Il delitto di rapina, inserito dal legislatore codicistico tra i reati contro il patrimonio, è previsto e punito dall'art. 628 del codice penale
- Cos'è la rapina
- Soggetti attivi e passivi
- Elemento oggettivo
- La violenza e la minaccia
- La condotta
- Elemento soggettivo
- Le aggravanti speciali
- Aspetti procedurali
Cos'è la rapina
La rapina è il reato commesso da "chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene" o da chi "adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità".
Sotto il titolo generico di rapina, dunque, la norma distingue due diverse figure criminose:
- la rapina propria (di cui al comma 1), in cui la sottrazione si realizza per mezzo della violenza o della minaccia;
- la rapina impropria (di cui al comma 2), in cui, dopo la sottrazione, l'agente utilizza la violenza o la minaccia per assicurare a se stesso o ad altri soggetti il potere di fatto sulla cosa sottratta o l'impunità dal reato commesso.
Elementi costitutivi del reato
Elementi costitutivi delle due figure sono il furto e la violenza privata che insieme costituiscono il reato complesso (ex art. 84 c.p.) di rapina, realizzato attraverso una diversa successione delle condotte che lo compongono e da una differente direzione finalistica della violenza o della minaccia che assumono in entrambe un ruolo centrale, precedendo lo spossessamento ed essendo allo stesso funzionali, ovvero seguendolo, ma presupponendo sempre che l'agente non abbia il possesso della res che vuole sottrarre (Cass., SS.UU., n. 34952/2012).
La pena
Entrambe le fattispecie sono ritenute dal legislatore equivalenti sotto il profilo sanzionatorio, essendo punite con la reclusione da cinque a dieci anni e la multa da 927 a 2.500 euro.
Bene giuridico tutelato
Il reato di rapina è pacificamente considerato dalla natura plurioffensiva in quanto lede sia il patrimonio che la libertà personale della vittima, per cui la previsione dell'art. 628 c.p., attraverso il doppio precetto teso ad impedire l'impoverimento altrui e l'arricchimento del soggetto agente tramite l'utilizzo di violenza o minaccia, è posta contestualmente a tutela dei "beni giuridici patrimonio e persona": ovverosia a protezione dell'interesse patrimoniale (alla inviolabilità del possesso) e della sicurezza e libertà (fisica e morale) della persona (nella sua capacità di autodeterminazione nei confronti della realtà esterna che la circonda) (cfr., ex multis, Cass., SS.UU., n.34952/2012).
Soggetti attivi e passivi
La rapina è un reato comune posto che ai sensi dell'art. 628 c.p. può essere commesso da "chiunque". Tuttavia, essendo richiesto che la cosa mobile sia "altrui", il soggetto attivo deve essere individuato in una persona diversa da colui che la detiene (o ne ha la disponibilità) e, dunque, non nel possessore o nel proprietario della stessa.
In merito alla configurabilità del reato in capo al proprietario, non mancano, però, opinioni contrarie, allorquando lo stesso cerchi di sottrarre la res a colui che ne sia in possesso in virtù di un diritto reale o obbligatorio (a favore, in dottrina, v. Fiandaca, Musco; contro, per tutti, Zagrebelsky).
Quanto al soggetto passivo, il delitto di rapina può essere commesso sia a danno del proprietario che del possessore della res sottratta, nonché altresì a danno di colui che ne dispone a qualsiasi titolo, anche momentaneamente.
Persona diversa dal detentore
La violenza o la minaccia richieste dall'art. 628, comma 1, c.p., peraltro possono indirizzarsi anche a persona diversa rispetto a colui che detiene la cosa. In queste ipotesi, in ragione del duplice interesse tutelato dalla norma incriminatrice (bene giuridico patrimonio e bene giuridico persona), quando la cosa appartiene a persona diversa dal detentore si individuerebbero due soggetti passivi: sotto il profilo del danno patrimoniale, infatti, la persona offesa sarebbe il titolare dei diritti sulla stessa; sotto il profilo della violenza o minaccia, invece, la persona offesa si individuerebbe in colei che ha subito il comportamento violento o minaccioso (cfr. Cass. n. 1683/1984; 10355/1975 che hanno ritenuto soggetti passivi del delitto di rapina in una banca, sia l'istituto di credito detentore delle somme sottratte che gli impiegati che avevano subito la violenza o la minaccia finalizzate alla sottrazione).
