- Pubblicazioni e spettacoli osceni: cosa sono
- Quando la condotta è reato
- Definizione del carattere di oscenità
- Pubblicazioni e spettacoli osceni: sentenze
Pubblicazioni e spettacoli osceni: cosa sono
Le pubblicazioni e gli spettacoli osceni sono puniti dall'art. 528 del codice penale.
Per effetto della depenalizzazione del 2016, nella maggior parte dei casi tali comportamenti non costituiscono reato ma semplice illecito amministrativo.
In particolare, ci si riferisce alle ipotesi in cui un soggetto:
- allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie;
- fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.
La pena prevista è quella della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
Quando la condotta è reato
Mantengono, invece, rilevanza penale le condotte che, con il mezzo della pubblicità, favoriscono la circolazione o il commercio delle pubblicazioni oscene o quelle che realizzano spettacoli pubblici osceni.
Il comma 3 dell'articolo 528, infatti, punisce con la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a 103 euro chi:
- adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;
- dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.
La prima ipotesi comprende qualsiasi attività di propaganda di oggetti osceni che si realizza attraverso affissioni murali, inserzioni giornalistiche o stampe capaci di attirare la pubblica attenzione.
L'oscenità prevista nella seconda ipotesi, invece, si concretizza tramite opere (cinematografiche, teatrali, recitazioni pubbliche, audizioni) che trattano argomenti di natura sessuale, ricorrendo a modalità espressive anche di carattere simbolico o verbale. Con riferimento a essa è previsto un aumento di pena se il fatto è commesso nonostante il divieto dell'autorità.
Definizione del carattere di oscenità
L'art. 528 c.p. punisce le pubblicazioni e gli spettacoli osceni, senza precisare il concetto di "osceno". Occorre a tal fine ricorrere all'art. 529 c.p. il cui comma 1 dispone: "Agli effetti della legge penale si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore".
A fungere da criterio definitorio di "comune senso del pudore" e quindi di ciò che è "osceno" sono le norme etiche percepite e condivise dalla società in un tempo e luogo determinati. La nozione generica di "comune sentimento del pudore" permette di mantenere inalterata nel tempo la formulazione strutturale della norma. Ogni volta in cui il Giudice deve pronunciarsi sulla configurazione dei reati di cui al comma 3 art. 528 c.p. dovrà tenere conto del comune sentire, ovvero ciò che in quel momento è percepito come "osceno" e moralmente offensivo.
Pubblicazioni e spettacoli osceni: sentenze
La giurisprudenza più rilevante in materia di pubblicazioni e spettacoli osceni è risalente nel tempo.
Possiamo citare, ad esempio, la sentenza n. 135/1998 con la quale la Corte di cassazione ha affermato che "Integra il reato di spettacolo osceno, ai sensi dell'art. 528 c.p., lo spettacolo osceno non presentato come tale ed avvenuto senza alcuna riservatezza, venendo così a concretarsi l'attività criminosa della condotta. Infatti la capacità offensiva dell'osceno è condizionata dal contesto ambientale in cui è presentato; conseguentemente lo spettacolo osceno che si svolga con particolari modalità di riservatezza e di cautela in presenza di sole persone adulte non integra il reato in questione, ove il giudice di merito accerti, in relazione a dette modalità, che il comune senso del pudore non risulti offeso."
Si segnala poi il Tribunale di Milano che, nella pronuncia del 13 aprile 1966, definisce la morale comune come: "il sentimento e la sensibilità di chi vive, con sano equilibrio, nella società del suo tempo."
Data: 31 marzo 2021