- Cos'è
- Cosa prevede il codice penale
- Fattispecie di omicidio stradale colposo e pene
- Elementi costitutivi del reato
- Sanzioni gravi per chi guida i mezzi pesanti
- Aggravante a efficacia comune
- Omissione di soccorso
- Il concorso di colpa della vittima
- Obbligo di arresto in flagranza
- Pluralità di vittime: l'omicidio stradale plurimo
- Sospensione e revoca della patente
- Raddoppio della prescrizione
- Perizie coattive
- Lesioni stradali
- Omicidio stradale: giurisprudenza 2022
Omicidio stradale: cos'è
Omicidio stradale: cosa prevede il codice penale
L'omicidio stradale è una particolare fattispecie di omicidio colposo che si verifica ogni qualvolta venga posta in essere una delle condotte precisamente individuate dall'art. 589 bis c.p. che si sostanziano in violazioni di alcune norme che disciplinano la circolazione stradale.
La sua regolamentazione prevede tre diverse ipotesi delittuose tutte riconducibili all'omicidio stradale, ma di diversa gravità, alle quali corrispondono tre diversi trattamenti sanzionatori.
Fattispecie di omicidio stradale colposo e pene
Come già accennato, tale norma prevede tre varianti dell'autonomo reato di omicidio stradale colposo, assoggettate a tre diversi regimi sanzionatori.
1) In generale, l'articolo 589-bis punisce chiunque cagiona, per colpa, la morte di una persona a seguito della violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale.
La pena, in questo caso, è quella della reclusione da due a sette anni, ovverosia la stessa già prevista dall'articolo 589 del codice penale.
2) Diverso è il caso in cui la morte di una persona sia causata per colpa da chiunque si ponga alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica quantificato con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o in stato di di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Con riferimento a tale fattispecie, l'articolo 589-bis prevede, infatti, un'ipotesi sanzionatoria più grave ovverosia quella della reclusione da otto a dodici anni.
3) L'ultima ipotesi sanzionatoria contemplata dall'articolo 589-bis si verifica invece nel caso in cui la morte di una persona sia cagionata per colpa dal conducente di un veicolo a motore che si trovi in stato di ebbrezza alcolica quantificato con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l.
In tal caso, infatti, la pena è quella della reclusione da cinque a dieci anni.
La medesima pena è prevista anche in altre ipotesi.
Innanzitutto, quando la morte è causata dal conducente di un veicolo a motore che circoli nel centro urbano a una velocità almeno pari al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h o che circoli su strade extraurbane a una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita.
Inoltre, quando la morte è causata dal conducente di un veicolo a motore che attraversi un'intersezione con il semaforo rosso o circoli contromano.
Infine, quando la morte è causata dal conducente di un veicolo a motore che inverta il senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o che sorpassi un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di una linea continua.
Elementi costitutivi del reato
L'omicidio stradale è un reato comune, perché può essere commesso da chiunque ed è un reato di danno perché per essere integrato richiede la lesione del bene giuridico vita della vittima.
Esso è un reato colposo che richiede l'integrazione della colpa specifica consistente nella violazione di leggi, regolamenti, ordini e discipline che riguardano la circolazione stradale.
La sua natura colposa rende questo reato incompatibile con la forma tentata.
Sanzioni gravi per chi guida i mezzi pesanti
Delle tre ipotesi sanzionatorie previste per l'omicidio stradale colposo, la più grave è quindi quella della reclusione da otto a dodici anni.
Oltre ai casi sopra visti, essa si applica anche in una fattispecie particolare: allorquando in capo al conducente sia stato riscontrato uno stato di ebbrezza lieve (ovverosia un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l) ma egli eserciti professionalmente un'attività di trasporto di persone o cose.
Aggravante a efficacia comune
La norma che disciplina in generale l'omicidio stradale prevede anche una circostanza aggravante a efficacia comune, il cui verificarsi comporta un aumento delle pene previste per le tre ipotesi sopra individuate.
