esercizio o a causa della loro funzione, si traducono in offese arrecate alla Pubblica Amministrazione, per cui alla stessa stregua dell’art. 341 c.p. abrogato il bene giuridico protetto è la salvaguardia, attraverso la tutela dell’onore e del decoro della persona che agisce quale organo dell’amministrazione in quanto investita di funzioni pubbliche, della stessa P.A., dalle offese al prestigio e all’onore rese ancora più gravi dalla potenziale maggiore diffusione poiché realizzate in presenza di più persone in un luogo pubblico o aperto al pubblico.
A differenza della previgente disciplina, il nuovo reato di oltraggio a pubblico ufficiale prevede, inoltre, che la condotta per rivelarsi lesiva debba essere offensiva non già in via disgiunta, ma cumulativa sia dell’onore che del prestigio del pubblico ufficiale nell’esercizio o a causa delle funzioni dallo stesso svolte, con la conseguenza che non saranno punibili le mere lesioni “in sé dell’onore e della reputazione del pubblico ufficiale ma soltanto “la conoscenza di tale violazione da parte di un contesto soggettivo allargato a più persone presenti al momento dell'azione, da compiersi in un ambito spaziale specificato come luogo pubblico o aperto al pubblico e in contestualità con il compimento dell'atto dell'ufficio ed a causa o nell'esercizio della funzione pubblica" (Cass. n. 15367/2014; Cass. n. 30136/2021).
In altre parole, il legislatore “incrimina comportamenti ritenuti pregiudizievoli del bene protetto, a condizione della diffusione della percezione dell'offesa, del collegamento temporale e finalistico con l'esercizio della potestà pubblica e della possibile interferenza perturbatrice col suo espletamento" (Cass. n. 15367/2014).
Rimane fermo che il valore offensivo delle espressioni va stabilito “alla stregua di canoni di valutazione accolti dalla coscienza collettiva ed accertato in base a criteri etico sociali condivisi" (Cass. n. 8949/1984); Cass. n. 1191/1985).
Soggetto attivo e passivo
Il soggetto attivo del reato può essere chiunque e, pertanto, sia un privato cittadino che un pubblico ufficiale nei confronti di altro pubblico ufficiale, di grado pari o superiore.
Quanto al soggetto passivo, trattandosi di reato a forma libera e dalla natura plurioffensiva, può essere integrato con ogni mezzo idoneo ad arrecare nocumento a più parti offese, ovvero sia il pubblico ufficiale, in quarto portatore di un interesse pubblico che la stessa pubblica amministrazione di appartenenza.
Elemento oggettivo del reato
La figura di reato disciplinata dall’art. 341-bis c.p. è caratterizzata sotto il profilo della condotta materiale da un'azione consistente nell'offesa dell'onore e della reputazione del soggetto passivo, con la pretesa di ulteriori elementi oggettivi prima non richiesti.
Il primo elemento inserito dalla riforma del 2009 è la presenza di più persone quale elemento costitutivo del reato, a differenza della versione originaria per la quale ciò costituiva solo una circostanza aggravante unitamente all’ipotesi della presenza anche di una sola persona.
Il secondo elemento ad assumere rilevanza è che l’offesa al p.u. deve essere realizzata in luogo pubblico o aperto al pubblico; pertanto, non risulta penalmente sanzionata né l’offesa formulata in un luogo privato, né quella non percepita o comunque oggettivamente percepibile da almeno due persone.
Terzo elemento costitutivo del reato è il nesso funzionale tra l’offesa e la funzione: il delitto è configurabile a condizione che l’offesa sia arrecata al pubblico ufficiale a causa o nell’esercizio delle sue funzioni e mentre compie un atto d’ufficio (Cass. n. 15367/2014), restringendo così ulteriormente l’ambito di applicazione della norma.
Elemento soggettivo
La condotta offensiva punita dalla fattispecie incriminatrice deve essere sostenuta dal dolo generico, dovendo il soggetto agente rappresentarsi con coscienza e volontà l’aggressione all’onore e al prestigio del pubblico ufficiale (Cass. n. 798/1995).
Non assumono rilievo ai fini dell’integrazione del dolo né il fine specifico perseguito dall’offensore di arrecare un pregiudizio (c.d. animus iniurandi), né una vera e propria volontà di offendere.
È sufficiente, infatti, che l’agente abbia la consapevolezza della qualità di pubblico ufficiale del soggetto passivo e del fatto che questo stesse compiendo un atto del suo ufficio, senza che sia necessaria una consapevolezza “giuridica" del suo status risultando bastevole che il reo sia consapevole, alla stregua dell’uomo medio, di essere entrato in contatto con un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni (Cass. n. 12981/1998).
Cause di esclusione ed estinzione
L’art. 341-bis c.p. prevede anche una causa di esclusione, “se la verità del fatto è provata o se per esso l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’offesa non è punibile".
Inoltre, la novità introdotta dalla riforma del 2009 riguarda la causa di “estinzione" del reato di cui al nuovo terzo comma dell’art. 341-bis c.p., il quale prevede che “ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto".
Offesa a pubblico ufficiale: niente particolare tenuità
La legge n. 77/2019 di conversione del Decreto Sicurezza Bis ha anche provveduto a ritoccare l'art. 131-bis del codice penale che disciplina la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
Il provvedimento ha previsto espressamente che l'offesa, tra l'altro, non potrà mai essere ritenuta di particolare tenuità, e dunque non sarà applicabile l'esclusione di cui all'art. 131-bis, nei casi previsti dall'art. 341-bis c.p., quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni.
Data: 26 luglio 2021