Il reato continuato, secondo l'art. 81 del codice penale, sussiste quando un soggetto commette diverse violazioni in esecuzione dello stesso disegno criminoso
- Cos'è il reato continuato
- L'art. 81 del codice penale
- I requisiti del reato continuato
- L'univocità del disegno criminoso
- La pena per il reato continuato
Cos'è il reato continuato
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Il reato continuato rappresenta una particolare ipotesi di concorso materiale trattato specificamente in quanto i vari fatti illeciti posti in essere dal reo, fanno parte tutti di un medesimo e unitario disegno criminoso.
Tale peculiarità comporta come conseguenza una minore severità in sede di applicazione della pena rispetto a quella che invece viene prevista per il concorso materiale e ciò in quanto la struttura del reato dimostra una minore riprovevolezza in capo all'agente. L'art. 81 del codice penale
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L'articolo 81 del codice penale stabilisce che sussiste reato continuato quando un soggetto, con più di azioni e/o omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette (anche in tempi diversi) diverse violazioni della stessa norma o di diversa disposizione della legge penale.
I requisiti del reato continuato
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Alla luce di tale norma i requisiti del reato sono:
- pluralità di azioni e/o omissioni,
- medesimo disegno criminoso,
- pluralità di violazioni della stessa norma o di diversa disposizione della legge penale.
Per quanto attiene al primo requisito occorre che ci sia una pluralità di condotte autonome che danno luogo ad altrettanti disegni criminosi. Occorre dunque che ogni singola violazione integri tutti gli estremi di quel singolo reato.
Il tempo in cui queste azioni possono essere commesse non rileva giacché tra un'azione e un'altra può intercorrere un notevole lasso di tempo senza per questo venir meno la fattispecie di reato.
La pluralità di azioni non va intesa solo ed esclusivamente in senso naturalistico e ciò in quanto le azioni debbono poter essere unificate all'interno di un'azione giuridicamente unitaria.
Per tale ragione il furto di più oggetti della stessa specie (es. furto di più auto in una stessa concessionaria) non può qualificarsi come reato continuato ma esclusivamente un unico reato di furto.
Per pluralità di violazioni, va detto che l'art. 81 c.p. ammette la configurabilità di tale tipo di reato anche in presenza della commissione di illeciti diversi e non ha rilevanza il fatto che gli stessi siano dotati di caratteri fondamentali comuni.
Per quanto attiene al primo requisito occorre che ci sia una pluralità di condotte autonome che danno luogo ad altrettanti disegni criminosi. Occorre dunque che ogni singola violazione integri tutti gli estremi di quel singolo reato.
Il tempo in cui queste azioni possono essere commesse non rileva giacché tra un'azione e un'altra può intercorrere un notevole lasso di tempo senza per questo venir meno la fattispecie di reato.
La pluralità di azioni non va intesa solo ed esclusivamente in senso naturalistico e ciò in quanto le azioni debbono poter essere unificate all'interno di un'azione giuridicamente unitaria.
Per tale ragione il furto di più oggetti della stessa specie (es. furto di più auto in una stessa concessionaria) non può qualificarsi come reato continuato ma esclusivamente un unico reato di furto.
Per pluralità di violazioni, va detto che l'art. 81 c.p. ammette la configurabilità di tale tipo di reato anche in presenza della commissione di illeciti diversi e non ha rilevanza il fatto che gli stessi siano dotati di caratteri fondamentali comuni.
L'univocità del disegno criminoso
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La caratteristica principale della fattispecie è però l'univocità del disegno criminoso. La teoria più accreditata vuole che l'univocità del disegno presupponga, oltre all'elemento intellettivo della rappresentazione anticipata, un ulteriore elemento finalistico costituito dall'unicità dello scopo. Il reo pone in essere diversi episodi illeciti tesi alla realizzazione di un unico scopo (progetto unitario).
Per il reato continuato l'ordinamento prevede l'applicazione della pena prevista per il concorso formale di reati (ovvero pena prevista per il reato più grave con aumento fino a triplo). Il terzo comma dell'art. 81 c.p. stabilisce poi che "nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti". La pena per il reato continuato
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Infine, l'ultimo comma prevede che l'"aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave".