Nel nostro ordinamento la recidiva è una circostanza aggravante, disciplinata dall'art. 99 del codice penale, che si applica nel caso in cui un soggetto, dopo essere stato condannato per un reato non colposo, ne commette un altro
- L'art. 99 c.p. sulla recidiva
- La recidiva semplice
- La recidiva aggravata
- La recidiva reiterata
- Ipotesi particolari di recidiva
- Effetti della recidiva
L'art. 99 c.p. sulla recidiva
Art. 99. (Recidiva)
Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, puo' essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.
La pena puo' essere aumentata fino alla meta':
1) se il nuovo delitto non colposo e' della stessa indole;
2) se il nuovo delitto non colposo e' stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
3) se il nuovo delitto non colposo e' stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.
Qualora concorrano piu' circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena e' della meta'.
Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, e' della meta' e, nei casi previsti dal secondo comma, e' di due terzi.
Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva e' obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non puo' essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto. 261
In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva puo' superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo.
La recidiva semplice
Le ipotesi di recidiva contemplate nel nostro ordinamento sono tre: semplice, aggravata e reiterata.
La recidiva semplice è quella contemplata dal comma 1 dell'articolo 99, che si ha quando il reo è tornato a delinquere commettendo un delitto non colposo di diversa indole rispetto a quello per il quale era stato condannato.
L'aumento di pena previsto in questa ipotesi è fino a un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.
La recidiva aggravata
Si parla, invece, di recidiva aggravata se si verificano le ipotesi previste dal secondo comma dell'articolo 99 c.p., ovverosia se il nuovo delitto non colposo:
- è della stessa indole di quello per il quale è già intervenuta condanna (cd. recidiva specifica),
- è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente (cd. recidiva infraquinquennale)
- è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.
Recidiva e prescrizione
Recidiva specifica
Recidiva infraquinquennale
La recidiva reiterata
La recidiva reiterata è quella che si verifica quando un soggetto, già recidivo, commette un ulteriore delitto non colposo.
Se questo è di indole diversa dai precedenti la recidiva è detta reiterata semplice e l'aumento di pena è della metà; se il nuovo delitto risponde invece a una delle caratteristiche previste per la recidiva aggravata, si parla di recidiva reiterata aggravata e l'aumento della pena è di due terzi.
Concorso formale o continuazione
Va detto che, in caso di concorso formale o di continuazione, la circostanza che i reati siano commessi da un recidivo reiterato determina che l'aumento di pena non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave.
Ipotesi particolari di recidiva
L'articolo 99 si chiude con due importanti precisazioni.
Innanzitutto, si prevede che, in ipotesi di recidiva aggravata, l'aumento di pena non può essere inferiore a un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto se si tratta di uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) c.p. (ad esempio illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo).
La disposizione si chiude, infine, specificando che l'aumento di pena per effetto della recidiva non può mai superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo.
Effetti della recidiva
Data aggiornamento: 12 febbraio 2022