Imputabilità del sordomuto
L'art. 96 c.p. stabilisce che non è imputabile il sordomuto che nel momento in cui ha commesso il fatto non aveva, per causa della sua infermità, la capacità di intendere e volere.
Difatti, secondo il codice, la mancanza di udito o di parola pregiudica la capacità di autodeterminazione responsabile dell'individuo e, a tal proposito, occorre fare una valutazione sulla base del caso concreto.
Se a causa della sua infermità tale capacità era solo scemata (ma non esclusa), la pena è solo diminuita.
Applicabilità
Sulla base di quanto disposto dall'art. 1 della L. 95/2006 "Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi", con la quale si è stabilita la sostituzione del termine sordomuto con l'espressione sordo, la previsione di cui all'art. 96 c.p. troverà applicazione anche in favore di quanti sono affetti dalla sola sordità o dal solo mutismo.
Sordomutismo congenito o acquisito
Generalmente, la letteratura scientifica, distingue tra sordomutismo congenito (o precocemente acquisito) e sordomutismo tardivamente acquisito la cui insorgenza è successiva all'apprendimento del linguaggio che potrebbe lasciare integro il patrimonio linguistico acquisito.
La norma, nello specifico, non fa alcuna distinzione e la giurisprudenza è concorde nel ritenere che l'art. 96 c.p. si riferisca ai sordomuti dalla nascita o comunque dalla prima infanzia.
Tenuità del fatto
Il dpr 448/1988, ha introdotto una nuova causa di non punibilità derivante dalla particolare tenuità del fatto.
L'art. 27 del dpr stabilisce che "durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e la occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne."
Data: 9 dicembre 2020