- Cos'è l'omicidio colposo
- Omicidio colposo: norma e bene giuridico
- Procedibilità dell'omicidio colposo
- Omicidio colposo e concorso di colpa
- Omicidio colposo: pena prevista
- Omicidio colposo stradale
- Omicidio colposo: danno risarcibile
- La giurisprudenza sull'omicidio colposo
Cos'è l'omicidio colposo
E' proprio l'assenza dell'intenzionalità che distingue l'omicidio colposo dall'omicidio volontario (o doloso).
La colpa dunque è l'elemento caratterizzante del reato: si parla di delitto colposo (o contro l'intenzione) ogni volta che l'evento (nel nostro caso la morte) non è voluto ma si è verificato "a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline" (v art. 43 del codice penale).
Omicidio colposo: norma e bene giuridico
A disciplinare l'omicidio colposo è l'art. 589 c.p. che, nella versione riformulata a seguito della introduzione delle norme sull'omicidio stradale, dispone quanto segue:
"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".
Anche dal tenore letterale della norma si desume che l'elemento distintivo rispetto all'omicidio volontario risiede proprio nell'elemento intenzionale.
Il bene giuridico tutelato
Il bene giuridico tutelato dalla norma è costituito dal diritto alla vita della persona.
Privare qualcuno del bene vita, sia pur solo per colpa e non per dolo, è considerato dal nostro ordinamento giuridico un fatto intollerabile che non può non avere conseguenze sul piano penale.
Procedibilità dell'omicidio colposo
Il reato di omicidio colposo è procedibile d'ufficio.
Il che vuol dire che non è necessaria una querela affinché la procura possa avviare una azione penale essendo sufficiente la semplice "notizia criminis".
Omicidio colposo e concorso di colpa
Il concorso di colpa non esclude la punibilità del reato di omicidio colposo, anche se il giudice potrà tenere conto della ripartizione delle colpe al fine di determinare la pena edittale.
Le conseguenze giuridiche principali del concorso di colpa sono piuttosto legate alle conseguenze civilistiche, dato che l'eventuale diritto al risarcimento del danno da parte dei prossimi congiunti della vittima può essere ridotto proprio sulla base delle percentuale di concorso di colpa.
Omicidio colposo: pena prevista
L'art 589 del codice penale prevede, per l'omicidio colposo, la pena base della reclusione da 6 mesi a 5 anni.
Se, tuttavia, il reato è commesso a causa della violazione delle norme di prevenzione per la sicurezza sui luoghi di lavoro, la pena detentiva va dai 2 ai 7 anni, mentre se è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena detentiva va dai 3 ai 10 anni.
Infine, il codice prevede che "nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".
Omicidio colposo stradale
A seguito dell'introduzione, nel codice penale, dell'articolo 589-bis ad opera della legge numero 41/2016, nel nostro ordinamento oggi l'omicidio stradale rappresenta un'ipotesi di reato autonoma rispetto all'omicidio colposo.
Tale norma, tra le altre cose, prevede la pena della reclusione da 2 a 7 anni per chi cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e la pena della reclusione da 8 a 12 anni per chi commette l'omicidio colposo ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Sono poi previste pene particolarmente severe per i conducenti professionali di veicoli a motore.
Vedi anche Il reato di omicidio stradale
Meritano infine di essere menzionate le previsioni che stabiliscono una riduzione della pena fino a metà se la morte non è conseguenza esclusiva dell'azione o dell'omissione del colpevole e un aumento della pena se il conducente è privo di assicurazione, non ha conseguito la patente di guida o questa gli è stata sospesa o revocata.
"Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
La pena di cui al comma precedente si applica altresì:
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.
Omicidio colposo: danno risarcibile
Chi è responsabile di omicidio colposo può anche essere chiamato a risarcire il danno ai superstiti della vittima.
In estrema sintesi i prossimi congiunti hanno la possibilità di chiedere due tipi di danno: il danno non patrimoniale e il danno patrimoniale. Queste due macro categorie rappresentano i contenitori all'interno dei quali far ricadere, dal punto di vista puramente descrittivo, diverse tipologie di danno. Il danno non patrimoniale comprende il danno alla salute e il danno morale, quello patrimoniale il danno emergente (spese mediche e funerarie) e il lucro cessante (cessazione del contributo economico della vittima). I soggetti legittimati a chiedere il ristoro dei danni in ambito civilistico (all'interno del processo penale mediante costituzione di parte civile o nella separata sede civile) sono tutti coloro che sono legati alla vittima da un vincolo familiare o affettivo. Al diritto risarcitorio che i soggetti legittimati possono esercitare iure proprio, si affianca la facoltà di agire iure hereditatis per la richiesta dei danni già spettanti al defunto.
La prescrizione dell'azione civile
La prescrizione dell'azione civile per chiedere il risarcimento del danno è disciplinata dall'art. 2947 c.c., che prevede in linea generale che la prescrizione del diritto al risarcimento danni si verifica con il decorso del termine di 5 anni dal giorno dell'illecito. La stessa norma al comma 2 prevede che il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. Attenzione però: lo stesso articolo al comma 3 chiarisce che se il fatto è considerato dalla legge come reato (e in tal caso stiamo parlando appunto di un reato oltretutto perseguibile d'ufficio) e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.
La giurisprudenza sull'omicidio colposo
Tra le sentenze più recenti si segnala la numero 23140/2019, con la quale la Corte di cassazione, con riferimento al caso di un uomo deceduto a seguito di una caduta nel cantiere in cui lavorava, ha ritenuto che "il comportamento negligente del lavoratore infortunato non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro", quando l'evento debba essere comunque ricondotto "all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente".
Leggi anche La prescrizione penale
Data aggiornamento 1 aprile 2021