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Guide di diritto penale » Ubriachezza e intossicazione da stupefacenti
- Ubriachezza, intossicazione e imputabilità
- Ubriachezza e intossicazione accidentali
- Ubriachezza e intossicazione volontarie
- Ubriachezza abituale
- Intossicazione cronica
Ubriachezza, intossicazione e imputabilità
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Se sia il fenomeno dell’etilismo che quello dell’intossicazione da stupefacenti possono escludere l'imputabilità, ma solo in determinate circostanze. In altri casi, come vedremo meglio qui di seguito, l’ordinamento giudica in maniera più rigida e severa le predette condizioni.
Ubriachezza e intossicazione accidentali
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Il codice prevede l’esclusione dell’imputabilità se l’ubriachezza (o la intossicazione da sostanze stupefacenti) è dovuta a caso fortuito o forza maggiore (art. 91 c.p.). Si tratta della cd. ubriachezza accidentale che si verifica ad esempio quando un lavoratore che presta la sua attività lavorativa in ambiente saturo di vapori alcolici e si ubriaca a causa di un guasto dell’impianto.
Se l’ubriachezza (o la intossicazione) ha solo diminuito (e non escluso) la capacità di intendere e volere del soggetto, la pena è solo diminuita (secondo comma dell’art. 91 c.p.).
Ubriachezza e intossicazione volontarie
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Gli artt. 92 e 93 c.p. prevedono invece una disciplina più rigorosa per le ipotesi in cui ubriachezza (il primo) e la intossicazione da sostanze stupefacenti (il secondo) sia derivata da un fatto proprio e volontario del soggetto agente.
In tali ipotesi è quindi previsto che chi commette il fatto ne risponde come se fosse pienamente capace di intendere e volere. Non è quindi prevista né l’esclusione né tanto meno la diminuzione della imputabilità.
Il secondo comma dell’art. 92 c.p. prevede poi un aumento di pena se lo stato di ubriachezza è preordinato al fine di commettere un reato o di prepararsi una scusante.
In tali ipotesi è quindi previsto che chi commette il fatto ne risponde come se fosse pienamente capace di intendere e volere. Non è quindi prevista né l’esclusione né tanto meno la diminuzione della imputabilità.
Il secondo comma dell’art. 92 c.p. prevede poi un aumento di pena se lo stato di ubriachezza è preordinato al fine di commettere un reato o di prepararsi una scusante.
Si tratta di una ipotesi di actio libera in causa che non fa venir meno la colpevolezza.
Ubriachezza abituale
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L’art. 94 c.p. “ubriachezza abituale" stabilisce un aumento della pena nel caso in cui il reato viene commesso da un soggetto agente il cui stato di ubriachezza (o di intossicazione da stupefacenti) è abituale.
Per ubriaco abituale è da intendersi la persona dedita all’uso di bevande alcoliche che si trova in stato frequente di ubriachezza.
L’ubriachezza abituale e la intossicazione abituale di sostanze stupefacenti, non esclude o diminuisce l’imputabilità ma addirittura prevede un aumento della pena.
Per ubriaco abituale è da intendersi la persona dedita all’uso di bevande alcoliche che si trova in stato frequente di ubriachezza.
L’ubriachezza abituale e la intossicazione abituale di sostanze stupefacenti, non esclude o diminuisce l’imputabilità ma addirittura prevede un aumento della pena.
Intossicazione cronica
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L’articolo 95 c.p. “cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti" stabilisce espressamente che “per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli artt. 88 e 89".La cronica intossicazione potrebbe giungere a far scemare fortemente la capacità di intendere e volere del soggetto agente. In tali ipotesi, secondo l’Ordinamento, il soggetto non sarebbe imputabile.
Data: 9 dicembre 2020