Pene sostitutive
Le pene sostitutive delle pene detentive di breve durata, introdotte dalla legge n. 689/1981, sono la semidetenzione, la libertà controllata e la pena pecuniaria.
La semidetenzione
La semidetenzione è la misura sostitutiva della pena detentiva fino a un anno e comporta che il condannato debba trascorrere almeno dieci ore al giorno negli istituti penitenziari, il divieto di detenere a qualsiasi titolo arma da fuoco, la sospensione della patente di guida ecc.
La libertà controllata
La libertà controllata è la misura sostitutiva per le pene detentive fino a sei mesi e comporta il divieto di allontanarsi dal comune di residenza (salvo i casi di studio e/o lavoro), obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno negli uffici di pubblica sicurezza ecc.
La pena pecuniaria
La pena pecuniaria è invece la sanzione sostitutiva delle pene detentive fino a tre mesi.
Per la sostituzione occorre inoltre che il colpevole si trovi in una particolare condizione soggettiva e che ci sia il fondato motivo per ritenere che lo stesso si astenga per il futuro dal commettere altri reati.
Tra le altre cose, l'articolo 59 della legge n. 689/1981 ha stabilito che non è ammessa per i rei che siano stati condannati a tre anni di reclusione e abbiano commesso il reato nei cinque anni dalla precedente condanna e per quanti siano stati condannati due volte per reati della stessa indole.
Misure alternative alla detenzione
Le misure alternative alla detenzione sono state introdotte dalla legge n. 354/1975 di riforma dell'ordinamento penitenziario al fine di valorizzare la funzione rieducativa della pena sancita dall'articolo 27 della Costituzione, incentivando la risocializzazione del reo.
Vediamo quali sono le misure alternative.
Affidamento in prova al servizio sociale
L'articolo 47 della legge n. 54/1975 prevede che il condannato a pena detentiva non superiore a tre anni può essere affidato in prova al Servizio sociale fuori dall'Istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.
Una particolare forma di tale misura è l'affidamento in prova per tossicodipendenti o alcooldipendenti.
Se quindi, la pena detentiva viene inflitta nel limite di quattro anni e deve essere eseguita nei confronti di soggetti dipendenti da sostanze alcoliche e/o stupefacenti, che abbiano in corso un programma di recupero o che hanno intenzione di prendervi parte, gli interessati possono chiedere, in qualsiasi momento, l'applicazione di tale misura.
La misura è revocata se il comportamento del soggetto appare incompatibile con la prosecuzione della prova.
La semilibertà
La semilibertà è regolata dall'articolo 48 che prevede che il detenuto condannato a pena detentiva, in presenza di determinati requisiti, può trascorrere parte del giorno fuori dal carcere e partecipare alle attività lavorative e istruttive.
Liberazione anticipata
La liberazione anticipata, in forza dell'articolo 54, è concessa al detenuto che prova di aver partecipato attivamente nell'opera di rieducazione. In particolare, egli può ottenere la riduzione di 45 giorni per ogni semestre di pena detentiva effettivamente scontata.
La detenzione domiciliare
Un approfondimento a parte merita una delle più significative misure alternative alla detenzione: la detenzione domiciliare.
A disciplinarla è l'articolo 47 ter della legge n. 54/1975, che prevede innanzitutto che il detenuto condannato alla pena della reclusione non superiore a quattro anni e all'arresto, può ottenere di scontare la pena nella propria abitazione o in un altro luogo di privata dimora, se si tratta di:
- donna incinta o madre di prole di età inferiore a dieci anni con lei convivente;
- padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore a dieci anni con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
- persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
- persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
- persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
E' prevista la revoca di tale misura sia quando il comportamento del soggetto ne rende impossibile la prosecuzione sia quando vengono a cessare le condizioni previste dalla norma.
Altre ipotesi di detenzione domiciliare
La detenzione domiciliare sostituisce sempre (tranne per reati particolarmente efferati) la pena detentiva per quanti abbiano compiuto i settanti anni e non siano stati giudicati delinquenti abituali, di professione o per tendenza e che non siano stati mai condannati con l'aggravante di cui all'art. 99 c.p. (recidiva).
Infine, la detenzione domiciliare è applicabile anche per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di una pena maggiore e ciò quando non ricorrono i presupposti per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea a evitare il pericolo che il reo commetta nuovamente altri reati. Tale previsione non si applica ai condannati a cui sia stata applicata la recidiva reiterata e ai condannati di cui all'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario (divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti).
Data: 17 dicembre 2020