Natura complessa del reato
Ciò in ragione della natura complessa del reato di rapina che darebbe luogo secondo la giurisprudenza a un vero e proprio "danno complesso" composto da quello che deriva dalla sottrazione e da quello che deriva dalla violenza o dalla minaccia (Cass. 7.11.2000), purché tra queste ultime e l'impossessamento vi sia un "nesso di causalità" che rivesta carattere di immediatezza, tanto che l'impossessamento sia conseguenza diretta della violenza o della minaccia (Cass. n. 1771/1992).
La questione dell'unità o della pluralità dei soggetti passivi (cfr. Cass. n. 1052/1966; Cass. n. 6362/1996), direttamente collegata all'interpretazione dell'unità o della pluralità dei reati integrati, è oggetto di un intenso dibattito, tra la giurisprudenza e la dottrina (cfr., per tutti, Zagrebelsky), non ancora sopito.
Elemento oggettivo
Elemento costitutivo del delitto di rapina è l'impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a colui che la detiene con violenza o minaccia, poste in essere per entrare in possesso della res (rapina propria) o per assicurare il possesso a sé o ad altri ovvero per garantire (a se stesso o ad altri) l'impunità (rapina impropria).
L'elemento oggettivo accomuna entrambe le figure di reato, la rapina propria di cui al comma 1 e la rapina impropria di cui al comma 2, che si differenziano per l'iter criminale delle condotte che lo compongono e per la differente direzione della violenza o della minaccia (Cass. SS.UU. n. 34952/2012).
La violenza e la minaccia
Nelle due diverse fattispecie del reato di rapina, la violenza e la minaccia rappresentano, rispettivamente, il mezzo, precedente o concomitante, all'impossessamento, attraverso cui si realizza l'offesa al patrimonio, e lo strumento per assicurare all'agente il possesso della cosa sottratta o, in alternativa, l'impunità (Cass. n. 42374/2012).
Al fine della configurabilità del reato di rapina, per violenza si intende l'esercizio di una energia fisica, di qualunque grado di intensità, idonea a provocare la coazione personale del soggetto passivo, fino a comprometterne o ad annullarne le capacità di autodeterminazione e di azione (Cass. n. 19490/2012).
Non è necessario dunque che la violenza abbia un'intensità tale da provocare lesioni, potendo consistere anche in una mera spinta, in uno schiaffo, in un divincolarsi o in uno strattone ed essere realizzata con qualsiasi mezzo atto allo scopo (anche meccanico, come un'automobile, per sua natura non destinato all'offesa) e persino tramite attività insidiose che riducano le capacità di volere e di agire del soggetto (ad es. narcotizzazione, ipnosi, ecc.) (cfr. Cass. n. 18551/2010; Cass. 27.11.1989).
Anche la violenza rivolta verso la cosa e soltanto in via indiretta verso la persona che la detiene può integrare il delitto di rapina quando la res sia "particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo vincerne la resistenza e non solo superare la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra il possessore e la cosa sottratta" (Cass. n. 17348/2014; Cass. n. 41464/2010; nella specie la giurisprudenza ha ritenuto integrato il reato di rapina e non quello di furto con strappo).
Quanto alla minaccia, invece, ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo della rapina, deve consistere in qualsiasi comportamento deciso, univoco e perentorio dell'agente che sia astrattamente in grado di incutere timore ed esercitare una coazione sulla persona (Cass. n. 44347/2010), producendo "l'effetto di turbare o diminuire la libertà psichica e morale del soggetto passivo" (Cass. n. 46118/2009).
