- Il bene protetto
- Soggetti e oggetto dell'omicidio
- I delitti di omicidio
- Omicidio doloso
- Omicidio colposo
- Omicidio stradale
- Omicidio preterintenzionale
- Omicidio del consenziente
Il bene protetto
Il bene protetto dall'ordinamento mediante i reati di omicidio è la vita umana del singolo individuo.
Senza dilungarci sulle argomentazioni e gli esiti del dibattito, è opportuno segnalare che, dato per assodato quale sia il bene protetto dalla regolamentazione dei delitti di omicidio, è frequente oggetto di discussione dottrinale l'effettiva portata della tutela offerta dal sistema giuridico penale alla vita, ovverosia se essa sia protetta come diritto individuale o come interesse collettivo (con evidenti ricadute sulla valutazione della liceità dell'eutanasia) e quale sia il momento in cui diviene tutelabile (come semplice concepimento, come feto e così via).
Soggetti e oggetto dell'omicidio
Soggetto attivo dei delitti di omicidio può essere chiunque e le sue eventuali specifiche qualificazioni rilevano eventualmente solo come circostanze aggravanti.
Tuttavia, in alcuni casi per la configurabilità del reato è necessario che il soggetto attivo dell'omicidio sia titolare di una posizione di garanzia: si tratta delle ipotesi di omicidio mediante omissione. E' chiaro, infatti, che questo è elevato dal nostro ordinamento a fattispecie delittuosa solo allorquando chi abbia uno specifico obbligo giuridico di impedire l'evento lesivo non vi provveda.
Soggetto passivo del reato, invece, è l'essere vivente, compreso il feto. Esso, quale titolare del bene offeso, coincide anche con l'oggetto materiale del reato, inteso come corpo umano su cui la condotta delittuosa ricade.
I delitti di omicidio
Come detto, il codice penale contempla diverse fattispecie di omicidio: si tratta, in particolare, dell'omicidio doloso, dell'omicidio colposo, dell'omicidio stradale, dell'omicidio preterintenzionale e dell'omicidio del consenziente.
Il nostro ordinamento, in ogni caso, punisce anche altre fattispecie delittuose accomunate al vero e proprio omicidio dal medesimo fatto-base consistente nella causazione della morte di un uomo. Si tratta dei delitti di morte come conseguenza di altro delitto (art. 586 c.p.), infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale (art. 578 c.p.) e istigazione o aiuto al suicidio (art. 470 c.p.).
Omicidio doloso
L'omicidio doloso è quello sanzionato dall'articolo 575 del codice penale, il quale così recita: "chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno".
Tale reato di omicidio si caratterizza rispetto ad altri per l'elemento soggettivo, che è rappresentato dal dolo, inteso quale coscienza e volontà di uccidere un uomo. Esso deve sia sussistere nel momento in cui è posta in essere la condotta omicida che perdurare per tutto il tempo in cui tale condotta rientra nel potere di signoria dell'agente, quindi sino all'ultimo atto dotato di rilievo causale che questi pone in essere.
Il tentativo è configurabile e di frequente verificazione.
In presenza di particolari circostanze, previste dagli articoli 576 e 577 del codice penale, l'omicidio doloso si considera aggravato e la pena ad esso applicata è quella dell'ergastolo. Si tratta, tra le tante, della sussistenza della premeditazione o dell'utilizzo di sostanze venefiche o altri mezzi insidiosi.
L'omicidio è altresì aggravato, ma punito con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, il figlio adottivo o un affine in linea retta.
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Omicidio colposo
Di omicidio colposo si occupa, invece, l'articolo 589, punendo con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque cagiona per colpa la morte di una persona.
In questo caso, l'elemento soggettivo richiesto per la configurazione del reato è la colpa. Ciò vuol dire che l'evento morte non è cagionato volontariamente ma con negligenza, imprudenza e imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Lo stesso articolo 589 contempla alcune ipotesi in cui il reato è aggravato.
In particolare, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro si applica la pena della reclusione da due a sette anni.
Se, invece, il fatto è commesso con violazione delle norme che regolano la circolazione stradale da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Infine, nel caso di morte di più persone o di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, la pena è quella che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma sino al massimo quindici anni di reclusione.
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Omicidio stradale
Dal 2016, l'ordinamento penale prevede come autonoma fattispecie di omicidio anche l'omicidio stradale. A punirlo, in particolare, è l'articolo 589-bis del codice penale, che contempla diverse ipotesi in cui si estrinseca la fattispecie delittuosa.
La fattispecie "base" è rappresentata dal comportamento di chiunque cagioni, per colpa, la morte di una persona a seguito della violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, punito con la pena della reclusione da due a sette anni.
Pene più pesanti sono previste per coloro che hanno cagionato il decesso dopo essersi posti alla guida in stato di ebrezza alcolica o in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti oppure violando i limiti di velocità oltre una precisa soglia di tolleranza o, infine, ponendo in essere altre violazioni delle norme che regolano la circolazione stradale da reputarsi particolarmente gravi e espressamente identificate dall'articolo 589-bis.
Tale norma contempla inoltre come circostanze aggravanti il fatto che il conducente sia sprovvisto di patente di guida o abbia la patente sospesa o revocata, il fatto che il veicolo che ha provocato l'omicidio sia di proprietà del conducente e sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria e la fuga del conducente.
Sanzioni gravi sono previste anche per chi guida mezzi pesanti.
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Omicidio preterintenzionale
Un altro delitto di omicidio è l'omicidio preterintenzionale, punito dall'articolo 584 c.p., il quale così dispone: "Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni".
Si tratta, in sostanza, del reato che può verificarsi laddove un soggetto ponga in essere atti diretti unicamente a percuotere o a provocare lesioni personali nei confronti di un altro soggetto, ma da tali atti derivi, involontariamente, la morte della vittima.
Il reato è aggravato in presenza delle medesime circostanze che rendono aggravato l'omicidio doloso. In particolare è previsto un aumento di pena da un terzo alla metà se si verifica una delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 576 c.p. e l'aumento fino a un terzo se si verifica una delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577 c.p..
L'omicidio preterintenzionale è aggravato, poi, con aumento di pena sino a un terzo anche se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive o da persona travisata o da più persone riunite.
Sull'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità del reato di cui all'articolo 584 c.p., infine, sussistono dei contrasti interpretativi tuttora irrisolti.
Per taluni si tratterebbe di dolo misto a responsabilità oggettiva, per altri di dolo per il reato di percosse o lesioni misto alla colpa per l'evento ulteriore non voluto dal soggetto agente. Alcuni, infine, valorizzano solo l'aspetto doloso della volontà di cagionare l'evento minore.
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Omicidio del consenziente
Infine, l'articolo 579 del codice penale punisce il reato di omicidio del consenziente, ovverosia il comportamento di chiunque cagiona la morte di un uomo, col suo consenso.
Tale delitto è punito, in generale, con la reclusione da sei a quindici anni e senza l'applicazione delle aggravanti di cui all'articolo 61 del codice penale.
In alcuni casi, però, all'omicidio del consenziente si applicano le disposizioni relative all'omicidio doloso.
Si tratta in particolare dell'ipotesi in cui il fatto è commesso contro una persona minorenne, contro una persona inferma di mente o che si trova in condizioni di deficienza psichica per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti o, infine, contro una persona il cui consenso è stato estorto dal colpevole con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.
L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico.