- Consumazione e tentativo
- La pena per il delitto tentato
- Caratteristiche del tentativo
- Desistenza volontaria e recesso attivo
Consumazione e tentativo
Per reato perfetto si intende il reato consumato ovvero quello progettato dall’agente e dallo stesso portato a termine (es. omicidio che si consuma con la morte del soggetto passivo).
L’articolo 56 c.p., tuttavia, prevede accanto al delitto consumato, anche una tipica ipotesi in cui la condotta criminosa, pur posta in essere validamente da parte dell’agente, non determina il risultato sperato. Si tratta del cd. delitto tentato, che si realizza, più precisamente, sia quando la condotta criminosa dell’agente non è stata portata a termine (tentativo incompiuto) sia quando la condotta, pur essendo stata portata a termine, non ha ottenuto il risultato sperato dall’agente (tentativo compiuto).
Esempio del primo caso è il ladro che, sorpreso mentre ruba, scappa senza portare con sé la refurtiva, mentre esempio del secondo caso è Tizio che spara contro Sempronio per ucciderlo, ma il proiettile colpisce Sempronio senza ucciderlo.
La distinzione tra compiuto e incompiuto si basa su un criterio di valutazione ex post.
La pena per il delitto tentato
La punizione del delitto tentato trova giustificazione nell’intento dell’ordinamento di prevenire l’esposizione a pericolo dei beni giuridicamente protetti.
Tuttavia, al delitto tentato viene applicata una pena inferiore rispetto a quella prevista per il reato perfetto (quello consumato) e ciò in quanto, sotto l’aspetto sostanziale, si è in presenza di un reato "imperfetto".
Si tratta di una pena commisurata a quella del reato consumato, in quanto essa corrisponde:
- alla reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita per il reato consumato è l'ergastolo;
- alla pena stabilita per il delitto diminuita da un terzo a due terzi, in tutti gli altri casi.
Caratteristiche del tentativo
Caratteristiche del delitto tentato sono l'idoneità e l'univocità degli atti posti in essere dall’agente.
La valutazione di tali due criteri va effettuata in concreto secondo il criterio della prognosi postuma.
Desistenza volontaria e recesso attivo
In particolare, al terzo comma è stabilito che “se il colpevole volontariamente desiste dall’azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso�? mentre al quarto comma è stabilito che “se volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita di un terzo�?.
Le due figure vengono distinte in base a un criterio ex post che prende in considerazione l’esaurimento o meno dell’azione esecutiva posta in essere dal soggetto agente.
Sulla base di tale criterio, si ha la desistenza quando il soggetto agente non ha portato a termine l’azione criminosa che pertanto viene dallo stesso interrotta di sua spontanea volontà; si ha invece recesso attivo tutte le volte in cui l’azione è compiutamente realizzata ma il soggetto attivo riesce ad impedire il verificarsi dell’evento lesivo.
Per essere efficaci, sia la desistenza che il pentimento operoso debbono rivestire il carattere della volontarietà.
Data: 1 dicembre 2020