Sia nella rapina propria che impropria, violenza e minaccia possono essere indirizzate anche verso un terzo che non detiene la res, purché l'effetto lesivo sia percepito da chi è stato privato della cosa per i legami esistenti con chi ha patito l'aggressione.
Nella rapina impropria, inoltre, il dato letterale contenuto nel secondo comma dell'art. 628 c.p. secondo il quale l'azione coercitiva deve essere esercitata immediatamente dopo la sottrazione, va interpretato nel senso non di una contemporaneità tra le due azioni, ma di un collegamento logico temporale tra la condotta di aggressione al patrimonio e quella alla persona, tale da non interrompere il nesso di contestualità della complessiva azione posta in essere (Cass. n. 42374/2012; Cass. n. 30127/2009).
La condotta
Il momento consumativo della rapina propria è quello dell'impossessamento della cosa, ovvero il momento in cui la res è sottratta al dominio di chi la detiene, anche se per un breve lasso di tempo e se rimanga nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione e altresì laddove l'agente subito dopo sia costretto ad abbandonarla (ad es. per l'intervento della forza pubblica) (Cass. n. 35006/2010).
E' configurabile il tentativo, allorquando, pur esercitando violenza o minaccia, il soggetto agente non riesca ad impossessarsi della cosa mobile altrui, purché non vi siano incertezze sull'univocità della condotta (Cass. n. 18196/2010), la quale va apprezzata "nelle sue caratteristiche oggettive, così da verificare se sia tale da rivelare le finalità attraverso l'apprezzamento, secondo le regole di comune esperienza, della natura e dell'essenza degli atti compiuti e del contesto in cui si inseriscono" (Cass. n. 40702/2009).
La rapina impropria, invece, è consumata nel momento (e nel luogo) in cui, una volta ultimata la sottrazione, che integra la fase dell'iter criminoso che si conclude con l'eliminazione del possesso altrui, il soggetto agente impiega la violenza o la minaccia al fine di mantenere, per sé o per altri, l'autonomo potere di fatto sulla res, o assicurare a sé o ad altri l'impunità.
Anche nella rapina impropria, per la prevalente giurisprudenza, è configurabile il tentativo, e non già il concorso tra furto tentato e reati di violenza o minaccia, nel caso in cui il soggetto agente "dopo aver compiuto atti idonei all'impossessamento della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità" (cfr., tra le altre, Cass. n. 34952/2012; Cass. n. 44365/2010; contra Cass. n. 4264/2008).
Elemento soggettivo
L'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione del reato de quo è il dolo specifico, ossia la coscienza e la volontà di impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene mediante l'uso della violenza o della minaccia, al fine di trarne, per sé o per altri, un ingiusto profitto (Cass. n. 12800/2009). Quest'ultimo, secondo la giurisprudenza, non deve avere necessariamente carattere patrimoniale, ma può concretarsi "in una qualsiasi utilità, anche solo morale, in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene" (Cass. n. 11467/2015; nella specie la Corte ha ritenuto integrato il delitto di rapina nella sottrazione del cellulare di un ragazzo a danno dell'ex fidanzata col fine di mostrare al padre di lei gli sms che dimostravano i suoi tradimenti).
Il perseguimento dell'ingiusto profitto caratterizza anche l'elemento psicologico della rapina impropria (Cass. n. 15405/2010), congiuntamente, però, alla consapevolezza del soggetto agente di adoperare la violenza o la minaccia per assicurare a sé o ad altri un potere di fatto autonomo sulla cosa sottratta, ovvero per sottrarre se stesso o altri dalle conseguenze (processuali o penali) del delitto commesso (Cass. n. 2410/1999).
Le aggravanti speciali
L'art. 628 c.p. al terzo comma prevede diverse circostanze aggravanti speciali che incidono sui limiti edittali del trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di rapina, in presenza delle quali la pena della reclusione va da sei a venti anni e la multa da 2mila a 4mila euro.