Tale aggravante, più nel dettaglio, è identificata con il caso in cui l'omicidio stradale sia derivato dalla condotta di una persona sprovvista di patente di guida o la cui patente sia stata sospesa o revocata. Essa è inoltre identificata con il caso in cui il veicolo a motore con il quale è compiuto il fatto sia di proprietà del conducente e sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Omissione di soccorso
Un'ulteriore circostanza aggravante, questa volta a efficacia speciale, è prevista poi dal successivo articolo 589-ter del codice penale, anch'esso introdotto con la legge numero 41/2016.
Tale norma, infatti, prevede che la pena sia aumentata da un terzo a due terzi e comunque non sia inferiore a cinque anni nel caso in cui il conducente che abbia cagionato un omicidio stradale si sia dato alla fuga.
Il concorso di colpa della vittima
In altri casi, invece, la pena prevista per l'omicidio stradale è diminuita: si tratta, nel dettaglio dei casi di concorso di colpa della vittima.
L'articolo 589-bis c.p., infatti, non disciplina solo la circostanza aggravante comune sopra illustrata ma prevede anche una circostanza attenuante a efficacia speciale stabilendo, al comma sette, che la pena è diminuita fino alla metà nel caso in cui l'evento morte non derivi esclusivamente dall'azione o dall'omissione del colpevole.
Obbligo di arresto in flagranza
Per l'omicidio colposo stradale, peraltro, è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato, seppure solo in determinati casi.
La lettera m-quater dell'articolo 380 c.p.p. ha infatti previsto l'obbligo di adottare una simile misura esclusivamente nei casi di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 598-bis c.p, ovverosia quelli che la legge punisce con la reclusione da otto a dodici anni. Negli altri casi l'arresto è facoltativo.
Pluralità di vittime: l'omicidio stradale plurimo
Nel regolamentare il reato di omicidio stradale il legislatore non ha omesso, infine, di prendere in esame il caso in cui la condotta di guida veda coinvolte più vittime.
Più in particolare il riferimento va non solo al caso in cui il conducente abbia cagionato la morte di più persone, ma anche al caso in cui egli abbia cagionato la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone.
In tali ipotesi la pena è quella prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo. In ogni caso, la sanzione può arrivare fino a massimo diciotto anni di carcere.
Sospensione e revoca della patente
Le conseguenze del reato di omicidio stradale ricadono anche sulla patente di guida.
Infatti, mentre il giudizio è in corso, è possibile che il Prefetto disponga la sospensione provvisoria della patente per una durata massima di cinque anni, prorogabile a dieci anni in caso di condanna non definitiva. Fa eccezione il caso di omicidio stradale semplice, per il quale la sospensione è possibile ma per massimo tre anni e senza possibilità di proroga.
In altri casi, invece, è prevista la revoca automatica della patente: si tratta delle ipotesi di condanna o di patteggiamento anche condizionale.
Il documento di guida può essere recuperato solo dopo che siano decorsi 15 anni (che divengono 5 laddove non si tratti di omicidio ma di lesioni).
Tale termine è raddoppiato e arriva a 30 anni se il conducente che ha cagionato l'omicidio stradale si è dato alla fuga.
Raddoppio della prescrizione
L'introduzione del reato particolare di omicidio stradale ha comportato, poi, la modifica del sesto comma dell'art. 157 c.p., con conseguente raddoppio dei termini di prescrizione nel caso in cui il reato sia commesso da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica con tasso superiore a 1,5 g/l o da un soggetto che sia sotto l'effetto di sostanze stupefacenti oltre che in caso di omicidio e lesioni personali colposi plurime.
Perizie coattive
Altra interessante novità introdotta con la legge n. 41/2016 riguarda la coattività delle perizie, ovverosia la possibilità per il giudice di disporre anche d'ufficio il prelievo di campioni biologici necessari a determinare il DNA del conducente. Il prelievo coattivo può essere disposto anche dal Pubblico Ministero nel caso in cui vi sia urgenza e il ritardo rischi di pregiudicare le indagini.
