L'omicidio doloso è un delitto contro la persona previsto dall'art 575 del codice penale che punisce chiunque cagiona "volontariamente" la morte di un uomo
- Cos'è l'omicidio doloso
- Elemento oggettivo del reato
- Elemento soggettivo del reato
- Bene giuridico tutelato
- Soggetto passivo dell'omicidio
- La pena per l'omicidio
- Giurisprudenza
- Note procedurali
Cos'è l'omicidio doloso
L'omicidio doloso è il reato integrato da chi uccide un altro soggetto con dolo, ovverosia con la consapevolezza della morte come conseguenza diretta o meno della sua azione.
Si tratta di un delitto a forma libera. Ciò significa che la condotta del reo può estrinsecarsi attraverso differenti modalità ed essere sia attiva che omissiva, poiché a rilevare è esclusivamente la sua idoneità a cagionare l'evento morte.
Elemento oggettivo del reato
Elemento oggettivo del reato è l'evento morte. L'imputazione penale per il reato di omicidio doloso richiede l'accertamento del nesso di causa tra la condotta dell'agente e la morte della vittima. Per la scienza medica il decesso è certificato quando vengono a cessare in modo irreversibile tutte le funzioni dell'encefalo (morte celebrale).
Elemento soggettivo del reato
Elemento soggettivo del reato è il dolo, definito dall'articolo 43 del codice penale nel modo seguente: "Il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione".
Ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico nell'omicidio volontario, pertanto, è sufficiente che l'agente si sia rappresentato l'evento come conseguenza diretta della sua azione o omissione e che in ogni caso l'abbia voluta (c.d. dolo diretto), ovvero che si sia rappresentato l'evento come indifferente rispetto ad un altro, o, ancora, come probabile o possibile agendo ugualmente anche a costo di cagionarlo, accettandone preventivamente il rischio (c.d. dolo indiretto). Nel dolo la volontarietà della condotta e la consapevolezza delle conseguenze devono permanere dall'inizio alla fine.
Per la giurisprudenza, il dolo nel delitto di omicidio, in ogni caso va desunto dalla concreta circostanza dell'azione e dalla oggettiva idoneità della stessa a cagionare la morte, sia in riguardo ai mezzi adoperati che alla modalità dell'aggressione (cfr., tra le altre, Cass. n. 26715/2009).
Bene giuridico tutelato
Scopo della norma che punisce l'omicidio è la tutela della vita umana, considerato il bene supremo della persona, a cui una parte della dottrina attribuisce valore assoluto, mentre altra corrente ritiene si tratti di un diritto personale.
Soggetto passivo dell'omicidio
Il soggetto passivo del reato è un altro uomo, ossia una persona diversa dall'agente. La qualità di uomo è acquistata nel momento in cui ha inizio il distacco del feto dall'utero della donna. Ne consegue che è integrato omicidio non solo nel caso dell'uccisione di un neonato ma anche nella soppressione del feto.
L'art. 578 c.p, che punisce l'infanticidio, equipara alla morte del neonato subito dopo il parto quella del feto. Conferma tale interpretazione l'art. 7 della legge sull'aborto n. 194 del 1978 che contempla la possibilità di vita autonoma del feto ai fini dell'interruzione di gravidanza (per i casi particolari, in base al ruolo ricoperto dalle vittime del delitto di omicidio, si vedano: art. 276 C.P.; art. 295 C.P.;artt. 1150 o 1151 codice della navigazione).
La vittima deve essere viva; in caso contrario, se fosse già morta il delitto risulterebbe impossibile per inesistenza dell'oggetto (cfr. art. 492 c.p.).
La pena per l'omicidio
La pena prevista per il reato di omicidio è quella della reclusione per un periodo non inferiore a 21 anni. Gli articoli 576 e 577 c.p. stabiliscono, inoltre, delle aggravanti del reato (come, ad esempio, la premeditazione; l'aver commesso il fatto con crudeltà o sevizie; l'aver utilizzato sostanze venefiche o altri mezzi insidiosi; l'aver cagionato la morte commettendo violenza sessuale; ecc.) che comportano l'applicazione della pena dell'ergastolo.
La pena invece è minore di quella "ordinaria" (dai 6 ai 15 anni) nel caso in cui la morte sia cagionata col consenso della vittima (c.d. omicidio del consenziente, ex art. 579 c.p.).
Per le ipotesi previste dall'art. 577, comma 2, c.p., ovvero se il fatto è commesso nei confronti del coniuge, della sorella e/o del fratello, del padre e/o della madre adottivi, del figlio adottivo o contro un affine in linea retta, la pena è quella della reclusione da un minimo di 24 a un massimo di 30 anni.
Giurisprudenza
"Il criterio distintivo tra l’omicidio volontario e l’omicidio preterintenzionale deve essere individuato nella diversità dell’elemento psicologico che, nel secondo reato, consiste nella volontarietà delle percosse e delle lesioni alle quali consegue la morte dell’aggredito come evento non voluto neppure nella forma eventuale ed indiretta della previsione e dell’accettazione del rischio della morte del soggetto passivo" (Cass., Sez. I, 28.03.2014 n. 14647; Cass. Sez. 1, 20.11.1995 - Cass. Sez. 1, 25.11.1994 - Cass. Sez. 1, 03.03.1994 - Cass. Sez. 1, 14.12. 1992).
"Quando la condotta dell’agente sia consapevolmente diretta ad uccidere, ma l’evento non si verifichi per tale condotta ma per altra, successiva, consumata dallo stesso agente nella convinzione che l’evento morte si sia invece già verificato, l’errore in itinere del dolo comporta che l’omicidio non può essere imputato a tale titolo ma di colpa e la condotta precedente, quella per la quale l’agente ebbe ad erroneamente ritenere di aver raggiunto lo scopo voluto della morte della vittima, a titolo di tentato omicidio in concorso reale con l’ipotesi colposa" (Cass. Sez. I, 15.04.2016 n. 15774).
Note procedurali
Per i delitti di omicidio consumati, la competenza a decidere è della Corte d’Assise mentre è del Tribunale collegiale per i delitti tentati; la procedibilità è d’ufficio.
E’ obbligatorio l’arresto in flagranza mentre il fermo è consentito ed è prevista l’applicazione delle misure cautelari personali.
Data: 19 gennaio 2021