La prima circostanza, disciplinata al numero 1, è integrata quando la violenza o la minaccia sono commesse:
- con armi, ritenendo tali qualsiasi strumento, anche improprio, ancorché non da taglio o da punta, in grado di arrecare offesa alla persona (Cass. n. 41358/2009), e finanche una pistola giocattolo, priva del richiesto tappo rosso o del dispositivo di identificazione, purché abbia l'apparenza esteriore di un'arma tale da ingenerare equivoco (Cass. n. 43880 /2015; Cass. n. 44037/2010);
- da persona travisata, intendendo per travisamento qualsiasi alterazione dell'aspetto fisico dell'agente (Cass. n. 18858/2011) tale da rendere difficoltoso il suo riconoscimento (Cass. n. 835/1987);
- da più persone riunite; circostanza da non confondere con il concorso di persone nel reato, dato che non richiede soltanto un accordo tra i compartecipi ma anche la simultanea presenza nel luogo e nel momento del fatto (Cass. n. 40208/2006) ed è integrata anche dalla presenza di due persone (Cass. n. 15416/2008).
La seconda circostanza aggravante, prevista al n. 2 del comma 3 dell'art. 628 c.p., si ravvisa quando la violenza "consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire", ovvero quando, per il tempo necessario alla consumazione del reato, il soggetto passivo viene posto in uno stato tale da non poter manifestare una volontà contraria (ad es. somministrazione di narcotici, stupefacenti, ipnotizzazione, ecc.) o da non potersi difendere, né allontanarsi o richiedere aiuto (ad es. immobilizzazione, imbavagliamento, ecc.).
Il n. 3 del delinea quale terza circostanza aggravante la violenza o la minaccia poste in essere "da persona che fa parte dell'associazione di cui all'art. 416-bis. A tal fine è sufficiente la sola appartenenza del soggetto agente ad un'associazione di tipo mafioso, mentre non è richiesto che lo stesso manifesti siffatta qualità e usi la forza intimidatrice del vincolo associativo (Cass. n. 6533/2012; Cass. n. 27040/2008).
La l. n. 94/2009 (c.d. "pacchetto sicurezza") ha introdotto inoltre tre nuove circostanze aggravanti, aggiungendo i nn. 3-bis, 3-ter e 3-quater al comma tre dell'art. 628 c.p, che sono ravvisabili quando il fatto è commesso: - nei luoghi di cui all'art. 624-bis c.p. (ovvero edifici o altri luoghi destinati a privata dimora o nelle pertinenze della stessa) (Cass. n. 48584/2011) o in luoghi "tali da ostacolare la pubblica o privata difesa" (comma 3-bis art. 628 c.p., per come modificato dall'art. 7, comma 2, lett. a), del d.l. n. 93/2013); - all'interno di mezzi di pubblico trasporto; - nei confronti di persona che sia nell'atto di fruire o abbia già usufruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.
Il d.l. n. 93/2013 (convertito dalla l. n. 119/2013) ha introdotto inoltre al comma 3, il numero 3-quinquies, secondo il quale costituisce aggravante del delitto de quo anche il fatto commesso "nei confronti di persona ultrasessantacinquenne".
Il comma 4, infine, introdotto dal pacchetto sicurezza, ha limitato il bilanciamento delle circostanze attenuanti in presenza delle aggravanti di cui ai numeri da 3 a 3-quater del comma 3 dell'art. 628 c.p., sancendo che laddove queste siano diverse da quella della minore età (ex art. 98 c.p.) non possono essere ritenute né equivalenti né prevalenti alle aggravanti e che in ogni caso le diminuzioni di pena operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle suddette aggravanti.
Aspetti procedurali
Il reato è procedibile d'ufficio ed è consentita l'applicazione delle misure cautelari personali; il fermo di indiziato di delitto è facoltativo mentre l'arresto è obbligatorio.
La competenza è del tribunale in composizione monocratica per le ipotesi di rapina propria e impropria, di cui al primo e al secondo comma dell'art. 628 c.p.; in presenza delle circostanze aggravanti delineate al terzo comma della norma, invece, la competenza passa al tribunale collegiale.
Data: 18 marzo 2021