Lesioni stradali
Resta da dire che la legge n. 41/2016 (come in parte desumibile dalla disamina sino ad ora effettuata) ha operato una stretta anche sulle lesioni stradali, riscrivendo il testo dell'articolo 590-bis del codice penale.
In particolare, anche con riferimento a tale ipotesi delittuosa si prevedono tre diversi regimi sanzionatori riconducibili alle medesime fattispecie contemplate dall'articolo 589-bis per l'omicidio colposo.
1) Nel dettaglio, l'ipotesi generale sanzionata con la reclusione da due a sette anni in caso di omicidio, è punita con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.
2) Le ipotesi più gravi che sono punite con la reclusione da otto a dodici anni in caso di omicidio, sono invece sanzionate con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.
3) Infine, laddove l'articolo 589-bis stabilisce la pena della reclusione da cinque a dieci anni per l'omicidio, l'articolo 590-bis stabilisce la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.
Le circostanze aggravanti (anche speciali) ed attenuanti previste per le lesioni stradali sono le medesime previste per l'omicidio stradale, con l'unica peculiarità che, in caso di lesioni plurime, la pena (aumentata sino al triplo) non può superare gli anni sette.
Omicidio stradale: giurisprudenza 2022
Di seguito una serie di recenti massime della Cassazione sull'omicidio stradale:
Termine prescrizione omicidio stradale
In tema di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, sussiste un rapporto di continuità normativa tra la circostanza oggettiva ad effetto speciale prevista dall'art. 589 cod. pen., formalmente abrogata dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, e l'autonoma fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 589-bis cod. pen., in quanto la predetta circostanza aggravante è stata pedissequamente riprodotta quale elemento costitutivo della nuova fattispecie incriminatrice. Consegue, in virtù della predetta continuità normativa, la correttezza del raddoppio del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma sesto, cod. pen. in relazione al reato di omicidio colposo commesso sotto il vigore della previgente normativa (Cass. n. 11588/2022).
Patteggiamento e revoca della patente
Il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p., per i reati di cui agli artt. 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, come consentitogli dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca del titolo di guida, non è tenuto dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, co. 2, cod. strada, essendo sufficiente, all'uopo, anche il richiamo alle "circostanze del fatto" e/o alla "gravità della condotta". E in altra successiva pronuncia ha aggiunto che, in tali casi, e dunque in situazioni come quella in esame, il riferimento ai parametri ex art. 133 cod. pen., pur se operato solo con riferimento alla pena, appare sufficiente per poter far dire assolto l'obbligo di motivazione richiesto, in ragione della misura scelta e della sua entità (Cass. n. 9015/2022).
Revoca e sospensione della patente
La revoca della patente resta una sanzione amministrativa accessoria da applicare automaticamente nelle sole ipotesi di cui all'art. 589-bis, commi 2 e 3, e 590-bis, commi 2 e 3, cod. pen., mentre in tutti gli altri casi spetta al giudice scegliere, con adeguata motivazione, eventualmente anche implicita, tra le sanzioni amministrative alternative della sospensione della patente sino a 4 anni o della revoca della patente, senza che la revoca costituisca l'opzione principale ed ordinaria e la sospensione quella residuale ed eccezionale, trattandosi di un sistema di sanzioni amministrative graduali, la cui entità va rapportata, in base all'art. 218, comma 2, cod.strada, alla gravità della violazione commessa, al danno cagionato nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (Cass. n. 8529/2022).
Concorso colposo della vittima di omicidio stradale
Si tratta di condotta colposa (quella della vittima) non scusabile neppure considerando che sul luogo dell'incidente è risultato, come sopra osservato, un contrasto tra la segnaletica verticale e quella orizzontale. La buona conoscenza che la p.o. aveva del luogo, ove ragionevolmente si era recata altre volte ed anche di giorno vista la collocazione della sua abitazione, consente infatti di ricostruirne la determinazione ad attraversare in quell'esatto punto della carreggiata a prescindere dalla presenza di segnaletica (verticale od orizzontale) che l'autorizzasse a farlo (Cass. n. 8426/2022).
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